Sentenza 26 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7194 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
AULA "A" N 71 94/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7656/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. 16642 Cron Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 7 marzo Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere 2001 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LE EL LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 33, presso l'avv. Bruno Cossu, che, unitamente all'avv. Ivan Carioli, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente 1061 contro società Vitra S.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Trevi, 86, presso gli avvocati Eugenio Casadio e Maria Teresa Barbantini Fe- deli che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 321/98, decisa il 16 aprile 1998 e pubbli- cata il 21 aprile 1998, resa dal Tribunale di Forli nel procedi- mento n. 1864/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Bruno Cossu per il ricorrente LE EL LO e Goffredo Barbantini, su delega dell'avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli, per la società controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21 aprile 1992 LE EL LO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Forlì la so- cietà VIFRA allora S.p.A., poi divenuta S.a.s., al fine di ottene- re la declaratoria di nullità o inefficacia delle sanzioni disci- plinari a lui inflitte dalla datrice di lavoro e ancora del licen- ziamento a lui intimato in data 13 marzo 1991, con ogni conseguen- za di legge in ordine alla reintegra nel posto di lavoro ed al ri- sarcimento del danno. essere del tutto legittime le Resisteva la convenuta affermando iniziative adottate. Il Giudice adito, con sentenza n. 687/96 in data 26 settembre 3 ottobre 1996, accoglieva la domanda limitatamente alla declarato- ria di nullità delle sanzioni disciplinari mentre la respingeva quanto al licenziamento 2 A Interponeva appello il LE EL LO e in esito il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 321, emessa in data 16 21 aprile 1998, accoglieva il gravame limitatamente alla disciplina delle spese, respingendolo per il resto e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che la ricostruzione della vicenda, come operata dal Pretore, era rispondente alle risultanze acquisite nel senso che vi era stato un ridimensionamento dell'Azienda, per effetto di una decisione imprenditoriale non sindacabile dal Giudice. In conse- guenza di tale ridimensionamento era stato chiuso il reparto di lavaggio al pubblico e l'apparecchiatura era stata utilizzata al solo scopo di preparare le auto destinate alla consegna. Giustifi- cato risultava quindi il licenziamento del LE. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne LE EL LO con atto notificato in data 21 aprile 1999 e deduce a sostegno cinque motivi. La società VITRA S.a.s. resiste con controricorso, notificato in data 3 giugno 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità controricorso, noti- ficato il 3 giugno 1999 e tempestivamente depositato in cancelle- ria ai sensi dell'art. 369 cpc. Ed invero il ricorso principale era stato notificato il 21 aprile 1999 e pertanto il termine di gg. 20, decorrente ai sensi dell'art. 370 cpc dalla scadenza di quello stabilito ugualmente 3 0 in gg. 20 per il deposito in cancelleria del ricorso principale, andava a scadere il 31 maggio 1999, lunedì non festivo. La notifica ha invece avuto luogo il 3 giugno 1999, giovedì non postfestivo, quando detto termine era longe et ultra decorso. Col primo mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc. Si osserva che il Tribunale non ha motivato in ordine al- la doglianza avanzata nel senso che il licenziamento era stato in- timato per il venir meno delle attività affidate al lavoratore mentre il Pretore aveva argomentato nel senso che il recesso era giustificato dalla scomparsa della figura del lavoratore addetto in via esclusiva al reparto di lavaggio. La censura, pur formulata con riferimento alla pretesa violazione del principio dettato all'art. 112 cpc sull'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, si converte in realtà nella de- nuncia di un vizio di motivazione dal momento che il ricorrente si duole perché non sarebbe stata presa in esame una sua specifica doglianza attinente alla pretesa diversità e nulla sarebbe stato detto in ordine alle ragioni di tale omissione. Detta censura non è fondata. Nella narrativa della impugnata sentenza si enuncia apertis verbis la doglianza avanzata avverso la sentenza di primo grado nel senso che "la legittimità del licenziamento doveva essere verificata al- la luce esclusivamente dei motivi indicati nella comunicazione indicati nella chiusura del reparto lavaggi" mentre ad avviso 4 dell'appellante il preteso ridimensionamento dell'azienda era ine- sistente poiché le mansioni e le attività dei lavoratori erano ri- maste identiche. Il motivo di appello è stato dunque chiaramente recepito nella de- nunciata sentenza ove al riguardo si osserva che la lettera di li- cenziamento fa chiaro riferimento alla cessazione del lavaggio al pubblico e quindi alla necessità di ridimensionare l'attività di lavaggio con riduzione del personale. L'interpretazione di detta lettera, così come compiuta dal giudice di merito, si sottrae alla verifica in sede di legittimità, salva l'ipotesi di vizio di motivazione, prospettato dal ricorrente nel motivo che di seguito si esamina. Col secondo mezzo si denuncia infatti, con prospettazione che sem- 3 dell'art. 360 cpc e peraltro sibra far riferimento al n. so- stanzia in una censura sotto il profilo dell'inadeguatezza della motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge 15 luglio 1966 n. 604, in relazione agli artt. 1324 e 1362 cc. Si afferma che il Tribunale avrebbe interpretato l'atto di licenzia- mento e ricostruito il comportamento della convenuta in modo da non tener conto dell'avvenuta violazione del principio di immuta- bilità delle cause di licenziamento. La censura non è fondata. Si osserva anzitutto che, per il noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte che denuncia l'erronea inter- pretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo inte- 5. gralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascicoli di parte al di fuori dell'ipotesi di denuncia di error in procedendo. Incombe poi alla parte che denuncia la violazione delle regole in tema di interpretazione degli atti di autonomia privata l'onere, articoli di legge in materia,al di là della indicazione degli di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragiona- mento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle re- gole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346). E poiché il ricorrente afferma che sarebbe stato violato il fonda- mentale criterio ermeneutico del senso letterale delle parole " adoperate" e peraltro si limita a riportare una frase priva di senso compiuto che non può da sola evidenziare un preciso signifi- cato, la doglianza non può trovare accoglimento. Col terzo mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'insufficienza di motivazione su un punto es- senziale della controversia, individuato nel contrasto fra la tesi accolta, della cessazione dell'attività di lavaggio auto al pub- blico, e le deposizioni testimoniali raccolte in istruttoria. La censura, introdotta senza tener conto dei consolidati principi che ci si accinge a richiamare, non è fondata. Invero il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con ap- prezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deci- so. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo forma- le di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo ade- guato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comun- que desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridi- CO. Il controllo sulla motivazione non può servire a mettere in di- scussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento at- traverso il quale si può valutare solamente la legittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l'even- tuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo ingiustizia;
pertanto il vizio riscontrato devedi riguardare un punto decisivo, tale, cioè da render possibile una diversa so- luzione ove il relativo errore non fosse stato commesso (ex pluri- mis, Cass., 16 gennaio 1996 n. 326, Cass. 29 febbraio 1992, n. 7 N 2476; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Cass. 5 novembre 1987 n. 8118; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280; Cass. 17 giugno 1985, n. 3653; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, Cass. 16 giugno 1981, n. 3920). Col quarto mezzo si denuncia, con implicito riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cc nonché il difetto di motivazione su un punto de- cisivo della controversia. Si afferma che sarebbe stato mal inter- pretato un documento aziendale in data 19 marzo 1991, citato come mansionario del lavaggio, e sarebbe stata attribuita maggior cre- dibilità ad alcune affermazioni di un teste rispetto alle risul- tanze del predetto documento e a quanto riferito da altri testi escussi. Osserva la Corte, con riferimento ai principi già enunciati in tema di autosufficienza del ricorso, che il mansionario non viene riportato ma solo richiamato, senza che vi sia una sia pure ap- prossimativa enunciazione del suo contenuto. Non può quindi essere censurata la lettura del documento accolta dal Tribunale, nel senso che lo stesso menzionava i compiti di la- vaggio, svolti unitamente ad altre attività di preparazione di au- toveicoli ed a conclusione delle stesse, ma non conteneva una de- scrizione del reparto e una identificazione degli addetti. Incensurabile risulta altresì la credibilità attribuita dal Tribu- nale alla deposizione di un teste rispetto ad altri, le cui depo- sizioni neppure vengono riportate nel ricorso, sempre in violazio- 8 A ne del principio dell'autosufficienza. Col quinto mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, l'insufficienza di motivazione su un punto es- senziale della controversia, individuato nella inesatta determina- zione delle mansioni cui gli altri dipendenti sarebbero stati ad- detti. Osserva la Corte che il Tribunale ha argomentato ampiamente in or- dine alla ricostruzione dei compiti affidati ai vari dipendenti, giungendo alla conclusione che furono mantenuti in servizio sola- mente coloro che svolgevano altre mansioni, tali da richiedere an- che l'attivazione del reparto di lavaggio, non anche coloro che erano addetti in via esclusiva a tale attività, ormai non più svolta nei confronti del pubblico e in modo autonomo ma conservata solamente a completamento di altri interventi sugli autoveicoli. Tale valutazione, in forza dei principi già richiamati, non può essere censurata in sede di legittimità. Si osserva infine che il rilievo, sul quale la difesa del ricor- rente ha insistito nel corso della discussione, nel senso che non sarebbe giustificato licenziare un dipendente sol perché viene a cessare un servizio al pubblico in precedenza svolto solo per al- cuni giorni della settimana e da ultimo limitatamente alla sola mattinata del sabato, non può trovare ingresso in questa sede. Il ricorrente non indica infatti, sempre in violazione al princi- pio dell'autosufficienza del ricorso, gli atti della fase di meri- to dai quali risulti essere stata prospettata la questione relati- 9. Л va all'irrilevanza del lavaggio al pubblico rispetto al complesso dei servizi resi dall'azienda. Il rilievo si deve dunque considerare come nuovo e introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità; esso non può quindi trovare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassa- zione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto о temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rileva- bili di ufficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novem- bre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Conclusivamente il ricorso va rigettato. 10 A Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 7 marzo 2001/ IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Девель за Phille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 MAG. 20013 8 0 oggi, 3 IL CANCELLIERE CAN I 3 0 A 1 3 D S 5 . S , T A O . R T L , L N A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - D S D 8 - I I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A G I M D I A G E E , A O L T O D T R I E A T T R L S I I N L D G E E E S D O R E 11