CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 5441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5441 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZA ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 25/02/2022 dal Tribunale di Patti visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c); lette le conclusioni presentate dal difensore del ricorrente, avvocato Maurizio DI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2022, il Tribunale di Patti ha dichiarato la penale responsabilità di ON ZA per il reato di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo a), per il reato di cui all'art. 122 d.lgs. n. 81 del 2008 (capo b), nonché per il reato di cui all'art. 133 d.lgs. n. 81 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5441 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 13/01/2023 del 2008 (capo c), e lo ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale. Secondo il Tribunale, ON ZA, con condotte accertate in data 30 gennaio 2019, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con riferimento a lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato, avrebbe: -) omesso di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con la collaborazione del medico competente (capo a); -) realizzato un ponteggio sprovvisto in più punti di parapetto nonché di adeguato ancoraggio, e con basi dei montanti non opportunamente collegate da elementi di irrigidimento, nonché con alcuni piani di impalcato costituiti da tavole di legname non opportunamente fissati (capo b); omesso di verificare la resistenza e la stabilità del ponteggio metallico, siccome realizzato con struttura mista in tubi, giunti e cavalletti (capo c). 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello indicata in epigrafe ON ZA, con atto sottoscritto dall'avvocato Maurizio DI, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancanza di motivazione in ordine ai fatti per i quali è stata affermata la penale responsabilità. Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è apodittica, in quanto si fonda esclusivamente su un sintetico richiamo alla deposizione dell'unico teste di accusa, senza contenere una compiuta descrizione dei fatti ritenuti accertati, né l'indicazione delle ragioni per le quali gli stessi sono da riferire all'imputato, e senza spiegare perché le dichiarazioni di tale soggetto debbano ritenersi attendibili (si cita Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, per travisamento della prova a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo a). Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata, con un'affermazione lapidaria, ha affermato che i testi della difesa hanno reso dichiarazioni generiche ed inidonee a confutare quanto indicato dal teste di accusa. Si evidenzia, in particolare, che il teste Scaffidi, un medico, ha dichiarato di aver collaborato alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza, e si allega il verbale di udienza. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, per travisamento della prova a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di cui all'art. 122 d.lgs. n. 81 del 2008 (capo b) e di cui all'art. 133 d.lgs. n. 81 del 2008 (capo c). 2 Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso del tutto di valutare le dichiarazioni dell'ingegnere DI, le quali forniscono una ricostruzione dei fatti inconciliabile con quella esposta dal teste di accusa. Si rappresenta, con allegazione del relativo verbale, che, secondo le dichiarazioni dell'ingegnere DI, il ponteggio era a norma, in particolare perché l'unico punto sprovvisto di parapetti era sopraelevato di soli 30 cm rispetto al terrapieno su cui sporgeva, e non presentava criticità tali da mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in reazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo a. Si deduce che nessuna disposizione - si citano in particolare gli artt. 17, comma 1, lett. a) e 89, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 81 del 2008 e l'allegato XV, punto 3.2.1. - prevede che il Piano Operativo di Sicurezza venga redatto in collaborazione con il medico competente. Si precisa che, anzi, il punto 3.2.1. dell'allegato XV, prevede esclusivamente l'obbligo di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza il nominativo del medico competente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancanza di una reale motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza per i reati per i quali è stata pronunciata condanna, deducendo che la stessa si fonda esclusivamente su un sintetico richiamo alla deposizione dell'unico teste di accusa, senza descrivere i fatti ritenuti accertati, né indicare le ragioni per le quali gli stessi sono da riferire all'imputato, e senza spiegare perché le dichiarazioni di tale soggetto debbano ritenersi attendibili. 2.1. Secondo alcune decisioni, deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di condanna che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato (così Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, dep. 2010, Henaieche, Rv. 246706-01, nonché Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini, Rv. 222958-01). Altre decisioni, in termini sovrapponibili alle precedenti, osservano che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente qualora il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed 3 argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01, e Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione, Rv. 211210-01). E queste conclusioni, ad avviso del Collegio, risultano pienamente condivisibili anche perché l'art. 546, comma 1, lett. e), prescrive che la sentenza debba contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata», ma, si puntualizza, «con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie». 2.2. La sentenza impugnata contiene una motivazione molto sintetica. Come indicato in premessa, l'attuale ricorrente è stato condannato perché, in sintesi, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con riferimento a lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato, aveva: -) omesso di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con la collaborazione del medico competente (capo a); -) realizzato un ponteggio sprovvisto in più punti di parapetto nonché di adeguato ancoraggio, e con basi dei montanti non opportunamente collegate da elementi di irrigidimento, nonché con alcuni piani di impalcato costituiti da tavole di legname non opportunamente fissati (capo b); -) omesso di verificare la resistenza e la stabilità del ponteggio metallico, siccome realizzato con struttura mista in tubi, giunti e cavalletti (capo c). A fronte di queste contestazioni, la motivazione è la seguente: «Con decreto di citazione a giudizio del 29/07/2020, emesso a seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato era tratto davanti al tribunale di Patti in composizione monocratica per rispondere dei reati ascritti in rubrica. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano escussi i testi indicati in lista. Dall'esame dei testi indicati dal pubblico ministero emerge che l'imputato è il legale rappresentante della ditta individuale di cui è titolare. Riferiscono i verbalizzanti che a seguito di ispezione presso il cantiere di lavoro ubicato in Sinagra alla via Provinciale n. 53, la ditta di cui l'imputato è titolare stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di un immobile. Il teste De LV Placido ispettore del lavoro, ha riferito di avere eseguito un accesso ispettivo presso il cantiere di Sinagra e dall'accertamento è emerso che l'imputato ha violato le disposizioni normative di cui al capo di imputazione. In particolare riferisce De LV l'imputato ha omesso di redigere il P.O.S. con la collaborazione del medico competente, eseguiva il ponteggio in più punti sprovvisti di parapetto e non ben ancorati omettendo di accertarne la resistenza e stabilità. 4 I testi della difesa, escussi sul punto sono stati generici e nulla hanno aggiunto a quanto riferito dal De LV, né hanno nel dettaglio sconfessato lo l'operato dell'ispettore del lavoro. La responsabilità penale dell'imputato è provata oltre ogni ragionevole dubbio e lo stesso, tenuto conto delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, così come si desume dal casellario giudiziale, va condannato alla pena di cui in parte dispositiva, che appare proporzionata e congrua al fatto contestato. Sussistono i presupposti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena». 2.3. In applicazione dei principi di diritto indicati in precedenza al § 2.1, la motivazione della sentenza impugnata risulta una motivazione apparente. La stessa, infatti, oltre ad essere assolutamente lapidaria nel descrivere i fatti ritenuti provati, non indica né i criteri di valutazione della prova adottati, né le ragioni per le quali debbono ritenersi attendibili le dichiarazioni del teste di accusa in ordine a ciascuna delle imputazioni, né le ragioni per le quali debbono ritenersi generiche e per questo inattendibili le dichiarazioni dei testi della difesa. 3. L'accoglimento delle censure formulate nel primo motivo di ricorso impone di annullare la sentenza impugnata per nuovo giudizio, con assorbimento delle ulteriori doglianze, le quali potranno essere esaminate solo in presenza di una argomentata, più puntuale e correttamente motivata ricostruzione dei fatti. Il Giudice del rinvio procederà a nuovo giudizio, per poi esporre i «motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie».
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Patti, in diversa persona fisica. Così deciso il 13/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c); lette le conclusioni presentate dal difensore del ricorrente, avvocato Maurizio DI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2022, il Tribunale di Patti ha dichiarato la penale responsabilità di ON ZA per il reato di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo a), per il reato di cui all'art. 122 d.lgs. n. 81 del 2008 (capo b), nonché per il reato di cui all'art. 133 d.lgs. n. 81 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5441 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 13/01/2023 del 2008 (capo c), e lo ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale. Secondo il Tribunale, ON ZA, con condotte accertate in data 30 gennaio 2019, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con riferimento a lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato, avrebbe: -) omesso di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con la collaborazione del medico competente (capo a); -) realizzato un ponteggio sprovvisto in più punti di parapetto nonché di adeguato ancoraggio, e con basi dei montanti non opportunamente collegate da elementi di irrigidimento, nonché con alcuni piani di impalcato costituiti da tavole di legname non opportunamente fissati (capo b); omesso di verificare la resistenza e la stabilità del ponteggio metallico, siccome realizzato con struttura mista in tubi, giunti e cavalletti (capo c). 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello indicata in epigrafe ON ZA, con atto sottoscritto dall'avvocato Maurizio DI, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancanza di motivazione in ordine ai fatti per i quali è stata affermata la penale responsabilità. Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è apodittica, in quanto si fonda esclusivamente su un sintetico richiamo alla deposizione dell'unico teste di accusa, senza contenere una compiuta descrizione dei fatti ritenuti accertati, né l'indicazione delle ragioni per le quali gli stessi sono da riferire all'imputato, e senza spiegare perché le dichiarazioni di tale soggetto debbano ritenersi attendibili (si cita Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, per travisamento della prova a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo a). Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata, con un'affermazione lapidaria, ha affermato che i testi della difesa hanno reso dichiarazioni generiche ed inidonee a confutare quanto indicato dal teste di accusa. Si evidenzia, in particolare, che il teste Scaffidi, un medico, ha dichiarato di aver collaborato alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza, e si allega il verbale di udienza. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, per travisamento della prova a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di cui all'art. 122 d.lgs. n. 81 del 2008 (capo b) e di cui all'art. 133 d.lgs. n. 81 del 2008 (capo c). 2 Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso del tutto di valutare le dichiarazioni dell'ingegnere DI, le quali forniscono una ricostruzione dei fatti inconciliabile con quella esposta dal teste di accusa. Si rappresenta, con allegazione del relativo verbale, che, secondo le dichiarazioni dell'ingegnere DI, il ponteggio era a norma, in particolare perché l'unico punto sprovvisto di parapetti era sopraelevato di soli 30 cm rispetto al terrapieno su cui sporgeva, e non presentava criticità tali da mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 96, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in reazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo a. Si deduce che nessuna disposizione - si citano in particolare gli artt. 17, comma 1, lett. a) e 89, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 81 del 2008 e l'allegato XV, punto 3.2.1. - prevede che il Piano Operativo di Sicurezza venga redatto in collaborazione con il medico competente. Si precisa che, anzi, il punto 3.2.1. dell'allegato XV, prevede esclusivamente l'obbligo di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza il nominativo del medico competente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancanza di una reale motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza per i reati per i quali è stata pronunciata condanna, deducendo che la stessa si fonda esclusivamente su un sintetico richiamo alla deposizione dell'unico teste di accusa, senza descrivere i fatti ritenuti accertati, né indicare le ragioni per le quali gli stessi sono da riferire all'imputato, e senza spiegare perché le dichiarazioni di tale soggetto debbano ritenersi attendibili. 2.1. Secondo alcune decisioni, deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di condanna che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato (così Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, dep. 2010, Henaieche, Rv. 246706-01, nonché Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini, Rv. 222958-01). Altre decisioni, in termini sovrapponibili alle precedenti, osservano che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente qualora il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed 3 argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01, e Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione, Rv. 211210-01). E queste conclusioni, ad avviso del Collegio, risultano pienamente condivisibili anche perché l'art. 546, comma 1, lett. e), prescrive che la sentenza debba contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata», ma, si puntualizza, «con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie». 2.2. La sentenza impugnata contiene una motivazione molto sintetica. Come indicato in premessa, l'attuale ricorrente è stato condannato perché, in sintesi, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con riferimento a lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato, aveva: -) omesso di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con la collaborazione del medico competente (capo a); -) realizzato un ponteggio sprovvisto in più punti di parapetto nonché di adeguato ancoraggio, e con basi dei montanti non opportunamente collegate da elementi di irrigidimento, nonché con alcuni piani di impalcato costituiti da tavole di legname non opportunamente fissati (capo b); -) omesso di verificare la resistenza e la stabilità del ponteggio metallico, siccome realizzato con struttura mista in tubi, giunti e cavalletti (capo c). A fronte di queste contestazioni, la motivazione è la seguente: «Con decreto di citazione a giudizio del 29/07/2020, emesso a seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato era tratto davanti al tribunale di Patti in composizione monocratica per rispondere dei reati ascritti in rubrica. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano escussi i testi indicati in lista. Dall'esame dei testi indicati dal pubblico ministero emerge che l'imputato è il legale rappresentante della ditta individuale di cui è titolare. Riferiscono i verbalizzanti che a seguito di ispezione presso il cantiere di lavoro ubicato in Sinagra alla via Provinciale n. 53, la ditta di cui l'imputato è titolare stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di un immobile. Il teste De LV Placido ispettore del lavoro, ha riferito di avere eseguito un accesso ispettivo presso il cantiere di Sinagra e dall'accertamento è emerso che l'imputato ha violato le disposizioni normative di cui al capo di imputazione. In particolare riferisce De LV l'imputato ha omesso di redigere il P.O.S. con la collaborazione del medico competente, eseguiva il ponteggio in più punti sprovvisti di parapetto e non ben ancorati omettendo di accertarne la resistenza e stabilità. 4 I testi della difesa, escussi sul punto sono stati generici e nulla hanno aggiunto a quanto riferito dal De LV, né hanno nel dettaglio sconfessato lo l'operato dell'ispettore del lavoro. La responsabilità penale dell'imputato è provata oltre ogni ragionevole dubbio e lo stesso, tenuto conto delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, così come si desume dal casellario giudiziale, va condannato alla pena di cui in parte dispositiva, che appare proporzionata e congrua al fatto contestato. Sussistono i presupposti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena». 2.3. In applicazione dei principi di diritto indicati in precedenza al § 2.1, la motivazione della sentenza impugnata risulta una motivazione apparente. La stessa, infatti, oltre ad essere assolutamente lapidaria nel descrivere i fatti ritenuti provati, non indica né i criteri di valutazione della prova adottati, né le ragioni per le quali debbono ritenersi attendibili le dichiarazioni del teste di accusa in ordine a ciascuna delle imputazioni, né le ragioni per le quali debbono ritenersi generiche e per questo inattendibili le dichiarazioni dei testi della difesa. 3. L'accoglimento delle censure formulate nel primo motivo di ricorso impone di annullare la sentenza impugnata per nuovo giudizio, con assorbimento delle ulteriori doglianze, le quali potranno essere esaminate solo in presenza di una argomentata, più puntuale e correttamente motivata ricostruzione dei fatti. Il Giudice del rinvio procederà a nuovo giudizio, per poi esporre i «motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie».
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Patti, in diversa persona fisica. Così deciso il 13/01/2023