CASS
Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8418 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 luglio 2022 il Tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato a RC LI la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina aggravata e lesione personale aggravata. 2. Ha proposto ricorso RC LI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8418 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 14/12/2022 motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 2.1. Sotto il primo profilo, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale risulta contraddittorio e illogico;
sono emerse incongruenze nel racconto della persona offesa, sviluppatosi in tre diverse occasioni (s.i.t. rese nell'immediatezza del fatto, denuncia del giorno seguente e integrazione di denuncia dopo altri due giorni), anche rispetto a quanto riferito da altra teste. L'esito degli accertamenti dattiloscopici, eseguiti non in contraddittorio, non è confortato da altri elementi indiziari. 2.2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale non ha considerato che i precedenti penali dell'imputato sono risalenti nel tempo e non ha valutato la possibilità di applicare misure meno gravose di quella di massimo grado. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Con dichiarazione in data 5 dicembre 2022 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunziato al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La rituale rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito. 2. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peri. Così deciso il 14 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 luglio 2022 il Tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato a RC LI la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina aggravata e lesione personale aggravata. 2. Ha proposto ricorso RC LI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8418 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 14/12/2022 motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 2.1. Sotto il primo profilo, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale risulta contraddittorio e illogico;
sono emerse incongruenze nel racconto della persona offesa, sviluppatosi in tre diverse occasioni (s.i.t. rese nell'immediatezza del fatto, denuncia del giorno seguente e integrazione di denuncia dopo altri due giorni), anche rispetto a quanto riferito da altra teste. L'esito degli accertamenti dattiloscopici, eseguiti non in contraddittorio, non è confortato da altri elementi indiziari. 2.2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale non ha considerato che i precedenti penali dell'imputato sono risalenti nel tempo e non ha valutato la possibilità di applicare misure meno gravose di quella di massimo grado. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Con dichiarazione in data 5 dicembre 2022 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunziato al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La rituale rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito. 2. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peri. Così deciso il 14 dicembre 2022.