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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19290 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VI IB nato a [...] il [...] AI VE nato in [...] il [...] HI BE nato in [...] il [...] DO ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 01/10/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 29/01/2015, appellata per quanto di interesse da EI IB, AI VE, HI BE, DO ID, ed esclusa per tutti gli imputati la continuazione con altro reato, esclusa per AI e HI la recidiva infraquinquennale, ha rideterminato per EI IB, SE VE e HI BE la pena per il reato agli stessi ascritto in concorso con DO ID (artt. 56, Penale Sent. Sez. 2 Num. 19290 Anno 2026 Presidente: NI GI Relatore: LL RT RZ Data Udienza: 31/03/2026 2 110, 628, comma 3, n. 1, cod. pen. riqualificato ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 5 cod.pen.) con conferma nel resto. 2. EI IB, AI VE, HI BE, DO ID hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, avverso la predetta sentenza proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso EI IB. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli artt. 56, 624, 625, e 62, comma primo, n. 6 cod. pen.; è stata omessa qualsiasi motivazione in ordine alla applicabilità della attenuante invocata, richiamando in modo non risolutivo un verbale di primo grado, senza tenere conto delle allegazioni della difesa anche quanto alla giurisprudenza di legittimità. 4. Ricorso AI VE.
4.1. Erronea applicazione dell’art. 69 cod. pen. e omessa motivazione, attesa la omessa specificazione da parte della Corte di appello in ordine a quali attenuanti fossero state ritenute nel giudizio di comparazione (art. 62 bis o art. 62, n.6, cod. pen.); il giudice nonostante l’affermata equivalenza apportava comunque un aumento per la recidiva.
4.2. Omessa motivazione sul motivo di appello con il quale era stata richiesta l’esclusione della recidiva infraquinquennale oggetto di contestazione;
il precedente riferibile al ricorrente non poteva essere ritenuto sintomo di accresciuta pericolosità. 5. Ricorso HI BE. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli artt. 56, 624, 625, e 62, comma primo, n. 6 cod. pen.; è stata omessa qualsiasi motivazione in ordine alla applicabilità della attenuante invocata, richiamando in modo non risolutivo un verbale di primo grado, senza tenere conto delle allegazioni della difesa anche quanto alla giurisprudenza di legittimità. 6. Ricorso DO ID.
1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nell’aver ritenuto il concorso del ricorrente ai sensi dell’art. 110 cod. pen., non potendo essere sufficiente la presenza nell’auto con gli altri imputati e la rinvenuta presenza di strumenti atti allo scasso.
2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio di bilanciamento;
la sub valenza delle circostanze attenuanti generiche 3 era da ritenere statuizione erronea attesa l’incensuratezza del ricorrente, per il quale era necessaria una valutazione individualizzante.
3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nel non aver concesso la sospensione condizionale della pena.
4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché totalmente apodittica ed in sostanza apparente quanto alla richiesta introdotta ai sensi dell’art. 20 bis e 53 della l. n. 689 del 1981. 7. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. I difensori di EI e HI hanno depositato memorie di replica, insistendo nelle rispettive conclusioni. 8. In via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso di DO HE. Il primo motivo di ricorso è reiterativo e generico, atteso che non si confronta con l’ampia ricostruzione della Corte di appello (pag. 8 con particolare analisi del contributo causale fornito e decisività della condotta ascritta), al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede quanto alla affermazione di responsabilità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, [...], Rv. 275100 01). Gli altri motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena e mancata concessione delle sanzioni sostitutive, sono generici ed aspecifici, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e le modalità operative, in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità, senza che siano emersi elementi positivamente valorizzabili al fine di giungere alle diverse determinazioni richieste dalla difesa anche in questa sede in modo del tutto reiterativo (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142 01). 9. È generico ed aspecifico il motivo proposto da AI quanto alla recidiva infra quinquennale, risultando omesso il confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto, per come formalizzato nello stesso dispositivo di decisione, mentre nel resto ci si limita a richiamare una considerazione del tutto aspecifica in tema di pericolosità accresciuta del ricorrente, senza confrontarsi con la considerazione espresse dal giudice di merito. 10. Sono, invece, fondati i motivi relativi alla determinazione della pena, proposti da VI, AI e MO limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze eterogenee concorrenti, tenuto conto del giudizio espresso dal giudice di primo 4 grado su questo tema (con particolare riferimento alla allarmante modalità della condotta e conseguenti determinazioni sia quanto alla possibile concessione delle circostanze attenuanti generiche, che della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.6, cod. pen.) e delle relative censure proposte dalle difese in sede di appello (ad eccezione di DO, per il quale tuttavia trova applicazione in questa sede l’effetto estensivo sul punto) quanto alla possibile concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., attesa la contraddittorietà e illogicità della motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (pag. 9 e seg.) che da una parte ha richiamato il giudizio di sub valenza rispetto a tale attenuante reso dal giudice di primo grado e dall’altro ha escluso (argomentando con riferimento all’DO, ma non rispetto agli altri appellanti) che la proposta di risarcimento potesse integrare tale circostanza attenuante. La Corte di appello dovrà dunque motivare sul punto, nell’ambito della propria piena discrezionalità, tenendo conto del giudizio espresso dal primo giudice e dei motivi di appello introdotti (quanto al bilanciamento ex art. 69 cod. pen.) dalle difese con specifico riferimento alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. 11. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente irrevocabile affermazione di responsabilità dei ricorrenti ai sensi dell’art. 624 cod. proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ LL RT GI NI
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 01/10/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 29/01/2015, appellata per quanto di interesse da EI IB, AI VE, HI BE, DO ID, ed esclusa per tutti gli imputati la continuazione con altro reato, esclusa per AI e HI la recidiva infraquinquennale, ha rideterminato per EI IB, SE VE e HI BE la pena per il reato agli stessi ascritto in concorso con DO ID (artt. 56, Penale Sent. Sez. 2 Num. 19290 Anno 2026 Presidente: NI GI Relatore: LL RT RZ Data Udienza: 31/03/2026 2 110, 628, comma 3, n. 1, cod. pen. riqualificato ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 5 cod.pen.) con conferma nel resto. 2. EI IB, AI VE, HI BE, DO ID hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, avverso la predetta sentenza proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso EI IB. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli artt. 56, 624, 625, e 62, comma primo, n. 6 cod. pen.; è stata omessa qualsiasi motivazione in ordine alla applicabilità della attenuante invocata, richiamando in modo non risolutivo un verbale di primo grado, senza tenere conto delle allegazioni della difesa anche quanto alla giurisprudenza di legittimità. 4. Ricorso AI VE.
4.1. Erronea applicazione dell’art. 69 cod. pen. e omessa motivazione, attesa la omessa specificazione da parte della Corte di appello in ordine a quali attenuanti fossero state ritenute nel giudizio di comparazione (art. 62 bis o art. 62, n.6, cod. pen.); il giudice nonostante l’affermata equivalenza apportava comunque un aumento per la recidiva.
4.2. Omessa motivazione sul motivo di appello con il quale era stata richiesta l’esclusione della recidiva infraquinquennale oggetto di contestazione;
il precedente riferibile al ricorrente non poteva essere ritenuto sintomo di accresciuta pericolosità. 5. Ricorso HI BE. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli artt. 56, 624, 625, e 62, comma primo, n. 6 cod. pen.; è stata omessa qualsiasi motivazione in ordine alla applicabilità della attenuante invocata, richiamando in modo non risolutivo un verbale di primo grado, senza tenere conto delle allegazioni della difesa anche quanto alla giurisprudenza di legittimità. 6. Ricorso DO ID.
1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nell’aver ritenuto il concorso del ricorrente ai sensi dell’art. 110 cod. pen., non potendo essere sufficiente la presenza nell’auto con gli altri imputati e la rinvenuta presenza di strumenti atti allo scasso.
2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al giudizio di bilanciamento;
la sub valenza delle circostanze attenuanti generiche 3 era da ritenere statuizione erronea attesa l’incensuratezza del ricorrente, per il quale era necessaria una valutazione individualizzante.
3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica nel non aver concesso la sospensione condizionale della pena.
4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché totalmente apodittica ed in sostanza apparente quanto alla richiesta introdotta ai sensi dell’art. 20 bis e 53 della l. n. 689 del 1981. 7. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. I difensori di EI e HI hanno depositato memorie di replica, insistendo nelle rispettive conclusioni. 8. In via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso di DO HE. Il primo motivo di ricorso è reiterativo e generico, atteso che non si confronta con l’ampia ricostruzione della Corte di appello (pag. 8 con particolare analisi del contributo causale fornito e decisività della condotta ascritta), al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede quanto alla affermazione di responsabilità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, [...], Rv. 275100 01). Gli altri motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena e mancata concessione delle sanzioni sostitutive, sono generici ed aspecifici, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e le modalità operative, in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità, senza che siano emersi elementi positivamente valorizzabili al fine di giungere alle diverse determinazioni richieste dalla difesa anche in questa sede in modo del tutto reiterativo (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142 01). 9. È generico ed aspecifico il motivo proposto da AI quanto alla recidiva infra quinquennale, risultando omesso il confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto, per come formalizzato nello stesso dispositivo di decisione, mentre nel resto ci si limita a richiamare una considerazione del tutto aspecifica in tema di pericolosità accresciuta del ricorrente, senza confrontarsi con la considerazione espresse dal giudice di merito. 10. Sono, invece, fondati i motivi relativi alla determinazione della pena, proposti da VI, AI e MO limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze eterogenee concorrenti, tenuto conto del giudizio espresso dal giudice di primo 4 grado su questo tema (con particolare riferimento alla allarmante modalità della condotta e conseguenti determinazioni sia quanto alla possibile concessione delle circostanze attenuanti generiche, che della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.6, cod. pen.) e delle relative censure proposte dalle difese in sede di appello (ad eccezione di DO, per il quale tuttavia trova applicazione in questa sede l’effetto estensivo sul punto) quanto alla possibile concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., attesa la contraddittorietà e illogicità della motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (pag. 9 e seg.) che da una parte ha richiamato il giudizio di sub valenza rispetto a tale attenuante reso dal giudice di primo grado e dall’altro ha escluso (argomentando con riferimento all’DO, ma non rispetto agli altri appellanti) che la proposta di risarcimento potesse integrare tale circostanza attenuante. La Corte di appello dovrà dunque motivare sul punto, nell’ambito della propria piena discrezionalità, tenendo conto del giudizio espresso dal primo giudice e dei motivi di appello introdotti (quanto al bilanciamento ex art. 69 cod. pen.) dalle difese con specifico riferimento alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. 11. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente irrevocabile affermazione di responsabilità dei ricorrenti ai sensi dell’art. 624 cod. proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilità. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ LL RT GI NI