Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/1999, n. 12028
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la notizia pubblicata sia costituita da una denuncia di reato presentata da un cittadino, il giornalista va esente da pena nel caso in cui, nel rispetto della verità e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi, rispetto ad esso quale semplice testimone, animato da "dolus bonus" e da "ius narrandi". Non così, in caso di uso strumentale del fatto, ancora "sub iudice", se il giornalista, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni, fotografie corredate da didascalie, fa apparire come vera o verosimile la "notitia criminis". Invero, l'ordinamento, imponendo l'obbligo del controllo della fonte (che deve essere sempre legittima e legittimamente usata), vuole assicurare che la stampa persegua la finalità costituzionale della corretta e veritiera informazione e non sia usata strumentalmente per diffondere notizie false o non ancora accertate. (Fattispecie in cui l'agente aveva arbitrariamente aggiunto, alle notizie relative alla presentazione di una denuncia alla Guardia di Finanza, quella della apertura delle indagini ad opera del PM, nell'ambito di una locale "tangentopoli").

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  • 1Il complesso rapporto tra diritto e tecnologia: diffamazione e fake news online
    Dott.Ssa Teresa Taranto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/1999, n. 12028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12028
Data del deposito : 12 maggio 1999

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