Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il soggetto attivo del reato può anche essere colui che non abbia la titolarità del diritto arbitrariamente esercitato, ma che agisca quale mero negotiorum gestor dell'effettivo titolare. (Fattispecie relativa all'arbitrario esercizio di un diritto del quale è risultato essere titolare il coniuge del soggetto agente).
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- 1. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 2. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 3. Se il condomino non paga la bolletta l'amministrazione non può operare il distacco del servizio elettricoRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 13 giugno 2016
Se siamo all'interno di un condominio e non paghiamo la bolletta dell'energia elettrica, il condominio potrebbe direttamente "staccarci" la corrente, senza nemmeno rivolgersi al Tribunale e chiedere la pronuncia di una sentenza di condanna nei nostri confronti? Ebbene, proprio di questa questione si è occupata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47276 del 30 novembre 2015, la quale ha chiarito come il distacco dal servizio integrerebbe il reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", di cui all'art. 392 codice penale. In particolare, va osservato che tale disposizione punisce con la multa fino a 516 euro "chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo …
Leggi di più… - 4. Il distacco dell’energia elettrica in danno del condomino moroso configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex art. 392 C.P.Accoti Paolo · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2015
La VI sezione penale della Corte di Cassazione interviene con forza dirompente in una fattispecie che ha già diviso la giurisprudenza di merito. Ci eravamo già occupati, da un punto di vista civilistico, della problematica relativa alla possibilità di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento seperato (“Condomino moroso, che fare? Breve panoramica sulle procedure per il recupero forzoso del credito”). In quella sede si evidenziavano le difficoltà interpretative della norma, tanto che, in merito alla concreta applicazione stessa, la giurisprudenza di merito si era immediatamente divisa. Con la riforma del condominio del 2012 (entrata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2001, n. 14335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14335 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 16/03/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 430
3. Dott. ILARIO S. MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 41237/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL PIVO Giancarlo, n. a Mombaroccio (PU) in data 1.5.1953 avverso la sentenza in data 4 aprile 2000 del Tribunale di Pesaro Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
DEL PIVO Giancarlo ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione ex art. 568 comma 5 c.p.p., avverso la sentenza in data 4 aprile 2000 del Tribunale di Pesaro che lo ha condannato alla pena di lire 600 mila di multa, quale responsabile del reato di cui agli artt. 81, 392 c.p., per essersi fatto giustizia da se medesimo affiggendo all'interno del bar "Lucky Time" in Montelabbate, di proprietà di sua moglie CI IA e affidato in gestione a Bologna Sauro, due cartelloni recanti la dicitura "cambio gestione" e sostituendo in data 27 giugno 1998 le serrature della porta di ingresso, così da costringere il Bologna a abbandonare l'esercizio. Riteneva il Tribunale che la responsabilità penale dell'imputato emergeva "dalla documentazione in atti e in particolare dalle dichiarazioni dei testi escussi", da ritenere credibili, "anche perché non contraddette".
Il ricorrente si duole del difetto di motivazione in punto di riferibilità soggettiva delle condotte contestate, rilevando che nessuno dei testi esaminati aveva dichiarato di aver visto l'imputato cambiare le serrature del locale.
La sentenza inoltre erra, secondo il ricorrente, nell'inquadrare il fatto nella ipotesi criminosa contestata, osservandosi che, non vantando il EL PI alcun diritto sul bar-pizzeria, di pertinenza della moglie CI IA, egli non aveva alcuna legittimazione a ricorrere al giudice per la tutela di una sua pretesa. D'altro canto, ove la condotta fosse stata in ipotesi realizzata dalla CI, non vi sarebbe stata alcuna illiceità nel fatto, posto che quest'ultima aveva pacificamente la disponibilità materiale del bene. Sarebbe da ritenere carente anche la motivazione sull'elemento psicologico del reato, che si atteggia come dolo specifico e quindi implica la conoscenza della antigiuridicità della condotta. Infine il Tribunale ha omesso qualsivoglia motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. Diritto
Il ricorso è manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.
Il primo motivo costituisce censura in punto di fatto della decisione impugnata, dato che il ricorrente pretende inammissibilmente di dare ingresso in sede di legittimità a una lettura delle risultanze processuali alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito.
Quanto alla seconda doglianza, essa paradossalmente prospetta la configurabilità di una fattispecie delittuosa ben più grave di quella contestata, atteso che se, in ipotesi, l'imputato non aveva alcuna pretesa da far valere in sede giudiziaria, la sua condotta sarebbe da inquadrare nel reato di violenza privata ex art. 610 c.p. Ma in realtà ricorre pienamente nella specie il reato di cui all'art. 392 c.p., soggetto attivo del quale può essere anche colui che eserciti (arbitrariamente) un diritto di cui non abbia la titolarità, ma che agisca quale negotiorum gestor dell'effettivo titolare, come, appunto, nel caso di chi si attivi a tutela di una situazione giuridica soggettiva facente capo al consorte e nell'interesse di questo (Cass., sez. 6^, u.p. 30 aprile 1985, Chiacchiera;
v. inoltre Cass., sez. 2^, u.p. 9 aprile 1987, Schiera;
Cass., sez. 6^, u.p. 10 marzo 1983, Ligori;
Cass., sez. 2^, u.p. 21 dicembre 1979, Spinelli), purché non invito domino. Quanto alla deduzione per cui la CI sarebbe stata nella materiale disponibilità dell'azienda, essa appare contrastante con quanto accertato dal Tribunale, secondo cui il Bologna era esclusivo gestore dell'esercizio.
Anche sotto il profilo dell'elemento psicologico la sentenza impugnata non merita alcuna censura, posto che in essa viene evidenziato come il EL PI si sia determinato a sostituire la serratura della porta del locale per ritorsione nei confronti del gestore, che lo aveva assunto quale addetto alla preparazione delle pizze e che poi lo aveva licenziato a causa dello scarso gradimento della clientela;
sicché era in re ipsa la consapevolezza della antigiuridicità della condotta.
Infine, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001