Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
E N IO Z A TR EP04677/0 1 IS G E R DA E NT IN NOME DEL POPOLU ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: conguaglio cessione dr. Pasquale Reale Presidente volontaria: competenza. dr. Giovanni Losavio Consigliere R.G. N. 7859/00 dr. Francesco Maria Fioretti Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron.10034 dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. Ud.
8.02.2001ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sull'istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA, chiesto di ufficio dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza dell'8 aprile 1999 - 27 marzo 2000, nella causa iscritta al n. 7859 del Ruolo generale degli affari civili TRA HI AR e COMUNE DI PINEROLO. Udita, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2001 la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Lette le conclusioni scritte del 17 ottobre 2000, re- datte dal Sostituto Procuratore Generale dr. Dario Ca- fiero, che chiede dichiararsi inammissibile la richie- sta di regolamento di competenza d'ufficio. Svolgimento del processo 357 2001 - 2 Nell'azione iniziata da AR CH contro il co- mune di Pinerolo con la richiesta del conguaglio a lui spettante per la cessione volontaria di suoi terreni, oggetto della procedura espropriativa in favore dell' indicato ente locale, il Tribunale di Pinerolo ha sol- levato conflitto negativo di competenza con ordinanza del 27 marzo 2000 richiedendo d'ufficio il relativo regolamento, a seguito della citazione notificata il 13 luglio 1997 con cui era proposta la stessa domanda già avanzata dinanzi alla Corte di appello di Torino che aveva negato la propria competenza per materia con sentenza del 25 maggio 1995, dichiarando competente il suddetto tribunale. Motivi della decisione Le conclusioni del P.G. possono essere pienamente con- divise, perchè dall'ordinanza emerge chiaramente che il CH ha proposto l'identica domanda già og- getto del giudizio della Corte di Appello di Torino dinanzi al Tribunale di Pinerolo, dopo oltre due anni dalla sentenza della citata Corte e quindi, che non vi è stata la riassunzione della stessa causa dinanzi al giudice che ha sollevato il conflitto. L'art. 45 c.p.c. relativamente alla competenza per ma- teria o per territorio inderogabile consente il rego- -- 3 - - lamento d'ufficio per risolvere il conflitto negativo che si determini nello stesso processo fra il giudice dichiaratosi incompetente e quello dinanzi al quale la causa sia stata riassunta e si è ritenuto applicabile in via estensiva anche al caso in cui, pur in assenza di riassunzione a iniziativa di parte, la causa prose- gua dinanzi al giudice dichiarato competente per tra- smissione degli atti da parte del giudice che declina la sua competenza, dato che, comunque, nelle due di- verse fasi dinanzi ai due magistrati, si articola un unico processo. Non può invece affermarsi che il regolamento d'ufficio sia ammissibile in caso di conflitto negativo di com- petenza proposto con ordinanza in due cause distinte, come quelle di cui al presente regolamento, perchè il secondo giudice è stato investito della cognizione della domanda tardivamente, per cui deve dichiararsi inammissibile nel caso la richiesta di ufficio di re- golamento, in conformità alle richieste del P.G., che riporta sul tema numerosi precedenti giurisprudenziali cui può aggiungersi la Cass. 1 agosto 1994 n. 7149. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la richiesta del Tri- bunale di Pinerolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2001. Il presidente consigliere estensore Jstry CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIEREGANDE Prime Civile E IL N Depositate a IO erla Andie Blanchi Z A 30 MAR 2001 R T IS IL CANCELLIERE G E R A D E T N E S E