Sentenza 28 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12608 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
12 608 / 03 IN NOM DEL POLO ALL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione. Danni per SEZIONE TERZA CIVILE cattivo uso della cosa locata. Onere della Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: prova. R.G.N. 25081/00Dott. An GIULIANO Presidente gelo Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Cron. 26490 Dott. Ennio MALZONE Dott. Giovanni TI PETTI - Rel. Consigliere Rep. 3344 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 20/02/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, difeso dall'avvocato FRANCESCO AVERSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MAIONE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato MICHELINO LUISE, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 907/00 della Corte d'Appello di2003 482 NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 22/03/00 e 1 depositata il 10/04/00 (R.G. 3368/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni TI PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 17 giugno 1994 dinanzi al Tribu- nale di Nola, Maione Giuseppina, nella veste di loca- trice, conveniva il conduttore AN e proponeva due domande di risarcimento danni: una prima domanda fonda- ta sulla ritardata consegna della cosa locata (il rap- porto era cessato il 31 dicembre 1987 come accertato dal Tribunale di Napoli in una lite conclusa con sen- tenza del novembre 1998) ed una seconda domanda, sempre risarcitoria, per la cattiva utilizzazione dell'immobile locato, come emergeva dalla descrizione dei danni data da un consulente di parte. Il FR restava contuma- ce.Con sentenza pubblicata il 25 marzo 1998 il Tribuna- le condannava il convenuto esclusivamente per i danni relativi alla cattiva utilizzazione dell'immobile e per l'importo di lire 11.650.000 oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite. La decisione era impugna- ta dal FR che ne chiedeva la riforma, la
contro
- 2 parte chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza del 10 aprile 2000 la Corte di appello di Napoli così decideva: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado (v: amplius in dispositivo). Contro la decisione ricorre il FR deducendo tre motivi;
resiste la contropar- te con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti. NEL PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione e la violazione dell'art.1590 c.c. sul rilievo che la descrizione dei danni da parte dello architetto IC avvenne nell'aprile 1994 qualche mese dopo il rilascio. Il motivo è inammissibile per difetto di specifici- tà, ed in vero non contiene alcuna contestazione dei danni rilevati dallo architetto ed analiticamente de- scritti,ma solo una insinuazione, priva di fondamento, di una possibile attività di aggravamento da parte di ter- zi. NEL SECONDO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per la mancata valutazione della dichiarazione della OT, definita come incaricata della Maio- ne, attestante che al tempo del rilascio l'immobile era 3 i in normale stato. In senso contrario si rileva che la motivazione (ff 5) della sentenza impugnata valuta tale dichiarazione e la ritiene inattendibile, posto che la OT non era incaricata dalla Maione, che non era presente all'accesso sovraluogo, e dunque si trattava di una di- chiarazione compiacente e favorevole al conduttore. NEL TERZO MOTIVO si deduce l'error in iudicando sul rilievo che è mancata la prova del nesso causale tra i danni e la condotta del conduttore. In senso contrario si osserva che i giudici di ap- pello, con motivazione analitica, hanno posto in eviden- za come la molteplicità dei danni riveli l'uso anomalo da parte di chi occupava i locali, violando l'obbligo di un uso adeguato della res locata. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ri- corrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione di spese ed onorari del giudizio di cassazio- ne, che liquida in euro 100,00 per spese ed in Euro 1000,00 per onorari , oltre spese generali ed accessori come per legge. Roma 20 febbraio 2003. 3 4 Il Presidente A.Giuliano iliano Il IL CANCELLIERE C1 ZO TI 5 relatore G.B.Petti Gwen Beth Ith DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 28 AGO. 2003. IL CANCELLIERE C1 ZO TI