Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la notizia pubblicata sia costituita da una denuncia di reato presentata da un cittadino, il giornalista va esente da pena nel caso in cui, nel rispetto della verità e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi, rispetto ad esso quale semplice testimone, animato da "dolus bonus" e da "ius narrandi". Non così, in caso di uso strumentale del fatto, ancora "sub iudice", se il giornalista, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni, fotografie corredate da didascalie, fa apparire come vera o verosimile la "notitia criminis". Invero, l'ordinamento, imponendo l'obbligo del controllo della fonte (che deve essere sempre legittima e legittimamente usata), vuole assicurare che la stampa persegua la finalità costituzionale della corretta e veritiera informazione e non sia usata strumentalmente per diffondere notizie false o non ancora accertate. (Fattispecie in cui l'agente aveva arbitrariamente aggiunto, alle notizie relative alla presentazione di una denuncia alla Guardia di Finanza, quella della apertura delle indagini ad opera del PM, nell'ambito di una locale "tangentopoli").
Commentario • 1
- 1. Il complesso rapporto tra diritto e tecnologia: diffamazione e fake news onlineDott.Ssa Teresa Taranto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/1999, n. 12028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12028 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 12.5.1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.1068
3. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere N.40398/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da RI AN, nato il [...] a [...], e da CA EL, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza 30.3.98 della Corte di Appello di Firenze, Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti i difensori delle parti che hanno concluso come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI AN e CA EL, il primo quale giornalista e il secondo quale direttore responsabile, vennero condannati per diffamazione aggravata per aver - pubblicando sul quotidiano "La Nazione" un articolo relativo all'esposto inviato alla Guardia di Finanza dai consiglieri comunali OS Alberto e Ferrini Mauro per sollecitare indagini in ordine alla cava di Scopicci - offeso la reputazione dell'architetto DÀ RO, accusato di aver certificato, nella qualità di tecnico fiduciario dell'amministrazione comunale, una quantità di materiale estratto dalla cava inferiore a quella effettiva.
La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello. Gli imputati ricorrono e deducono la violazione:
A - degli artt.606 lett. c), per inosservanza degli artt. 177, 178, 521, 522 c.p.p., sull'assunto che era no stati condannati, non per il fatto riportato nell'imputazione, ma per fatti diversi e non contestati, cioè per il titolo dell'articolo, la pubblicazione di una foto non riproducente il luogo narrato e "per aver detto che il OS non era il solo ad aver visto del buio nella vicenda". B - dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 595 c.p. e 21 della Costituzione sostenendo che, ai fini dell'esimente del diritto di cronaca il giudice avrebbe dovuto valutare la verità accerta al momento della pubblicazione della notizia quando la "condotta tenuta dalla persona offesa destava legittimi sospetti" atteso che "la quasi totalità del testo dell'articolo riporta tra le vigolette quanto scritto e dichiarato dal OS".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo non è fondato.
Ai fini della ritualità della contestazione della diffamazione a mezzo stampa, è sufficiente che la condotta sia individuata mediante la data dell'articolo incriminato, da ritenersi richiamato in ogni sua parte, compreso il titolo, nonché mediante la testata del periodico ed il riferimento ad alcuni passi rappresentativi, in guisa da assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa dell'imputato. Non è necessario, quindi, che, nell'imputazione, sia trascritto integralmente l'articolo, con il titolo, ne' che ne sia riportato il rilievo grafico e fotografico, ne' che vengano riprodotte testualmente le espressioni e tutte le modalità dell'aggressione. Pertanto, non costituisce immutazione del fatto l'individuazione della diffamazione, oltre che nelle frasi significative espressamente contestate, anche nel testo, nel tenore e nel titolo dell'articolo e nella relazione tra titolo, testo e rilievo grafico e fotografico, a nulla rilevando che nell'imputazione non ne sia fatta esplicita menzione e che il testo non sia integralmente riprodotto. L'immutabilità dell'accusa, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non va confusa con gli elementi di prova che non debbono essere contestati con l'imputazione e che, se legalmente acquisiti al processo, possono essere apprezzati, in forza del principio della libera prova e del libero convincimento, sia per qualificare l'oggettività della condotta offensiva, sia per individuare l'elemento soggettivo del reato, sia infine, per escludere l'esimente del diritto di cronaca e critica. Tale ipotesi ricorre nella fattispecie che è rimasta immutata nei suoi elementi essenziali e, in particolare, nell'attribuzione, oggettivamente diffamatoria, all'architetto DÀ di aver certificato, quale tecnico fiduciario dell'amministrazione comunale, che era stata estratta dalla cava una quantità di materiale inferiore a quella reale. Attribuzione, correttamente valorizzata, onde evidenziare l'oggettiva offensività dell'articolo ed escludere l'invocata esimente del diritto di cronaca e critica, con il tenore complessivo dello scritto, insinuante e scandalistico, al di là della lettera/denunzia dei consiglieri comunali, nel titolo, riportato su sette colonne - Tangetopoli arriva anche a Fauglia -, nei rilievi fotografici, riproducenti un terreno del tutto diverso, ma rappresentativi, con la didascalia, di un inesistente sequestro giudiziario della cava di Scandicci, e, infine, nelle altre parti del testo - "più d'uno sostiene che il dott. OS noti è il solo ad aver visto del buio in tuffa la vicenda".
2 - Il secondo motivo non è fondato.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la notizia pubblicata sia costituita da una denunzia di reato presentata da un cittadino, in materia di interesse pubblico, il giornalista può andare esente da pena qualora, nell'assoluto rispetto dei rigorosi confini della verità e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, non privo di rilevanza sociale, e si ponga rispetto ad esso come testimone oggettivo e neutrale, professionalmente investito del diritto-dovere di informare il lettore, e animato, quindi, da dolus bonus e da ius narrandi. Il principio non può trovare applicazione nell'ipotesi di dolus malus e di uso strumentale del fatto, ancora sub iudice, onde fare apparire, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte e interpretazioni, con commenti, didascalie, fotografie e insinuazioni, come vera o verosimile la notitia criminis, atteso che l'ordinamento giuridico, anche imponendo l'obbligo del controllo della fonte, che deve sempre essere legittima e legittimamente usata, vuole assicurare che la stampa persegua la finalità costituzionale della corretta e veritiera informazione e non sia usata come cassa di risonanza di notizie false o non ancora accertate.
Ciò posto, si osserva che, correttamente, il giudice del merito ha escluso l'esimente, avendo accertato, con giudizio insindacabile in questa sede, che il giornalista non si era limitato a pubblicare la notizia della lettera-esposto, inviata dai consiglieri comunali con la richiesta, legittima e contenuta nella forma, di indagini per controllare la liceità della gestione e del controllo della cava;
ma aveva fatto apparire, con il taglio dato all'articolo, con insinuazioni e arbitrarie integrazioni, contrariamente al vero, che il magistrato aveva già aperto una inchiesta giudiziaria, che la cava era stata sequestrata e che, quindi, l'architetto DÀ era coinvolto nella "tangentopoli di Fauglia".
Consegue la condanna alle spese, ex art. 616 c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, DÀ RO, liquidate complessivamente in lire 2.600.000, di cui lire 2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 12 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1999