Sentenza 5 febbraio 2002
Massime • 1
In base al sistema risultante dall'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nel giudizio promosso dai dipendenti dei soppressi enti mutualistici transitati nelle unità sanitarie locali, per ottenere il pagamento della c.d. eccedenza - derivante dai conteggi effettuati dall'INADEL (ora dall'INPDAP) sulla somma allo stesso versata dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, a titolo di indennità già maturata, una volta determinata la somma necessaria alla ricongiunzione dei servizi utili ai fini del trattamento di fine rapporto - oppure per conseguire gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno per il ritardo nel relativo pagamento, passivamente legittimato è sempre l'INADEL (ora l'INPDAP) e non il Ministero del tesoro, dovendo l'attribuzione della legittimazione essere collegata alla struttura del rapporto obbligatorio, come delineato dalla fattispecie astratta prevista dalla legge, a prescindere, quanto all'obbligazione relativa agli accessori, dalla addebitabilità del ritardo all'uno o all'altro soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2002, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
MINISTERO DEL TESORO, in persona EL Ministro pro tempore, rappresentato e difeso L'Avvocatura Generale ELlo Stato, presso la quale, in Roma via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge.
- ricorrente -
contro
PR NU, MA SA, LL AN, elett.te dom.ti in Roma, Via Trinità dei Pellegrini n. 20/4, presso DIRSAN, rappresentati e difesi dagli Avv. Franco De Lorenzo e Francesco Scigliano per procura speciale a margine EL controricorso.
- controricorrenti -
e contro
LU GI.
- intimato -
avverso la sentenza EL Tribunale di Messina n. 357 EL 2.9.1997 (R.G.L. n. 16/93). Sentita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 9.11.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito l'Avv. Franco De Lorenzo per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi primo e secondo EL ricorso con rimessione degli atti alla Sezione Lavoro per la decisione degli altri motivi.
Svolgimento EL processo
Con separati ricorsi NU PR, SA MA, AN LL e GI LU convenivano davanti al Pretore EL lavoro di Messina il IN EL SO-Ufficio liquidazione Enti soppressi e l'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali-EL ed esponevano che, in qualità di dipendenti di enti pubblici dei quali era stata disposta la soppressione, dal 1^ gennaio 1981 erano stati posti alle dipendenze di unità sanitarie locali, con conseguente loro iscrizione all'EL ai fini ELl'indennità premio di fine servizio loro dovuta al momento ELla definitiva cessazione ELl'attività lavorativa. I ricorrenti aggiungevano che l'Istituto previdenziale aveva loro corrisposto l'eccedenza prevista L'art. 76 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (sulla somma trasferita dal IN a titolo di indennità di anzianità nel frattempo maturata) con notevole ritardo rispetto al giorno ELla loro iscrizione e deducevano che di tale ritardo doveva essere ritenuto responsabile o l'EL, qualora fosse accertato che era stata violata la disposizione di cui al quinto comma EL suddetto art. 76, oppure il IN EL SO qualora fosse acclarato che l'EL aveva provveduto al pagamento ELl'eccedenza nei termini di legge.
Sulla base di tali premesse i ricorrenti chiedevano che, a seconda che venisse accertata la responsabilità o ELl'uno o ELl'altro convenuto, l'EL o il IN EL SO fossero condannati, a titolo di risarcimento EL danno derivante dal suddetto ritardo, a pagare loro la rivalutazione monetaria sulla somma loro liquidata, oltre agli interessi legali, a far tempo dal lo gennaio 1981.
Costituitisi in giudizio, entrambi i convenuti preliminarmente eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestavano la fondatezza ELla pretesa avversaria di cui chiedevano il rigetto.
Con quattro distinte sentenze EL 9 novembre 1992 il Pretore, rilevato che l'EL aveva rispettato il termine di un anno previsto dal quinto comma ELl'art. 76 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, mentre il IN EL SO aveva provveduto agli adempimenti posti a suo carico dalla legge con notevole ritardo, osservava che doveva essere affermata la responsabilità esclusiva EL IN, con la conseguenza che lo stesso doveva essere condannato, a titolo di risarcimento EL danno, a pagare ai ricorrenti la somma corrispondente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, su quanto era stato loro corrisposto a titolo di eccedenza, a decorrere dal giorno ELl'iscrizione all'EL.
Avverso questa sentenza proponeva appello il IN EL SO, il quale, fra l'altro, di nuovo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in base al rilievo che "ai sensi ELl'art. 76 EL d.p.r. n. 761 EL 1979 il soggetto tenuto a corrispondere direttamente all'interessato l'eccedenza in questione è esclusivamente l'EL, per cui nessun rapporto diretto si costituisce fra l'interessato medesimo e il IN". In giudizio si costituiva, oltre al lavoratore, anche l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti ELl'Amministrazione Pubblica-INPDAP, quale successore ELl'EL nel frattempo soppresso, che chiedeva la conferma ELla decisione impugnata. Il Tribunale di Messina, riuniti i giudizi, con sentenza EL 2 settembre 1997 confermava le pronunce emesse dal primo giudice, osservando che la legittimazione passiva EL IN EL SO sussisteva nonostante che la legge avesse previsto che l'EL dovesse corrispondere al dipendente l'eccedenza sulle somme trasferite a titolo di contributi per indennità di anzianità, dal momento che il ritardo era da imputare allo stesso IN, il quale, non avendo provveduto al tempestivo versamento dei contributi, aveva determinato la tardiva restituzione al dipendente di quella parte di contribuzione risultata indebita all'esito EL trasferimento ELla posizione assicurativa.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IN EL SO, che ha dedotto quattro distinti motivi. Hanno resistito con controricorso il PR, il MA e il LL.
Il LU non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, ai sensi ELl'art. 374, secondo comma. c.p.c., per la composizione EL contrasto sorto all'interno ELla Sezione Lavoro ELla Corte sulla interpretazione ELle disposizioni di legge applicabili alla materia ai fini ELla individuazione ELla legittimazione passiva in capo al IN EL SO o all'EL. Motivi ELla decisione
Sebbene il ricorso per cassazione sia stato notificato solamente ai lavoratori e non anche all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti ELl'Amministrazione Pubblica (INPDAP) - che si era costituito nel giudizio di appello quale successore ELl'EL dopo la soppressione di quest'ultimo ente - non deve disporsi ne' l'integrazione EL contraddittorio ne' la notificazione EL ricorso stesso al suddetto Istituto. Come è stato esposto in narrativa, infatti, avendo i lavoratori proposto una domanda alternativa, contro l'EL e contro il IN EL SO (avevano chiesto che fosse riconosciuta la legittimazione passiva o ELl'uno o ELl'altro convenuto), il primo giudice, ritenuta la legittimazione EL IN, aveva rigettato la domanda dedotta contro l'EL. Pertanto, poiché avverso quest'ultima pronuncia non era stata proposta alcuna impugnazione - soprattutto da parte dei lavoratori che ne avevano interesse - la pronuncia stessa è passata in giudicato, con la conseguenza che, essendosi nella fase di gravame determinato il fenomeno ELla scindibilità ELle cause regolato L'art. 332, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. 20 dicembre 1997 n. 12913 e, per argomento a contrario, Cass. 5 febbraio 2000 n. 1294 e Cass. 1 aprile 1999 n. 3114), non deve essere ordinata la notificazione EL ricorso per cassazione all'INPDAP, attesa la preclusione ormai verificatasi per il decorso EL termine lungo previsto L'art. 327 EL codice di rito.
Ciò premesso, passando all'esame ELl'impugnazione proposta dal IN EL SO, quest'ultimo con il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 76 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e lamenta che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che era stata da esso di nuovo dedotta nel giudizio di appello. Sostiene il ricorrente che, una volta trasferiti i contributi inerenti all'indennità di anzianità maturata dal PR e dagli altri lavoratori indicati in epigrafe e una volta eseguiti i relativi conteggi, è l'EL che ha provveduto al pagamento ELl'eventuale eccedenza, con la conseguenza che il medesimo EL (e ora l'INPDAP che gli è succeduto), quale debitore ELla somma capitale, è parimenti obbligato al pagamento dei relativi accessori. A detta EL medesimo ricorrente, inoltre, per affermare la tesi contraria non si possono trarre argomenti dal ritardo determinatosi nel trasferimento dei suddetti contributi, dal momento che tale ritardo riguarda semplicemente un evento costituente il presupposto per la nascita ELl'obbligazione a carico ELl'EL, ma non l'esecuzione ELl'obbligazione in questione. Questo motivo è fondato.
1^. La vicenda che ha dato luogo alla presente controversia trae origine dalle disposizioni di legge, emanate nel nostro ordinamento in vista ELl'istituzione EL Servizio sanitario nazionale, con le quali è stata prevista la soppressione (oltre che di varie casse, servizi e gestioni autonome) di numerosi enti previdenziali ed assistenziali (v., in generale, l'art. 12 bis d.l. 8 luglio 1974 n. 264, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386). In
particolare, dopo l'emanazione da parte EL legislatore ELle norme di legge con le quali è stata disposta, in concreto, la soppressione degli enti suddetti, con affidamento al IN EL SO EL compito di provvedere alle operazioni di liquidazione - mediante la costituzione ELl'Ufficio liquidazione Enti soppressi, ora Ispettorato generale per gli Affari e per la Gestione EL Patrimonio degli Enti disciolti - l'art. 77 ELla legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante disposizioni sulla istituzione EL Servizio sanitario nazionale, ha stabilito che alla liquidazione si dovesse provvedere "entro diciotto mesi L'entrata in vigore ELla presente legge". Questo termine è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 1980 L'art. 1 d.l. 1 luglio 1980 n. 285, convertito in l. 8 agosto 1980 n. 441. 2^. Con le norme di legge sopra indicate il legislatore ha previsto che i lavoratori dipendenti dagli enti soppressi dovessero essere "trasferiti" in altri enti o organismi, alcuni già costituiti, come quelli di previdenza ed assistenza mantenuti in vita (INPS e INAIL) o come le regioni, le province e i comuni, altri di nuova costituzione (le unità sanitarie locali) allo scopo di dare attuazione alle finalità perseguite al Servizio sanitario nazionale. Poiché i dipendenti degli enti locali erano a quel tempo iscritti, rispettivamente, alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) ai fini EL trattamento di quiescenza e all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (EL) ai fini EL pagamento ELl'indennità premio di fine servizio (vale a dire ELl'indennità di anzianità da erogarsi al momento ELla cessazione ELl'attività lavorativa) sono state emanate due apposite disposizioni - gli artt. 74, primo comma, e 76, primo comma, inserite nel d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 emanato in forza ELl'art. 47 l. 23 dicembre 1978 n. 833 di ELega al Governo per la disciplina ELlo stato giuridico EL personale ELle unità sanitarie locali - con le quali è stato stabilito che anche tale personale dovesse essere iscritto ai due enti sopra indicati allo scopo di fruire dei relativi trattamenti (fatta eccezione per il personale sanitario, che ai fini EL trattamento di quiescenza è stato inquadrato non già nella CPDEL, ma nella Cassa per le pensioni ai sanitari). E analoghe previsioni sono state dettate, riguardo alle suddette iscrizioni, per il personale proveniente dagli enti sopressi e "comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione ELle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833" (artt. 74, secondo comma e 76, secondo comma, EL medesimo d.p.r.; v. peraltro l'art. 75 quanto alla facoltà di opzione per il mantenimento ELla posizione assicurativa inerente al trattamento di quiescenza "già costituita nell'ambito ELla assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza").
3^. Gli ordinamenti degli enti poi soppressi prevedevano che al momento ELla cessazione dal servizio i dipendenti dovessero usufruire di una speciale indennità d fine rapporto, comunemente denominata di anzianità (o, talora, di buonuscita). Con riferimento all'importo già maturato "da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'EL" - vale a dire alla data dei passaggio alle dipendenze ELle unità sanitarie locali, dopo la cessazione EL precedente rapporto d i lavoro per effetto ELla intervenuta soppressione degli enti mutualistici, essendo tali eventi contestuali - la relativa disciplina è stata dettata nei commi terzo, quarto e quinto EL suddetto art. 76 EL d.p.r. n. 761 EL 1979. Da tali norme si evince che l'indennità non doveva essere immediatamente corrisposta agli interessati, ma doveva essere versata all'ente previdenziale L'Ufficio liquidazioni costituito presso il IN EL SO in proporzione ai contributi già accumulati (terzo comma). All'EL è stato assegnato il compito di far confluire l'emolumento nell'indennità denominata premio di fine servizio, per essere erogata a ciascun dipendente al momento ELla definitiva cessazione ELl'attività lavorativa. Pertanto, dovendo nell'ambito ELla gestione ELl'Istituto previdenziale essere effettuata una ricongiunzione "di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza", l'Istituto medesimo è stato pure incaricato di determinare in via teorica, tenuto conto ELla posizione giuridica e ELl'anzianità raggiunta, la somma spettante a ciascun dipendente a titolo di indennità premio di servizio "riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni EL proprio ordinamento" (quarto comma). E, potendo dal calcolo così effettuato derivare una "eccedenza", è stato disposto che tale eventuale eccedenza dovesse essere corrisposta, via cura ELl'EL, al personale interessato non oltre il termine di un anno L'effettivo versamento di quanto dovuto L'Ufficio liquidazioni a norma EL terzo comma" (quinto comma").
Ora, come è stato già rilevato dalla Sezione Lavoro ELla Corte in alcune ELle sentenze che si sono occupate ELl'argomento, al contrario di quanto è stato previsto dalla disposizione di legge per ultima indicata - con la quale, come si è visto, è stato posto all'EL un termine di scadenza per il pagamento ELl'eventuale eccedenza - non sono stati fissati termini di sorta a carico ELl'Ufficio liquidazioni costituito presso il IN EL SO per il versamento dei contributi già accumulati presso il precedente datore di lavoro poi soppresso (per le ragioni che hanno indotto il legislatore a dettare tale disciplina e per la diversa normativa regolante l'analoga materia EL passaggio alle regioni e ad altri enti pubblici EL personale proveniente da enti soppressi, cfr. Cass. 21 dicembre 10- 98 n. 12757).
4^. Sulla natura giuridica EL diritto alla (eventuale) eccedenza, regolata dal quinto comma ELl'art. 76 EL d.p.r. n. 761 EL 1979, si sono pronunciate queste Sezioni Unite, per la prima volta, non la sentenza n. 4605 EL 15 aprile 1992, nella quale è stata trattata una questione identica a quella oggetto EL presente giudizio peraltro solo al fine ELla determinazione ELla giurisdizione (che è stata attribuita al giudice ordinario). In tale sentenza è stato affermato che l'eccedenza, lungi dal costituire una parte ELl'indennità di anzianità accantonata a favore EL lavoratore (già dipendente da un ente soppresso e poi transitato nei ruoli di una unità sanitaria locale) - perché l'indennità di anzianità matura solamente al momento ELla cessazione EL rapporto di lavoro "e nella specie tale evento non si è verificato" attesa la prosecuzione senza soluzione di continuità EL rapporto stesso con il nuovo datore di lavoro - integra invece un indebito oggettivo, costituendo la stessa l'oggetto di un versamento fatto all'ente assicuratore, a titolo di contributi obbligatori, di una somma superiore a quella dovuta e ELla quale, per conseguenza, viene chiesta la restituzione. Nella medesima sentenza, poi, è stato osservato che, avuto riguardo alla normale figura ELl'indebito che viene in evidenza nella materia previdenziale, l'unica particolarità che caratterizza la fattispecie in questione è che la domanda di ripetizione è proposta dal lavoratore e non già dal datore di lavoro che ha effettuato il versamento dei contributi;
ed è stato aggiunto che tale particolarità non muta la natura giuridica ELla fattispecie prevista dalla legge, che rientra appunto nella figura ELl'indebito oggettivo, dato che il credito è fatto valere L'interessato "nei confronti ELl'Istituto previdenziale sia per l'ammontare di esso che per la ritardata restituzione. A questa opinione, in definitiva basata sulla ovvia considerazione che la norma di cui si discute fa indubbio riferimento, secondo la lettera ELl'art. 2033 C.C., alla esecuzione di un pagamento non dovuto, è stata data unanime adesione da parte ELle sentenze che successivamente sono state emanate da questa Corte, nelle controversie aventi identico oggetto, per regolare la giurisdizione (cfr. Cass. Sez. Un. 24 aprile 1992 n. 4967, Cass. Sez. Un. 21 dicembre 1992 n. 13572, Cass. Sez. Un. 25 febbraio 1993 n. 2323, Cass. Sez. Un. 18 ottobre 1993 n. 10299). E significativo è il fatto che la medesima tesi - natura di indebito oggettivo con riferimento al diritto di credito fatto valere in giudizio dai lavoratori - è stata pure sostenuta in tutte le sentenze (v. il paragrafo che segue) nelle quali è stato deciso il merito ELla domanda proposta dagli interessati per ottenere il risarcimento EL danno da ritardo nell'adempimento ELla somma dovuta a titolo di eccedenza, sia in quelle nelle quali è stato affermato che il IN EL SO è l'unico responsabile per tale ritardo, sia in quelle altre nelle quali, viceversa, è stata esclusa la legittimazione passiva EL IN, essendo stata tale legittimazione ritenuta esistente in capo all'EL. 5^. Come è stato da ultimo accennato, la questione che forma oggetto EL presente giudizio e che riposa sull'interpretazione ELla norma che disciplina la restituzione ELla c.d. eccedenza, ha dato luogo a pronunce contrastanti all'interno ELla Corte sulla individuazione ELla legittimazione passiva, attribuita ora al IN EL SO ora all'EL.
Da parte di un primo gruppo di sentenze, meno recenti (emesse tanto dalle Sezioni Unite quanto dalla Sezione Lavoro ELla Corte), è stato affermato, in alcune in via implicita, ed in altre in modo esplicito, che nelle controversie promosse dagli interessati per ottenere il risarcimento EL danno da ritardato pagamento ELl'eccedenza prevista L'art. 76 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, qualora l'EL abbia rispettato il termine posto a suo carico dal quinto comma ELlo stesso articolo, la legittimazione passiva appartiene al IN EL SO (Cass. Sez. Un. 16 giugno 1993 n. 6706, Cass. Sez. Un. 22 dicembre 1994 n. 11048, Cass. 16 marzo 1994 n. 2488). In tali sentenze è stato rilevato che, fermo restando che il ritardato versamento ELl'eccedenza determina il diritto EL lavoratore alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma corrisposta, purché sia dimostrato il carattere ingiustificato e colpevole EL ritardo medesimo e ancorché manchi nella disposizione di legge la previsione di un termine per l'adempimento, "il danno dipende non già dal comportamento ELl'ente previdenziale (l'EL), ma da quello ELl'Ufficio liquidazioni EL IN EL SO".
In altre sentenze, tutte emanate, più di recente, dalla Sezione Lavoro ELla Corte (alcune nella contigua materia EL passaggio dei dipendenti degli enti soppressi alle dipendenze di enti locali diversi dalle unità sanitarie locali), è stato sostenuto che la legittimazione passiva nelle controversie di cui si discute compete all'EL e questa conclusione è stata basata su una duplice ragione.
È stato osservato, in primo luogo, che trattasi di una controversia che l'interessato promuove in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, a norma ELl'art. 442 c.p.c., per ottenere una prestazione erogata da un ente previdenziale, con la conseguenza che l'EL, essendo il soggetto passivo ELl'obbligazione pecuniaria principale è tale anche di quella accessoria inerente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria (Cass. 10 marzo 1997 n. 2111 e Cass. 3 novembre 2000 n. 14400). È stato rilevato, in secondo luogo, che, anche a non voler considerare il carattere previdenziale ELla controversia, vi è l'espressa previsione nella legge che l'EL è il soggetto obbligato a corrispondere la prestazione all'avente diritto, dato che il IN EL SO ha solo un rapporto di provvista con l'ente previdenziale (Cass. 30 gennaio 1998 n. 926; v. anche Cass. 21 dicembre 1998 n. 12757, in motivazione, nella quale è stato esaminato il problema relativo alla legittimazione passiva pur avvertendosi che tale questione non poteva essere oggetto di decisione in quanto coperta dal giudicato interno). 6^. Fra le due tesi deve essere condivisa quella sostenuta nelle sentenze più recenti, dovendosi dare credito, in particolare, a quegli enunciati nei quali è stato fatto riferimento non tanto al carattere previdenziale ELla controversia quanto alla fattispecie astratta contempla nel quinto comma ELl'art. 76 EL d.p.r. n. 761 EL 1979. Per stabilire se un soggetto sia o no passivamente legittimato in giudizio, e cioè per accertare se, in base alla prospettazione fatta L'attore e indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato passivo, EL rapporto sostanziale posto a fondamento ELla domanda, un determinato soggetto sia in astratto tenuto ad adempiere la prestazione chiesta dalla controparte, occorre sottoporre a verifica la fattispecie prevista dalla legge. Come, infatti, è stato più volte affermato da questa Corte, il difetto di legittimazione passiva, costituente una condizione ELl'azione, sussiste quando il convenuto, secondo la legge che regola il rapporto giuridico dedotto in giudizio, non risulti essere il soggetto nei cui confronti l'azione stessa può essere esercitata, con la conseguenza che, qualora venga accertato che il convenuto non possa essere identificato con il soggetto tenuto a subire la pronuncia EL giudice, la domanda deve essere rigettata proprio per effetto ELla mancanza, in capo al convenuto, ELla legittimazione dal lato passivo (cfr., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. 22 novembre 2000 n. 15080 e Cass. 17 maggio 2000 n. 6420). Bastano questi rilievi per ritenere la non conformità al diritto di quelle pronunce che, come unica ragione per affermare la legittimazione passiva EL IN EL SO, hanno fatto leva sul colpevole ritardo con il quale da parte di tale soggetto erano state versate all'EL le somme inerenti all'indennità di anzianità nel frattempo maturata a favore EL dipendente. È EL tutto evidente, al riguardo, come una siffatta soluzione finisca con il privilegiare esclusivamente l'aspetto funzionale attinente al rapporto obbligatorio, mentre, venendo in evidenza la questione relativa alla legitimatio ad causam (dal lato passivo), l'indagine va limitata, secondo il moELlo astratto ELineato dalla norma, all'aspetto strutturale EL rapporto.
Dal combinato disposto ELle norme contenute nell'art. 76 EL d.p.r. n. 761 EL 1979 (v. quanto è stato esposto nel precedente paragrafo 3^) - e, quindi, prendendo in considerazione l'astratta previsione di legge - risulta ELineata l'esistenza di due distinti rapporti giuridici, l'uno all'altro collegato, ma facenti capo (in parte) a soggetti diversi.
Il primo rapporto è concepito fra il IN EL SO e l'EL, attesa la previsione ELl'obbligo EL IN di trasferire all'ente previdenziale l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente al momento ELla soppressione ELl'ente originario datore di lavoro (rectius, i contributi nel frattempo versati). Ne deriva che, in relazione a tale rapporto obbligatorio, l'EL assume la veste di creditore e il IN quella di debitore, con l'ulteriore conseguenza che solamente l'EL, e non il dipendente interessato, potrebbe attivarsi - salvo l'esercizio ELl'azione surrogatoria, come si dirà fra breve - per ottenere un tempestivo o esatto adempimento. Tesi, codesta, EL resto già adombrata da queste Sezioni Unite nella prima sentenza che si è occupata ELl'argomento (ai soli fini ELla determinazione ELla giurisdizione, come si è detto), essendo stato in essa affermato che "l'unico legittimato a richiedere il versamento (ELle somme nel frattempo accantonate) e i danni per l'eventuale ritardo sarebbe l'EL, che è il destinatario dei contributi" (Cass. Sez. Un. 15 aprile 1992 n. 4605, sopra indicata). Il secondo rapporto giuridico è, viceversa, ELineato fra il dipendente trasferito alle dipendenze ELl'unità sanitaria locale e l'EL. Su quest'ultimo ente, quale soggetto passivo di questo ulteriore rapporto obbligatorio, è posto un duplice obbligo:
l'EL (ora INPDAP) è innanzi tutto tenuto, una volta ricevuta la provvista dal IN, ad effettuare i necessari conteggi al fine di determinare la parte ELl'indennità di anzianità che dovrà confluire nell'indennità premio di servizio per essere corrisposta all'interessato al momento ELla definitiva cessazione EL rapporto di lavoro;
ed è altresì obbligato, qualora dai calcoli eseguiti derivi un'eccedenza, a versare al dipendente la somma relativa, con la conseguenza che sul medesimo ente previdenziale grava altresì l'obbligazione (eventuale) inerente agli accessori sulla somma capitale in caso di ritardo nell'adempimento. Riguardo all'obbligazione accessoria, infatti, il soggetto legittimato al pagamento deve essere individuato nel titolare, dal lato passivo, EL rapporto obbligatorio principale, senza che si possa discutere, attenendo siffatta questione, semmai, alla decisione finale che dovrà essere emessa sul merito ELla controversia, ELla esistenza o no di una responsabilità per tale inesatto inadempimento gravante su uno o su un altro soggetto.
Dai rilievi che precedono deriva che la provvista (che deve essere posta a disposizione ELl'EL dal IN EL SO) costituisce, come si è detto, solo il presupposto per il sorgere EL secondo rapporto obbligatorio fra l'ente previdenziale e il dipendente, il quale resta distinto dal primo: tanto è vero che, riguardo a questo secondo rapporto, ove il lavoratore non si attivi per il soddisfacimento EL credito che allo stesso fa capo, solamente l'EL e non il IN sarebbe legittimato a porre in essere il procedimento di mora credendi, mentre, in caso di inerzia ELl'EL in relazione al primo rapporto - vale a dire nel caso in cui l'EL ometta di riscuotere il credito nei confronti EL IN - al lavoratore non resterebbe che fare ricorso al rimedio previsto L'art. 2900 c.c., potendo lo stesso, tutt'al più, surrogarsi al suo debitore per far valere un diritto EL quale il diretto creditore ometta di chiedere la tutela.
Non si possono, d'altra parte, trarre argomenti a favore ELla tesi contraria dalla lettera ELla legge, la quale riguardo all'obbligo relativo alla restituzione ELl'eccedenza usa la locuzione "è corrisposta... a cura ELl'EL". Siffatta locuzione, peraltro di significato non univoco, non autorizza a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento ad una sorta di ELegazione (legale) di pagamento analoga all'istituto regolato L'art. 1269 c.c. - in modo da potersi affermare che il IN è il vero obbligato nel rapporto instaurato con il lavoratore interessato in ordine alla prestazione prevista dalla legge al cui adempimento sarebbe ELegato l'EL - essendo sufficiente in contrario precisare che, proprio in base al dettato ELla legge, che ne ha ELineato le distinte strutture, è stata prevista l'esistenza di un duplice rapporto obbligatorio nel senso sopra indicato, come è dimostrato, fra l'altro, dal rilievo che - a parte la parziale non identità dei soggetti - diversa è la prestazione costituente l'oggetto ELl'uno e ELl'altro rapporto.
A conclusione di tutte le argomentazioni che precedono deve allora enunciarsi il principio secondo cui, in base al sistema risultante L'art. 76 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, nel giudizio promosso dai dipendenti dei soppressi enti mutualistici transitati nelle unità sanitarie locali per ottenere il pagamento ELla c.d. eccedenza - derivante dai conteggi effettuati L'EL (ora L'INPDAP) sulla somma allo stesso versata L'Ufficio liquidazioni EL IN EL SO, a titolo di indennità di anzianità già maturata, una volta determinata la somma necessaria alla ricongiunzione dei servizi utili ai fini EL trattamento di fine rapporto - oppure per conseguire gli interessi legali e il risarcimento EL maggior danno per il ritardo nel relativo pagamento, passivamente legittimato è sempre l'EL (ora l'INPDAP) e non il IN EL SO, dovendo l'attribuzione ELla legittimazione essere collegata alla struttura EL rapporto obbligatorio, come ELineato dalla fattispecie astratta prevista dalla legge, a prescindere, quanto all'obbligazione relativa agli accessori, dalla addebitabilità EL ritardo all'uno o all'altro soggetto. A questo principio di diritto non si è attenuto il Tribunale di Messina, la cui sentenza, in accoglimento EL primo motivo EL ricorso proposto dal IN EL SO (e con assorbimento degli altri motivi, inerenti al merito), deve essere quindi cassata. E, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi ELl'art. 384, primo comma, c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito e la domanda proposta davanti al Pretore EL lavoro di Messina da NU PR, SA MA, AN LL e GI LU deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva EL IN EL SO.
Giuste ragioni sussistono, atteso il contrasto giurisprudenziale sopra indicato, per compensare interamente fra le parti le spese ELla precedente fase di merito e di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo EL ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta per difetto di legittimazione passiva EL IN EL SO la domanda proposta nei confronti ELlo stesso IN da NU PR, SA MA, AN LL e GI LU. Compensa fra le parti le spese ELl'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002