Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19290
CASS
Sentenza 27 maggio 2026

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  • Accolto
    Omessa motivazione sull'applicabilità dell'attenuante

    La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla determinazione della pena per il bilanciamento ex art. 69 cod. pen., con particolare riferimento alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., attesa la contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte di appello.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. e omessa motivazione

    Il motivo è generico ed aspecifico, risultando omesso il confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sull'esclusione della recidiva infraquinquennale

    Il motivo è generico ed aspecifico, risultando omesso il confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto.

  • Accolto
    Omessa motivazione sull'applicabilità dell'attenuante

    La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla determinazione della pena per il bilanciamento ex art. 69 cod. pen., con particolare riferimento alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., attesa la contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte di appello.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione sul concorso ex art. 110 cod. pen.

    Il primo motivo di ricorso è reiterativo e generico, atteso che non si confronta con l'ampia ricostruzione della Corte di appello.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione sul concorso ex art. 110 cod. pen.

    Il primo motivo di ricorso è reiterativo e generico, atteso che non si confronta con l'ampia ricostruzione della Corte di appello.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione sul concorso ex art. 110 cod. pen.

    Il primo motivo di ricorso è reiterativo e generico, atteso che non si confronta con l'ampia ricostruzione della Corte di appello.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche

    Gli altri motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena e mancata concessione delle sanzioni sostitutive, sono generici ed aspecifici, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e le modalità operative.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale

    Gli altri motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena e mancata concessione delle sanzioni sostitutive, sono generici ed aspecifici, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e le modalità operative.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione sull'istanza ex art. 20 bis e 53 della l. n. 689 del 1981

    Gli altri motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena e mancata concessione delle sanzioni sostitutive, sono generici ed aspecifici, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e le modalità operative.

  • Accolto
    Fondatezza motivi sulla determinazione della pena limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

    La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

  • Accolto
    Fondatezza motivi sulla determinazione della pena limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

    La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

  • Accolto
    Fondatezza motivi sulla determinazione della pena limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

    La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19290
    Data del deposito : 27 maggio 2026

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