Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5289 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
9 Aula A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE dal Sig. IL SOLE 2410 5 2 8 9 /10 2 012 Richiesta copia studio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE per diritti11th APR. 2002 SEZIONE LAVORO IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO * Presidente R.G.N.2266/00 ConsigliereDott. Federico ROSELLI Cons. Rel. Cron. 1619 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Dott. Giovanni Ud. 07/02/02 MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NA OS, elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina n. 123, presso l'avv. Ciro Centore, dall'avv. Ottavio Lonardo, rappresentata e difesa giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA contro 623 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, giusta delega in 1 atti;
intimato che ha depositato procura avverso la sentenza n. 487 del Tribunale di Benevento Я янидаю 1999 (R.G. n. 304/93). depositata Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata 1'8 giugno 1999 il Tribunale di Benevento ha rigettato l'appello proposto da OS Di ON nei confronti dell'INPS avverso la decisione in data 8 marzo/10 maggio 1993, con la quale il Pretore della stessa sede aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere l'assegno d'invalidità. Il giudice del gravame ha ritenuto, condividendo le conclusioni della rinnovata consulenza tecnica, che le malattie da cui era affetta l'appellante, non erano invalidanti nella misura prevista dalla legge e che le note presentate dalla Di ON non controdeduttive in modo adeguato il parere confutavano dell'ausiliare nominato in appello. La cassazione di questa sentenza è stata richiesta dalla soccombente con ricorso articolato in quattro motivi. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia omessa. e insufficiente motivazione e si critica la sentenza impugnata per non avere spiegato in modo esauriente le ragioni in base alle quali sono stati disattesi i rilievi mossi con le note controdeduttive. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. e si addebita al Tribunale di non avere accertato la sussistenza degli aggravamenti delle malattie più volte evidenziati dalla ricorrente nel corso del giudizio. Con il terzo motivo si denuncia violazione dei principi di cui alla legge n. 222 del 1984 e si censura la sentenza impugnata per non avere considerato, ai fini dell'invalidità invocata, il carattere usurante dell'attività di bracciante agricola espletata da essa appellante e in relazione al complesso morboso riscontrato. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione ancora una volta della legge n. 222 del 1984 e si assume il contrasto fra l'obbiettivo quadro clinico della ricorrente e la valutazione medico legale formulata dal consulente di ufficio, che secondo quanto rilevato dal consulente di parte della ricorrente non aveva conto delle patologie dell'apparatotenuto osteoarticolare già diagnosticate nella indagine medica di ufficio svolta in primo grado, e della effettiva entità delle affezioni cardiache quali risultanti dagli accertamenti strumentali eseguiti, e precisamente: a) di un elettrocardiogramma in data 16 luglio 1998 attestante "una prevalenza ventricolare sinistra con diagnosi di cardiopatia ipertensiva in obesa"; b) della registrazione dei valori pressori, da cui era emersa la persistenza dell'ipertensione, non efficacemente ridotta malgrado la terapia farmacologica;
c) di un elettrocardiogramma del 1992, che già denotava l'ipertrofia del setto interventricolare. I suesposti motivi possono essere congiuntamente trattati per la connessione delle argomentazioni addotte a loro sostegno, le quali in sostanza si incentrano sulla omessa valutazione dei rilievi critici formulati dalla ricorrente con le note depositate dopo l'espletamento della consulenza di ufficio di secondo grado, denotanti anche la sussistenza di aggravamenti. Le censure sono però infondate. Come è noto nel caso in cui il giudice del merito condivida le conclusioni del consulente tecnico e fondi su di esse il proprio convincimento, dil'obbligo motivazione è soddisfatto dal richiamo alle argomentazioni accolte, senza che sia necessario confutare le contrarie deduzioni della parte, da intendersi implicitamente disattese, essendo invece tenuto a motivare in modo specifico la reiezione delle critiche mosse dalla parte dopo il deposito della relazione del consulente di ufficio, soltanto allorché esse siano precise e puntuali e siano corroborate dal richiamo ad elementi potenzialmente decisivi per la tesi del deducente (v. fra le altre Cass. 23 maggio 1998 n. 5158). Si è altresì precisato che nei giudizi in materia di invalidità pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune 5 della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze ° deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche O scientificamente errate, о che si tratti di omissioni di accertamenti strumentali dai quali, secondo le correnti nozioni della scienza medica, non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte, le quali si risolvono in inammissibili critiche del convincimento del giudice, tendenti al riesame non consentito in sede di legittimità di elementi di giudizio già valutati (Cass. 9 marzo 2001 n. 3519, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225, Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). Nella specie, non può dunque ravvisarsi un vizio di motivazione della sentenza impugnata, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione al contrasto fra le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in appello (confermative, peraltro, di quelle espresse dall'ausiliare nel giudizio pretorile) e le allegazioni difensive svolte dalla 6 : ricorrente con le suddette "note controdeduttive", con le quali la Di ON ha criticato la valutazione delle sue infermità operata dal consulente di ufficio e fatta propria dal Tribunale. La sentenza impugnata ha evidenziato che le malattie riscontrate alla ricorrente erano "broncopatia cronica in esiti di processo specifico a destra con complicanze pleuriche, ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico ed emodinamico, sindrome ansioso depressiva di grado insufficienza venosa artimedio, obesità inferiori". Ciò evidenziato, riguardo alle critiche specificate nel quarto motivo si deve osservare quanto segue. La omessa considerazione delle patologie osteoarticolare non deriva da un errore diagnostico, che è escluso dalla stessa ricorrente laddove evidenzia che la malattia, già rilevata dal consulente di ufficio di primo grado, era stata consulente, che ne avevatrascurata dal secondo constatato il miglioramento, e quindi la doglianza riguarda la valutazione di un elemento di giudizio. Analogamente per quanto concerne l'ipertensione arteriosa che la ricorrente afferma non essere 7 compensata adeguatamente dalla terapia farmacologica e per gli altri rilievi proposti elettrocardiogrammi sulla valutazione degli effettuata dal consulente di ufficio e sulla omessa comparazione degli elettrocardiogrammi eseguiti in epoche diverse. Alla stregua di queste considerazioni resta esclusa la sussistenza degli aggravamenti delle patologie di cui la ricorrente pure si duole. Deve infine ritenersi l'inammissibilità della censura relativa all'omessa considerazione del carattere usurante dell'attività di bracciante agricola che la Di ON assume di svolgere con il ricorso per cassazione, trattandosi di temi di dibattito che non risultano trattati nella sentenza impugnata e non risultando, del resto, quale il complessivo grado invalidante delle malattie accertate: l'indagine circa il carattere usurante della malattia assume rilievo solo quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia invalidante (Cass. 23 febbraio 1995 n. 2031). Il ricorso va perciò rigettato. Sebbene soccombente, la Di ON, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., resta 8 esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere est.Autours annoyerмодель De Chie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANGELITER (12/4/2002) OL , O L L S O S B A I T , D T R A A S 'A T E S P L S L O I E P D N IM G I S O A N D A E " D S E T E I E , N A O G E S R O G E T T E IS IT L G IR E A R D L L O E D 9