Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA " IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. N. 6279/000 0 02 7 /0 3 D'ANGEL President Dott. Bruno .28 Dott. Alberto SPANO' Conigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 19/09/02 Dott. Francesco MAIORANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: 1 INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO • GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, Moe s notarile giusta ditega in atti;
ricorrente
contro
SRL, in persona del legale CERAMICA QUADRIFOGLIO pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante 2002 in ROMA V. LE MARCONI 57, presso lo studio 3543 dell'avvocato FRANCESCO CAFORIO, rappresentato e -1- difeso dall'avvocato GIUSEPPE LARATO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 764/99 del Tribunale di VITERBO, depositata il 03/12/99 R.G.N. 2230/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito l'Avvocato LARATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Viterbo del 20/10/92 la Ceramica Quadrifoglio Srl., che aveva assorbito in data 31/10/90 la Manifattura Galles e Cipa, conveniva in giudizio l'INAIL deducendo che fino al 1990 era stata titolare di tre posizioni assicurative, classificate al n. 7341 comportate l'applicazione del tasso medio del 40% fino alla data dell' 1/7/88 del 60% per il periodo successivo e che in base a detti tassi erano stati calcolati dell'Istituto i contributi dovuti nei vari anni, come specificatamente indicato. Il tasso specifico aziendale, però, doveva essere calcolato "in base al puto rapporto oneri-mercedi, in relazione al tasso infortunistico dell'azienda; l'INAIL, invece, aveva effettuato un indebito "caricamento" calcolando la riserva sinistri e la quota silicosi sulla base del tasso medio. Chiedeva la condanna dell'INAIL alla restituzione della somma di £ 175.529,358, indebitamente percetta, oltre rivalutazione ed interessi. L'INAIL contrastava la domanda, ma il pretore l'accoglieva limitatamente alla somma di £. 11.362,702, oltre accessori. Il Tribunale di Viterbo, investito con appello principale della Ceramica Quadrifoglio ed incidentale dell'INAIL, con sentenza del 4/11- 3/12/99, rigettava l'appello incidentale, condannava l'INAIL alla restituzione della somma di £ 148.501.396 e confermava nel resto. Precisava il giudice del riesame che si trattava di indebito oggettivo, in quanto non era contestato che alcune somme fossero dovute in favore della Regione e che l'INAIL dovesse riscuoterle in nome e per conto della stessa. Il T.S.A., tasso specifico aziendale, doveva essere calcolato in maniera omogenea rispetto al T.M.N., tasso medio nazionale: l'originaria prospettazione, secondo cui determinati oneri non avrebbero potuto in assoluto formare la base di calcolo del T.S.A., era stata poi modificata, con le note autorizzate del 4/1/97, "con l'indicazione dell'illegittimità del calcolo degli oneri presuntivi ed indiretti ”. Il Pretore, non ritenendo di prendere in considerazione questa censura, non aveva esaminato in dettaglio la rispondenza del TSA ai parametri temporali ed aziendali specifici, poi sviluppati nelle consulenze effettuate in secondo grado. Il motivo di appello sul punto era fondato e doveva essere accolto per le seguenti considerazioni: il TSA ed il TMN dovevano essere calcolati con criteri omogenei;
il secondo era comprensivo, oltre che delle prestazioni economiche e sanitarie, anche della c. d. riserva sinistri e cioè di quel complesso di somme da iscrivere al passivo del bilancio dell'Istituto a copertura degli oneri presunti derivanti dell'evento protetto e che non potevano essere determinati immediatamente (spese per accertamenti medico- legali, farmaceutiche e di protesi, integrazioni rendite, gestione grandi invalidi del lavoro, prestazioni economiche integrative, spese generali di amministrazione, ecc., nonché per i contributi obbligatori erogati per legge in favore dello Stato ed Enti pubblici). Gli stessi oneri indiretti dovevano essere tenuti presenti nella quantificazione del TSA, anche se andavano presi 2 in considerazione solo quelli riferiti al triennio di osservazione dell'azienda considerata. Il tasso medio nazionale veniva calcolato o stimato relativamente ai soli infortuni registrati per la lavorazione interessata e quindi anche il TSA doveva essere calcolato con lo stesso criterio allo scopo di valutare l'esistenza di uno scarto nella media. Seguendo questi criteri il secondo consulente aveva identificato le differenza pagate in più, nel periodo di tempo interessato al contenzioso per le tre posizioni assicurative, in complessive £ 148.501.396, come in dettaglio specificato, dopo avere confutato le osservazioni in fatto contenute nella consulenza di parte dell'INAIL. Sulla somma così riconosciuta dovevano essere calcolati gli interessi legali dalla domanda al saldo e la svalutazione monetaria per la parte eventualmente eccedente il montante di volta in volta applicabile. L'appello incidentale non poteva essere accolto, in quanto infondata era la tesi secondo cui la legittimità del provvedimento di applicazione del tasso secondo le norme amministrative (per l'aliquota del 1979) automaticamente avrebbe determinato l'impossibilità di sindacarne gli effetti sulla posizione soggettiva: l'eventuale legittimità del provvedimento amministrativo non giustificava certo la lesione dei diritti soggettivi dei privati. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione I'INAIL, fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso la Ceramica Quadrifoglio srl, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 41 DPR n. 1124 del 30/6/65, 1 DM 14/11/78, 5, 9 e 20 DM 18/6/88, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che ha sbagliato il Tribunale ad affermare che "pur se gli oneri da tenere presenti nella determinazione del TSA sono gli stessi del TMN tuttavia vanno presi in considerazione solo quelli riferiti al triennio di osservazione dell'azienda considerata"; anche per le aziende nelle quali non si siano verificati infortuni nel triennio sussiste la necessità di costituzione della riserva sinistri in relazione agli eventuali aggravamenti di infortuni denunciati o accertati in periodi precedenti, ovvero in relazione ad infortuni che, pur accaduti nel periodo di osservazione, abbiano manifestato postumi invalidanti in tempi successivi. Nella sentenza impugnata il Tribunale, pur partendo dal principio della unicità dei criteri per la determinazione di TSA e TMN, contraddittoriamente finisce per accettare le elaborazioni del proprio consulente, che ha stimato la riserva sinistri analiticamente caso per caso;
la necessità della determinazione della riserva sinistri a stima discende dal fatto che alla data di elaborazione dei dati da notificare al datore di lavoro (il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 21 DM 18/6/88) una parte degli infortuni non è stata ancora definita e quindi la riserva non può essere calcolata caso per caso, ma stimata globalmente con metodi statistici. Inoltre, il Tribunale, dopo avere affermato la necessità di includere gli oneri indiretti nel calcolo del TSA come era stato fatto per il TMN, ha accettato l'elaborazione del 4 CTU nella quale gli stessi non sono stati considerati. Il ricorso e fondato. Va innanzi tutto precisato che l'impugnazione riguarda sia gli oneri indiretti, che la riserva sinistri, per cui non è meritevole di accoglimento la tesi prospettata dalla parte ricorrente in sede di discussione orale, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe passata in giudicato per la parte relativa agli oneri. Il ricorso investe la pronuncia del Tribunale nel suo complesso;
in proposito va rilevato che questa Corte a Sezioni Unite, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, ha avuto modo di affermare, con la sentenza n. 7853 del 2001, che “ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di. malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando nell'azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato;
ed infatti il detto tasso specifico aziendale e' stato previsto dal D.M. 18 giugno 1988 e dai precedenti decreti (contenenti le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni con i corrispondenti tassi di tariffa, nonche' i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale) con riferimento non all'andamento infortunistico della singola azienda, bensi' al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, in corrispondenza di un principio di mutualita' tra le imprese assicuranti, S che salvaguardando l'equilibrio finanziario dell'ente assicuratore e- ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese - consente di evitare che i l'assenza di eventi dannosi per una pluralita' di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell'ente assicuratore, mentre l'assenza di sinistri per la singola azienda puo' eventualmente comportare per quest'ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva (ex art. 20, quarto comma, del citato D.M. del 1988)". II Collegio non ha motivo di discostarsi da questo principio, che invece pienamente condivide. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Roma, che deciderà la causa sulla base del principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma. Roma 19 settembre 2002 IL CONSIGLIERE EST.Анамехо Шаїогано IL PRESIDENTE IL CANCELLIER Depositato in Cancelleria oggi, 7 GEN, 2003 6 IL CANCELLIERE