Sentenza 15 novembre 1999
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994 n. 109, la concessione non autorizzata in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione costituisce reato, in quanto la citata legge, prevedendo che il contratto di subappalto debba essere depositato nei novanta giorni successivi all'aggiudicazione dell'appalto, unitamente alla certificazione attestante l'iscrizione del subappaltatore nell'albo dei costruttori, non garantisce il controllo preventivo della P.A., con la conseguenza che l'autorizzazione è tuttora indispensabile, dovendo la stazione appaltante eseguire, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le verifiche anche di natura tecnica stabilite dal secondo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/1999, n. 6261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6261 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 15/11/1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N.06261/1999
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N.21149/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL IO n. il 15.09.1944
avverso sentenza del 16.11.1998 PRETORE di BOLZANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. Dr. che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile
LA CORTE OSSERVA.
Con sentenza 16.11.1998 il Pretore di Bolzano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a OL IO la pena di 3 mesi di arresto e lire 14 milioni di ammenda per il reato di cui all'art. 21 della legge 646/82, per avere, quale legale rappresentante della
Tirolputz srl. "eseguito in subappalto di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, parte delle opere senza avere chiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione".
Ha proposto ricorso per cassazione il OL personalmente deducendo che in realtà doveva applicarsi l'art. 129 c.p.p. e dichiararsi che il fatto non costituisce reato perché l'art. 21 della legge 646/82 sarebbe stato depenalizzato a seguito della entrata in vigore della legge 109/94 la quale con l'art. 34 ha modificato l'art. 18 della legge n. 55/90 nel senso, tra l'altro, di abolire la necessità della autorizzazione.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui: "l'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 non è stato abrogato implicitamente dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109".(così Sez. III 21.05.1996 Riv.205717).
In vero la legge n. 109/94 prevedendo che il contratto di subappalto debba essere depositato nei novanta giorni successivi dalla aggiudicazione dell'appalto unitamente alla certificazione attestante l'iscrizione del subappaltatore nell'albo dei costruttori non garantisce il controllo preventivo da parte della P.A. Ne deriva che l'autorizzazione è ancora indispensabile dovendo la stazione appaltante eseguire dopo l'aggiudicazione dell'appalto le verifiche anche di natura tecnica stabilite dal secondo comma dell'art. 21. Quanto alla motivazione della sentenza, tratta di applicazioni di pene su richiesta delle parti, essa è del tutto adeguata. Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non è tenuto a motivare in modo analitico la sussistenza degli elementi del reato e l'assenza di cause di non punibilità a sensi dell'art. 129 c.p.p. essendo sufficiente che, sulla base degli atti, appaia in modo evidente che non ricorrono gli estremi per una pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Deve infatti ritenersi che l'imputato i avendo scelto di avvalersi del rito ex art. 444 c.p.p. senza dedurre specifici argomenti a propria difesa, abbia implicitamente rinunciato al diritto di contestare l'accusa. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2000