Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21621 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: AS NT nato a [...] il [...] ,inicltreér mkriffererniaT0171190 avverso la sentenza del 10/06/2022 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, da escludere. f Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Patti, NI GR è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., per aver cagionato ad NI IN lesioni giudicate guaribili in giorni tre.
2. Avverso la citata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale della Corte d'appello di Messina, Dott.ssa Adriana Costabile, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui si eccepisce violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale concesso la sospensione condizionale della pena, atteso che l'imputato aveva già beneficiato, in passato, di una sospensione condizionale della pena in seguito a sentenza di condanna ad anni uno e mesi nove di reclusione, inflitta dal medesimo Tribunale con sentenza del 2 aprile 1998, resa ex art. 444 del codice di rito, per truffa e usura. Stante il limite dei due anni entro il quale è ammessa la sospensione condizionale della pena, posto dall'art. 164, quarto comma, cod. pen., il Tribunale avrebbe violato le predette norme, dato che le due condanne (a un anno e mesi nove di reclusione, la prima, a otto mesi, la seconda) superano il detto limite normativamente imposto.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, da escludere. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.
1.1 La puntualizzazione da cui muove il ricorrente, relativa alla natura detentiva della sanzione inflitta con la sentenza di patteggiamento del 1998, impone di escludere che il beneficio della sospensione condizionale della pena possa considerarsi, nel caso di specie, reiterabile. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio. (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01, spec. p. 43, par. III, tr), dove si precisa che la "natura della sentenza di patteggiamento non incide minimamente sulla impossibilità di reiterazione del beneficio oltre i limiti previsti dall'art. 163, avendo questa impossibilità la sua fonte non nell'accertamento e nell'affermazione della responsabilità, non quindi nella natura della sentenza di patteggiamento, ma nell'applicazione della pena o, meglio, della non pena). Pertanto, va rilevata l'erroneità della disposta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che, nel caso di specie, risultano superati i limiti di pena di cui all'art. 163 c.p. che, diversamente, avrebbero autorizzato la sospensione condizionale in ipotesi di doppia condanna soltanto se si fosse pervenuti a una pena complessiva di anni 2 di reclusione.
2. Questo Collegio, pertanto, annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che elimina.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione