Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
Non sussiste la responsabilità del gestore di un punto internet (cosiddetto "internet point") a titolo di diffamazione per non avere impedito l'evento (art. 40, comma secondo, e 595 cod. pen.) qualora l'utente invii una e-mail avente contenuto diffamatorio, in quanto il gestore non solo non ha alcun potere di controllo e, quindi, alcuna conoscenza sul contenuto della posta elettronica inviata, ma gli è addirittura impedito di prenderne contezza - ex art. 617 quater cod. pen. che vieta l'intercettazione fraudolenta di sistemi informatici e telematici - mentre ha l'obbligo di identificare gli utenti che facciano uso del terminale ai soli fini della prova dell'utilizzazione e non per impedire l'eventuale reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2008, n. 6046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6046 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/11/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 4038
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 025547/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI IO N. IL 26/06/1950;
contro
2) CO ER RJ NA MA N. IL 19/04/1965;
avverso SENTENZA del 18/01/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro Giuseppe che chiede il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Merlano Franco che, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Salvatore Pino chiede l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha assolto BS HE dal reato di cui all'art. 40 c.p., comma 2, e art. 595 c.p. per non avere impedito, avendo l'obbligo giuridico di farlo, che fosse offesa la reputazione di CI IO non procedendo, quale titolare di un punto Internet sito in Perugia, alla identificazione degli utenti che fruivano del terminale per l'invio di posta elettronica, come imposto dalla Delib. n. 467 del 2000 del Consiglio della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, consentendo così l'invio del due e-mail indirizzate alla casella di posta elettronica gabibbo.Mediaset.it, di contenuto diffamatorio.
2.- La Corte di merito ha argomentato che l'obbligo di identificazione degli utenti che fanno uso del terminale per l'invio di posta elettronica non è dettato ad impedire l'uso criminoso della comunicazione informatica non imponendo al titolare dell'Internet Point alcun controllo sul contenuto delle comunicazioni, profilando anzi un illecito ogni suo comportamento volto a prenderne conoscenza. 3.- Il CI propone ricorso per cassazione deducendo: a) l'erronea interpretazione della legge penale e in particolare, della Delib. n. 467 del 2000, art. 5 recante "disposizioni in materia di autorizzazioni generali emesse dall'Autorità Garante per le Comunicazioni" che fa obbligo ai soggetti che offrono servizi di telecomunicazione al pubblico a provvedere all'identificazione certa degli utenti che fanno uso dei terminali per l'invio di posta elettronica;
b) l'erronea interpretazione della legge penale in relazione alla insussistenza dell'elemento soggettivo, anche nella forma del dolo eventuale.
4.- Il ricorso è manifestamente infondato.
L'art. 40 c.p. dispone che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Orbene, la norma (la delibera del Garante sopra indicata) che prevede l'obbligo della identificazione dell'utilizzatole del terminale Internet non pone alcun obbligo di conoscenza ne' tantomeno di controllo da parte del gestore, delle comunicazioni inviate. Per cui anche se quest'ultimo avesse provveduto a identificare l'utilizzatore, non avrebbe mai potuto impedire l'invio delle e-mail di contenuto diffamatorio, non avendo egli alcun potere di controllarne il contenuto. Ed, infatti, l'art. 617 quater c.p. vieta l'intercettazione fraudolenta di sistemi informatici e telematici, cioè l'intercettazione al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Tale interpretazione risulta confermata dalla successiva legislazione e principalmente dal D.L. 27 luglio 2005, n. 114, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155 e dal successivo D.M. Interno 16 agosto 2005 (in
Gazzetta Ufficiale 17 agosto, n, 190). in tema di misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
Tale ultimo decreto, all'art. 2, nel prevedere l'obbligo - per i soggetti titolari o gestori di un esercizio pubblico o di circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali, utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, di adottare le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio - abbinabili univocamente al terminale utilizzato dal cliente, esclude espressamente che possano essere memorizzati e mantenuti i contenuti della comunicazione. E ciò perché gli stessi non possono essere appresi dal gestore ex art. 617 quater c.p.. Nè si può ritenere che il gestore possa essere ritenuto responsabile sotto il profilo del dolo eventuale, perché, comunque, il gestore non aveva alcun obbligo, anzi, in base alle norme sopra richiamate, gli era impedito di prendere contezza in alcun modo del contenuto della comunicazione inviata. Così che il reato ugualmente si sarebbe verificato anche se il gestore avesse annotato le generalità dell'utilizzatole del terminale per l'invio della posta elettronica.
L'annotazione dei dati dell'utilizzatore, infatti, è richiesta ai fini della prova dell'utilizzazione e non al fine di impedire l'eventuale reato.
E ciò a meno che il gestore non concorra nel reato ex art. 110 c.p., avendo piena conoscenza della delittuosità della comunicazione e avendone determinato l'inoltro. Il che nella specie non risulta dalla sentenza dei giudici di merito.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale e del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009