Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2008, n. 6046
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Sentenza 11 novembre 2008

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Non sussiste la responsabilità del gestore di un punto internet (cosiddetto "internet point") a titolo di diffamazione per non avere impedito l'evento (art. 40, comma secondo, e 595 cod. pen.) qualora l'utente invii una e-mail avente contenuto diffamatorio, in quanto il gestore non solo non ha alcun potere di controllo e, quindi, alcuna conoscenza sul contenuto della posta elettronica inviata, ma gli è addirittura impedito di prenderne contezza - ex art. 617 quater cod. pen. che vieta l'intercettazione fraudolenta di sistemi informatici e telematici - mentre ha l'obbligo di identificare gli utenti che facciano uso del terminale ai soli fini della prova dell'utilizzazione e non per impedire l'eventuale reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2008, n. 6046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6046
    Data del deposito : 11 novembre 2008

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