Sentenza 7 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di tutela del diritto di autore, la condotta di acquisto o ricezione di supporti contraffatti, commessi successivamente alla modifica apportata dal D.Lgs. n.68 del 2003 all'art.171 ter l. n.633 del 1941, integra un illecito amministrativo che, in virtù del principio di specialità, prevale sul reato di ricettazione solo nel caso di uso personale dei supporti e non nel caso di detenzione per la vendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2016, n. 53054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53054 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2016 |
Testo completo
5 3054/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 07.12.2016 Sentenza n. 3306 Reg. gen. n. 34996/2015 composta dai signori: dott. Giovanni Diotallevi Presidente dott. Ugo De Crescienzo Consigliere dott. Anna Maria De Santis Consigliere Consigliere est. dott. Giuseppe Sgadari dott. Alberto Pazzi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CO AL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 23/02/2015 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina dell'1 dicembre 2010, assolveva il ricorrente dal reato di cui all'art. 171-ter Legge n. 633 del 1941 contestato al capo A) e confermava la responsabilità del medesimo per il reato di ricettazione di DVD e CD abusivamente duplicati di cui al capo B), rideterminando la pena in mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa.
2. Ricorre per cassazione AL CO, a mezzo del suo difensore e con unico atto, deducendo: 1 m 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto l'insussistenza del reato di ricettazione a causa della mancata prova in ordine al reato presupposto di cui al capo A), per non avere considerato la ricettazione come in quest'ultimo assorbita e, in ogni caso, per non avere inquadrato la condotta nell'illecito amministrativo di cui all'art. 16 legge n. 248 del 2000. 2) Con un secondo motivo si invoca l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1 Al ricorrente era contestato, al capo A) della rubrica, di avere detenuto per la vendita i DVD e CD privi del marchio SIAE, condotta per la quale la Corte di Appello lo ha assolto, correttamente seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione, uniformatosi a quello comunitario, espresso da Sez. 3, n. 19442 del 06/12/2012, dep. 2013, Rv. 255889. Tale condotta è scolpita nell'art. 171-ter, comma 1, lett.d), legge 22 aprile del 1941, n. 633 ed è altra cosa rispetto a quella posta come reato presupposto rispetto alla ricettazione contestata al capo B), afferente alla condotta di chi riproduce abusivamente i supporti prima indicati, prevista dall'art. 171-ter, comma 1, legge citata, alla lettera a). Il ricorrente non contesta la contraffazione dei supporti e la loro abusiva duplicazione, reato che non è stato intaccato dalla questione inerente alla sola eventualità che i supporti siano privi del marchio SIAE. Il ricorrente contesta, invece, in modo generico e del tutto eccentrico rispetto agli elementi processuali indicati dalla Corte di Appello, la sua partecipazione al reato presupposto, per nulla provata secondo quanto evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla condotta commessa, consistita nella vendita per strada dei DVD e CD, posizionati su una bancarella senza che l'imputato avesse offerto alcuna giustificazione.
1.2 Dal momento che il reato presupposto a quello di ricettazione sub capo B), è la riproduzione abusiva dei supporti, non ha rilievo in questa sede la questione giuridica volta a stabilire se la ricettazione concorra o rimanga assorbita nel reato di detenzione per la vendita dei medesimi supporti, che non è contestato al capo A) se non con riguardo alla sola mancanza del marchio SIAE.
1.3 Altrettanto priva del benché minimo fondamento è la tesi secondo cui la condotta di cui al capo B) debba essere inquadrata come illecito amministrativo;
questione che si poneva solo per le condotte antecedenti all'introduzione del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68 (e, dunque, non in relazione alla condotta contestata, commessa nel gennaio del 2007). 2 m Dopo l'introduzione di tale decreto, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che il Collegio condivide, la prevalenza dell'illecito amministrativo si è ridotta ai soli casi di acquisto e ricezione di supporti contraffatti per uso personale e non, come nel caso in esame, detenuti per la vendita (Sez. 2, n. 23544 del 12/05/2009, Arnò, Rv. 244515, in motivazione).
2. Quanto al secondo motivo, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è esclusa dai precedenti penali dell'imputato, che avevano legittimato la contestazione della più grave recidiva, a dimostrazione della non occasionalità della condotta illecita. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.12.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanni Diotallevi Car Gulf dogshani DEPOSITATO IN CANCELLERIA SEGONDA SEZIONE PENALE 14 DIC. 2016 IL Cancelliere Claudia Piano 3