Sentenza 17 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5625 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA, 01 5625 IN NOME DEL POPO IT ANO SSAZIONE LA CO TE Oggetto IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 2126/99 12175Cron. Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere - Consigliere Dott. Guido VIDIRI Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud.06/03/01 - Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 per diritti 17 APR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE OLEIFICI FASANESI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE FEO ANTONIO, VULPIS ELIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 1039 presso l'AvvocaturaCentrale dell'Istituto, -1- e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,rappresentato FONZO FABIO, CORETTI giusta delega in ANTONIETTA, atti;
controricorrente - avverso la sentenza n.16/98 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 02/11/98 R.G.N. 1502/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Brindisi del 21 giugno 1990 la s.r.l. EI SI, premesso di avere assunto a partire dal 1° febbraio 1976 i dipendenti della ditta individuale IN RO, che aveva cessato l'attività, il proprio diritto aha chiesto che fosse accertato beneficiare dello sgravio contributivo previsto dall'art. 18 comma 4 Legge 25 ottobre 1969, n. 1089 e successive modifiche (c.d. sgravio aggiuntivo), quale azienda industriale di nuova costituzione operante nei territori indicati nel T.U. approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, e conseguentemente che l'I.N.P.S. fosse condannato al क्रस्प pagamento della somma di lire 860.533.207, ○ di quella maggiore ○ minore ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione di oneri sociali indebitamente corrisposti. Nella resistenza dell'Inps, all'esito dell'istruttoria, il Pretore adito, con sentenza 11 giugno/22 ottobre 1996 n. 913, ha rigettato la domanda, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza 23 gennaio/5 novembre 1998 n. 16, ha respinto l'appello della s.r.l. EI SI. Premessa l' interpretazione dell'art. 18, comma 4, Legge 25 ottobre 1969, n. 1089, anche con l'ausilio della giurisprudenza di questa Corte, che citava, secondo cui 3 l'incremento occupazionale in relaziona al quale lo sgravio contributivo è concesso, va valutato in relazione all'azienda considerata nella sua dimensione oggettiva, a prescindere dai mutamenti relativi alla sua titolarità, il è Tribunale ha rilevato che la s.r.l. EI SI del IN, subentrata nell'attività dell'azienda oggettivamente considerata, personale compreso, sicché è mancato il presupposto dell'incremento occupazionale richiesto dalla norma per la concessione del beneficio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. EI SI, con due motivi. costituito con Ax L'intimato Istituto, ritualmente controricorso, ha resistito. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 18 Legge 25 ottobre 1969, n. 1089; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere negato che ci fosse stato l'incremento occupazionale, in contrasto con quanto emerso dalle risultanze istruttorie e basandosi esclusivamente sulla identità oggettiva del complesso aziendale. Ricorda che la società ricorrente, pur essendo stata costituita in data 3 luglio 1949 per "la lavorazione ed il commercio, in tutte 4 le fasi, di materie prime (compresi i semi oleosi) atte alla produzione di qualsiasi olio commerciale о industriale, saponi e suoi derivati ed ogni attività analoga sui residui di produzione", ha effettivamente iniziato la propria attività il 1° febbraio 1976, poiché si era limitata, fino a quel momento, a percepire il fitto dei locali ceduti alla ditta del sig. RO IN. Ricorda ancora che le strutture e le attrezzature, che fino al 1.2.1976 erano rimaste pressoché immutate, con l'avvento della ricorrente furono ampliate ed ammodernate;
che i due soggetti imprenditoriali erano distinti dal punto di vista giuridico (la IN impresa individuale, la ricorrente s.r.l.), economico e produttivo, ed avevano diversi oggetti statutari. Ammette che unici erano i locali e le attrezzature, ma adoperati sottolinea che questi non furono mai congiuntamente dalle due società. Dichiara infine che la ditta IN licenziò il personale, nel dicembre 1975, il quale fu assunto ex novo il 1° febbraio 1976 dalla ricorrente. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), 5 censura la sentenza impugnata per la valutazione delle risultanze istruttorie. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Lo sgravio contributivo richiesto dalla S.r. EI SI è quello previsto dal 4° comma dell'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella 25 ottobre 1968, n. 1089, il quale dispone "A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso Asay alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende ulteriore (rispetto a quello industriali è concesSO un 18, generale previsto dal I° comma dello stesso art. n.d.r.) sgravio contributivo, nella misura del 10% delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al 2° comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dall'azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi". Ciò premesso, e ricordato che lo sgravio contributivo in questione è stato poi elevato al 20% in virtù della Legge 589/1971, mentre con l'art. 14 della L. 183/1976 è stato previsto che per gli assunti dal 6 I° luglio 1976 al 31 dicembre 1980 tale sgravio fosse concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro dovuti all'I.N.P.S. sino al periodo di paga in corso al 1 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'I.N.P.S., il Tribunale ha posto a base della propria decisione il principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. 15 aprile 1994, n. 3548), secondo cui "ai fini dell'applicazione dello sgravio aggiuntivo previsto dall'art. 18 del d. 1. 918/1968, Agey convertito nella legge 1089/1968, è necessario che sussista in concreto il presupposto dell'incremento di occupazione dopo il 30 settembre 1968, e а tal fine occorre fare riferimento alla nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni (sostanziali о formali apparenti o reali, valide O non ' intervenute nella titolarità dell'impresa";valide) pertanto, "nell'ipotesi di passaggio di personale da un'azienda ad un'altra, il diritto allo sgravio suddetto sussiste unicamente se sia riscontrabile l'effettiva cessazione dell'attività della prima, che abbia determinato un reale stato di disoccupazione dei dipendenti, e non anche invece se l'azienda, pur nel passaggio da un titolare ad un altro, rimanga sostanzialmente identica". 7 Il principio posto a base della sentenza impugnata è corretto e conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, sia specifica sulla sgravio aggiuntivo di cui all'art. 18 comma 4 (Cass. 28 aprile 1993 n. 4976, 10 luglio 1996 n. 6285, 6 agosto 1996 n. 7183), sia in generale sulla nozione di incremento occupazionale ai fini degli sgravi contributivi previsti da norme successive (Cass. 21 dicembre 1994 n. 10994 e 5 febbraio 1998 n. 1180 in relazione allo sgravio contributivo previsto dall'art. 14 Legge 2 maggio 1976 n. 183; Cass. 12 novembre 1999 n. Azey 12589). Non sussiste quindi il vizio lamentato di violazione dell'art. 18 L. 1089/1968, e neppure quello di falsa applicazione, non meglio precisato dalla ricorrente, ma ravvisabile qualora sia stata negata o fraintesa una norma astratta esistente o ne sia stata fatta applicazione ad una fattispecie da essa non regolata (Cass. sent. n. 12644 del 17-12-1998). Per quanto riguarda i lamentati vizi di motivazione, occorre premettere che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per conferisce al giudice di legittimità non ilcassazione potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà 8 di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, dimostrare la maggiormente idonee aquelle ritenute veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di Axey prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, il profilo della omissione, insufficienza, sotto contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (0 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti о rilevabile di ufficio, ovvero insanabile contrasto tra le argomentazioniquando esista da non consentire complessivamente adottate, tale -l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Applicando tali principi al caso in esame, si deve rilevare che il Tribunale ha affermato, sulla base delle emergenze 9 istruttorie, che l'azienda (intesa in senso oggettivo come complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per della s.r.l.l'esercizio dell'impresa) di proprietà EI SI altro non è che la medesima azienda già utilizzata dalla ditta individuale RO IN, in condotta in affitto e della qualequanto da questa la nella piena s.r.l. EI SI è ritornata disponibilità, al momento della cessazione dell'attività della suddetta impresa individuale IN. Per motivare tale affermazione, la sentenza impugnata ha Asey diligentemente ripercorso la vicenda dei rapporti tra la ditta individuale IN e la s.r.l. EI SI, in termini identici, in massima parte, alla ricostruzione della ricorrente: tale ultima società venne costituita il 3 luglio 1949, ed ha operato svolgendo attività di molitura delle olive fino alla campagna olearia 1955/1956; successivamente, in virtù della delibera di assemblea straordinaria dei soci in data 6 settembre 1956, ha ceduto in affitto "lo stabilimento sociale con la relativa attrezzatura" a IN RO, titolare di una ditta individuale già operante dal 1950 per la stessa attività di molitura olive. Il Tribunale ha rilevato che, già dal contenuto del verbale di assemblea straordinaria del 6 settembre 1956, si evince che alla ditta individuale IN RO non è stato meramente ceduto in locazione il 10 locale della società EI SI, come preteso dalla ricorrente, ma è stata ceduto in affitto tutto il complesso suddetta società, in quanto tale cessione ha aziendale della riguardato sia lo stabilimento che le attrezzature, e quindi tutto il complesso dei beni di proprietà della EI SI all'esercizio dell'attività d'impresa della stessadestinato società. Una volta ceduta in affitto l'azienda alla ditta IN, continua la sentenza impugnata, la EI SI ha di fatto cessato ogni attività, percependo solamente il canone di affitto, mentre la ditta individuale IN RO dal ° I novembre 1956 ha iniziato a svolgere attività di raffinazione e Азер commercializzazione dell'olio di oliva, con il marchio "Olio IN", proseguendo quindi la sua attività fino al 1976, quando l'attività della stessa ditta cessò per motivi di salute del suo titolare. Orbene, una volta cessata l'attività della ditta individuale, l'azienda ceduta in affitto dalla EI SI ritornò nella disponibilità della società che ne era proprietaria, la quale pertanto, dal 1° febbraio 1976, ricominciò a svolgere in proprio l'attività di molitura delle olive;
nel complesso aziendale in questione, erano compresi (in senso economico) anche le c.d. risorse umane, e cioè le maestranze già alle dipendenze della ditta IN, le quali passarono senza soluzione di continuità alle dipendenze della EI SI. 11 Il Tribunale desume che si trattasse della medesima azienda, oggettivamente considerata, in base a due nuclei motivazionali, uno relativo al complesso dei beni aziendali, l'altro al personale. Sotto il primo profilo ha notato che la EI SI ha iniziato a svolgere la propria attività, una volta cessata la ditta IN, nei medesimi locali ove si svolgeva l'attività della ditta individuale;
che non risulta che la EI SI abbia, al momento della ripresa dell'attività, acquistato delle attrezzature e dei macchinari al fine di organizzare un nuovo complesso aziendale, dal che ha desunto che essa SL ed i macchinari abbia utilizzato proprio le attrezzature erano utilizzati dalla ditta IN, e dei quali la che EI SI è ritornata in possesso, una volta Ha esaminato altresì leconcluso il rapporto d'affitto. fatture prodotte dalla difesa dell'appellante, ed ora censure specifiche alle riproposte dalla ricorrente senza affermazioni della sentenza impugnata, notando che queste si riferiscono alla vendita, da parte della ditta IN alla EI SI, solamente di rimanenze di prodotto (olio di oliva) e di prodotti chimici, ma non riguardano assolutamente il complesso aziendale utilizzato dalla ditta IN, aggiungendo che del resto non poteva certo essere venduto da quest'ultima alla EI SI, proprio perché già di proprietà di quest'ultima. 12 Quanto al personale, ha rilevato che i lavoratori già dipendenti della ditta IN non risulta che siano stati da questa licenziati e successivamente assunti dalla s.r.l. EI SI, né è stata fornita la prova dei nulla-osta degli uffici di collocamento per il passaggio da un datore di lavoro ad un altro. Il Tribunale ha concluso quindi che, nella specie, l'azienda della s.r.l. EI SI non poteva dirsi "di nuova costituzione" al momento della ripresa dell'attività da parte della società appellante, in quanto tale azienda (intesa in senso oggettivo) era già operante Axey da tempo, sia pure come ceduta in affitto alla ditta IN;
non può, pertanto, nella specie,individuale ritenersi sussistente l'ipotesi dell'incremento 18, 4° comma del d.l. occupazionale previsto dall'art. 918/1968, in quanto nella specie i lavoratori già alle dipendente della ditta IN sono passati alle dipendenze della s.r.l. EI SI in virtù della cessazione dei contratto di affitto di azienda intercorso tra le predette imprese, e quindi del ritorno dell'azienda condotta in affitto dalla ditta RO IN nella disponibilità della s.r.l. EI SI, e non invece in virtù di nuove assunzioni effettuate dalla EI SI di lavoratori rimasti disoccupati, e quindi in presenza di un reale stato di disoccupazione. 13 La ricorrente non censura i singoli accertamenti di fatto che fungono da presupposto logico del ragionamento del Tribunale, ma vorrebbe demolire il nucleo argomentativo della sentenza impugnata, e cioè l'identità oggettiva (non dei due soggetti imprenditoriali ma) delle due aziende, con (quali quella a pag. 18 sull'unicità deiaffermazioni locali e delle attrezzature) che non la contrastano, ed anzi che somministrano ulteriori argomenti a favore della tesi della sentenza impugnata. Essa, in sostanza, si limita a ribadire le proprie tesi, già valutate dalla sentenza impugnata, ed a contrapporle alla stessa, senza svolgere un diretto ed effettivo esame critico, quale si richiede ad un ricorso in cassazione, dei vizi di motivazione nei quali la sentenza impugnata sarebbe incorsa. L'unica censura pertinente è che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto la continuità del rapporto di lavoro, in contrasto con il dato che la ricorrente ha calcolato il tfr a partire dal 1.2.1976, con esclusione del periodo lavorato presso la ditta IN. Tuttavia le affermazioni del Tribunale secondo cui i lavoratori già dipendenti della ditta IN non risultano da questa licenziati, e sono stati successivamente assunti dalla s.r.l. EI SI, né è stata fornita la prova dei nulla-osta degli uffici di collocamento per il passaggio da un datore di 14 lavoro ad un altro, rimangono non validamente censurate, perché la ricorrente si è limitata, come cennato, a lacontrapporre propria tesi che i lavoratori furono licenziati, senza denunciare perché e in che cosa il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il contrario. Sicché il dato contabile relativo al tfr non è dotato di forza probante, potendo in ipotesi anche costituire inadempimento Agel contrattuale. La sentenza impugnata, essendo basata su argomenti corretti, quali la mancanza di una cessazione dell'attività, qualificabile come tale in quanto abbia determinato un reale stato di disoccupazione dei dipendenti (Cass. 3548/1994 cit.), risulta ineccepibile. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce violazione dell'art. 116 c.p.c., per mancanza del requisito dell'autosufficienza, mentre è infondato, per esposti, nella parte in cui denuncia cattivoi motivi governo delle risultanze istruttorie. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono le soccombenza e vengono oltre L. quattro milioni perliquidate in L. onorari di avvocato. 15
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 37000 oltre L. quattro milioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001 Il Presidente M. A nush Il Consigliere Relatore Aldo te Matter I D , A S O S 0 L 1 L A 3 . T O 3 , T B 5 R A I 'A D . E IL CANCELLIERE L P N A S L T I E Depositato in Cancelleria S 3 N D 7 O - G I P 8 S O - IM N 1 oggi, 1.7. APR. 2001 A E 1 D S A I E D E , A E IL CANCELLIERE G O T O R G N T T E N I E O Z IS IT L S G E IR E A R D L L O E D Prev\c-sgravio aggiuntivo RG 2126/1999 15116