Sentenza 30 novembre 2016
Massime • 1
È configurabile il reato di rapina impropria nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità. (Fattispecie in cui l'imputato aveva, per assicurarsi l'impunità, aggredito e usato violenza nei confronti di agenti di polizia giudiziaria che lo avevano sorpreso in flagranza a impossessarsi della cosa altrui).
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- 2. Reato rovistare nei cassonetti dell'usato (Cass. 14960/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2018
Rovistare nei cassonetti degli abiti usati ed appropriarsene è furto aggravato. Non ogni azione violenta successiva al furto integra il reato di rapina impropria: se l'azione violenta scaturisce non dalla volontà di compiere il fumo, ma piuttosto dalla riluttanza dell'imputata a seguire gli agenti per effettuare le procedure di identificazione, non c'è unitarietà dell'azione e quindi si può condannare per rapina impropria. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE SENTENZA 4 aprile 2018, n.14960 Pres. Prestipino – est. Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Venezia decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero ribaltava la sentenza di primo grado, che aveva assolto la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2016, n. 12597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12597 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2016 |
Testo completo
1259 7-17 . DEPORTATA IN CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA add 15 MAR 2017 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE • GIUDIZIARIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO QUINTA SEZIONE PENALE Carmel Lanzuise Composta da Paolo Bruno 3029 - Presidente - Sent. n. sez. Sergio Gorjan UP 30/11/2016 Rossella Catena R.G.N. 4969/2016 Grazia Miccoli Giuseppe Riccardi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli Nel procedimento nei confronti di CI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/09/2015 del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Domenico Giustiniani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del 07/09/2015 con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha condannato CI AN alla pena di anni 2 di reclusione ed € 200,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 624 bis e 625, comma 1, n. 2 (capo A), 337 e 582 (capo B) cod. pen., per essersi introdotto in due appartamenti, sit impossessandosi di oggetti di valore, sradicando le inferriate a protezione delle finestre (capo A) e usando violenza nei confronti di due carabinieri intervenuti, ad uno dei quali cagionava lesioni personali consistenti nella microfrattura della falange del dito di una mano. Deduce il vizio di violazione di legge, in quanto l'imputato ha usato violenza nei confronti dei due carabinieri intervenuti in occasione di un duplice furto in appartamento, dopo essere stato sorpreso in possesso di parte della refurtiva, e dunque in flagranza;
sussistendo, dunque, un rapporto di immediatezza con la consumazione dei due furti, la violenza era finalizzata al conseguimento della refurtiva e dell'impunità; pertanto, erronea sarebbe la qualificazione giuridica, avendo l'imputato commesso una rapina impropria;
ricorre, inoltre, l'aggravante della connessione teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.; chiede l'annullamento della sentenza, per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., in quanto il Giudice avrebbe dovuto prendere atto della diversità del fatto e trasmettere gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. .
2. Con memoria pervenuta il 11/11/2016 CI AN ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza impugnata, invero, ha accertato che, in seguito ad una segnalazione, i carabinieri intervenivano all'interno di uno stabile dove due persone si erano introdotte per consumare furti in due appartamenti;
al momento dell'intervento dei militari i due autori si davano alla fuga, e l'odierno imputato, che ancora teneva tra le mani alcuni orologi oggetto di furto, al fine di sottrarsi all'arresto, colpiva ripetutamente i carabinieri intervenuti, provocando, altresì, lesioni personali. Tanto premesso, va rammentato che sussiste il reato di tentata rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nel caso in cui il soggetto, sorpreso in flagranza a sottrarre o impossessarsi della cosa altrui da agenti di polizia giudiziaria, li aggredisca e usi violenza per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 34845 del 09/07/2008, Snitikov, Rv. 243273). Invero, nel caso di specie sussiste un rapporto di immediatezza tra la "sottrazione" che non coincide con l' "impossessamento" necessario ad integrare il furto e la violenza adoperata per assicurarsi il possesso delle cose 2 sottratte o per procurarsi l'impunità, poiché le condotte sono state poste in essere senza soluzione di continuità. Differente è il caso in cui non sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione e violenza (o minaccia), ovvero la sottrazione della cosa non si sia ancora perfezionata (in tal senso, Sez. 5, n. 32551 del 13/04/2007, Mekhatria, Rv. 236969: "In tema di rapina impropria, postulando l'art. 628, secondo comma, cod. pen., che la violenza O la minaccia siano adoperate "immediatamente dopo la sottrazione" ed al fine di conseguire, proprio mediante il loro impiego, il possesso, non ancora conseguito, della cosa sottratta ovvero l'impunità, deve ritenersi che non sia configurabile il tentativo di rapina impropria, ma sussistano invece il reato di tentato furto e quello (minaccia, percosse, lesioni o altro) cui la condotta violenta o minacciosa abbia dato luogo, qualora tale condotta sia posta in essere senza che la sottrazione sia stata previamente realizzata"), sicchè è configurabile un concorso di reati tra furto (tentato o consumato) ed altro reato a base violenta. Ricorrendo, altresì, l'aggravante ad effetto speciale delle più persone riunite, che richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518), va altresì affermata l'attribuzione del Tribunale in composizione collegiale (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer, Rv. 267133: "Nel caso in cui la Corte di cassazione dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente in primo grado"). Ne consegue che, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 628, commi 2 e 3 n. 1 cod. pen., va annullata senza rinvio la sentenza impugnata e disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
P.Q.M.
qualificato il fatto ai sensi dell'art. 628, commi 2 e 3 n. 1 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Così deciso in Roma il 30/11/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Paolo Bruno Giuseppe Riccard ревю 3