Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2002, n. 1550
CASS
Sentenza 5 febbraio 2002

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In base al sistema risultante dall'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel giudizio promosso dai dipendenti dei soppressi enti mutualistici transitati nelle unità sanitarie locali, per ottenere il pagamento della c.d. eccedenza - derivante dai conteggi effettuati dall'INADEL (ora dall'INPDAP) sulla somma allo stesso versata dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, a titolo di indennità già maturata, una volta determinata la somma necessaria alla ricongiunzione dei servizi utili ai fini del trattamento di fine rapporto - oppure per conseguire gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno per il ritardo nel relativo pagamento, passivamente legittimato è sempre l'INADEL (ora l'INPDAP) e non il Ministero del tesoro, dovendo l'attribuzione della legittimazione essere collegata alla struttura del rapporto obbligatorio, come delineato dalla fattispecie astratta prevista dalla legge, a prescindere, quanto all'obbligazione relativa agli accessori, dalla addebitabilità del ritardo all'uno o all'altro soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2002, n. 1550
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1550
    Data del deposito : 5 febbraio 2002

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