Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15193 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO OLO ITALIA151 93/03 LA CORTE SUP E SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 5197/01 Dott. Sergio MATTONE Consigliere Cron 30849 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 02/04/03 Dott. Pasquale PICONE Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CI IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 303, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARBONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACCAURO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, : elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2003 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta 1946 -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 3443/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 21/02/00 R.G.N. 135/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 1 -2- t R.G. n. 5197/01 Svolgimento del processo Il sig. DO RO ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in riforma di quella di primo grado, previa rinnovazione della ctu, ha respinto la domanda proposta nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità, negatogli in sede amministrativa. La sentenza impugnata ha argomentato che le pur gravi infermità rilevate dalla ctu non giustificavano la sua pretesa, perché non riducevano la sua capacità di lavoro oltre un terzo. Contro questa sentenza il ricorrente prospetta due motivi di ricorso per cassazione. L'Istituto intimato si è costituito depositando procura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della 1. n. 222/1984 e vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.), osservando che la valutazione com- plessiva dello stato morboso sofferto non poteva essere generica (parametrata a tabelle infortunistiche generali), ma doveva tener conto della sua capacità di lavoro in funzione della specifica attività di lavoratore edile, e che il CTU ha sottaciuto "la zoppia ricorren- te da asimmetria del bacino;
faringite cronica;
colite spastica;
sindrome ansioso- depressiva", sottostimando altre patologie ("marcata cervico disco artrosi a focalità C5- C6 e C6-C7 con ridotta ampiezza...; artrosi intersomatica-interapofisaria sui restanti segmenti;
curva scoliotica di medio grado sinistro convessa lombare;
spondiloartrosi lombare marcata e diffusa con reazione osteofitosica marginosomaticaanterolaterale;
se- gni marcati di gonartrosi, con apposizioni osteofitosiche sui condili femorali, tibiali e ro- tulei;
artrosi omero-olecranica con epicondolite;
deficit percettivo bilaterale"), che indu- cono a ritenere superata la soglia d'invalidità (66%). Con il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n. 222/84 e vizi di motivazione su un punto decisivo della questione (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.) per avere il CTU disatteso il quesito propostogli dal Giudice d'appello di- retto a conoscere "motivatamente, per ciascuna malattia o difetto fisico la sua incidenza 3 5 percentuale sulla capacità di lavoro, compiendo una valutazione complessiva con riferi- mento all'attività svolta...", esponendo la valutazione medico-legale in modo superfi- ciale e lacunoso. Le censure non sono fondate. Costituisce, infatti, principio condiviso da questa Corte quello secondo cui, in se- de di legittimità, non possono esser formulati per la prima volta temi di dibattito, inerenti il merito della domanda, che non siano stati tempestivamente affrontati nella fase di cognizione o che non abbiano formato oggetto di appropriate que- stioni in quella sede. il Nè ricorrente lamenta, davanti a questa Corte il mancato esame,nella sentenza, di censure che avrebbe rivolte tempestivamente alla ctu per gli errori che ora imputa alla decisione. Queste doglianze, pertanto, ben potevano e già dovevano dar luogo in quella sede ad opportuna discussione processuale. Peraltro la questione, posta con il secondo motivo, di una valutazione superficiale e complessiva (a fronte del quesito particolareggiato proposto dal Tribunale al CTU sull'incidenza percentuale di ciascuna malattia o difetto fisico sulla capacità di la- voro dell'assicurato) delle malattie di cui l'assicurato era portatore, non appare dirimen- te, perché dall'esame della relazione medica compiuto direttamente dalla Corte, in con- siderazione del richiamo per relationem, in motivazione, del suo contenuto, emerge che 3 l'Ausiliare, oltre ad analizzare distintamente gli apparati e gli organi interessati, ne ha apprezzato succintamente lo stato e i difetti, pervenendo ad una valutazione sintetica complessiva dello stato morboso, che non risulta affatto correlata, come denuncia la di- fesa ricorrente per inferirne un ulteriore profilo di doglianza, "su tabelle fissate per altri tipi di settore fortunistico-assicurativo". Per concludere, in assenza della tempestiva, specifica denuncia nella competente sede di merito dei vizi qui ed ora ipotizzati, la censura proposta con il ricorso per cassazione configura un "mero dissenso diagnostico", che si traduce in un'inam- missibile critica, in questa sede, del convincimento del giudice di merito, che hat condiviso la consulenza tecnica. 4 In proposito, com'è noto, questa Corte ha ritenuto che in caso di difformi pareri di consulenti tecnici non può censurarsi, per difetto di motivazione, in sede di legit- timità, la scelta di una delle consulenze operata dal giudice in sede d'appello, lad- dove, in particolare, questi aderisca alla nuova relazione che, tenuto conto delle censure mosse a quella espletata in primo grado, sia pervenuta a conclusioni op- poste, senza che la nuova relazione abbia formato oggetto di tempestiva confuta- zione in quella sede (Cass., 23 giugno 1995, n 7100; 29 settembre 1998, n. 9711; 24 febbraio 2000, n. 2112 e, da ultimo, Cass., 3 marzo 2001, n. 3113; 15 febbraio 2002, n. 2207). Infatti, della maggiore o minore attendibilità del giudizio accolto dal giudice del merito non è permesso discutere in questa fase di legittimità, poiché ciò compor- terebbe un nuovo esame del materiale delibato in quella sede, che non è consenti- to nel giudizio di cassazione (v. ad es. da ultimo anche, SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non si fa luogo alla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione ex art. 152, disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003. Il Consigliere est про натисн Il Presidente IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi, OTT. 2003 CANCELLIEREE 5