Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9239 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
09.23.9/02 R.G.N. 23648/99 Ud. RE 5/10/2001 1.24942 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 1851 SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dott. Alfredo ROCCHI presidente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE dott. PP MARZIALE cons. relatore per diritti € 153 25 GIU. 2002 dott. PP Maria BERRUTI consigliere IL CANCELLIERE dott. Fabrizio FORTE consigliere dott. Paolo GIULIANI consigliere 7 ha pronunciato la seguente: Scritture contabili/Efficacia probatoria tra imprenditori/Curatore fallimentare/ Inapplicabilità SENTENZA sul ricorso proposto da: MA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, 077 1900 CANCELLERIA elettivamente domiciliata in Roma, Via Cattaro n. 28, presso l'avv. Piero Schifone, unitamente all'avv. Gaetano Centonze del Foro di Lecce, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al G844409 ricorso;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO FORAMET S.r.l., in persona del curatore, PP ZI 1 2069 2001 elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n. 112, presso l'avv. Pietro Magno, che lo rappresenta e difende giusta in virtù di procura in calce al controricorso;
2controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 415/99 del 24 luglio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2001 dal relatore cons. dott. PP ZI;
Uditi, per le parti, l'avv. G. Centonze e l'avv. N. Morgani con delega;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. E. Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 Con atto notificato il 25 ottobre 1996 il curatore del fallimento- della s.r.l. FO.RA.MET. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la s.r.l. MA chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 62.698.000, pari all'importo dei pagamenti effettuati in suo favore dalla società FO.RA.MET. in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e, come tali, da ritenersi inefficaci rispetto ai creditori, a norma dell'art. 44, 1. fall. La convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda deducendo che detti pagamenti non erano stati eseguiti dalla PP ZI 2 società fallita, ma da un terzo, a mezzo assegni bancari, e che quindi il citato art. 44 era nella specie inapplicabile. Il Tribunale accoglieva la domanda, osservando: che l'esistenza dei pagamenti non era stata contestata dalla • convenuta ed era comunque confermata dalla risultanze del libro giornale della società fallita;
che gli assegni prodotti dalla società convenuta per dimostrare . che i pagamenti erano stati effettuati da un terzo non contenevano alcun riferimento all'operazione registrata in contabilità. La società convenuta era così condannata a restituire le somme ricevute, con gli interessi dalla data dei pagamenti.
1.1 L'appello proposto dalla s.r.l. MA era respinto dalla Corte- territoriale, sul rilievo: che la conformità agli originali delle fotocopie prodotte in • giudizio non era stata contestata;
che non vi era coincidenza tra l'importo annotato nel libro • giornale e quello degli assegni;
che le argomentazioni dirette a contestare il valore probatorio • dei documenti contabili prodotti erano state formulate per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado;
PP Ma 3 • che la decorrenza degli interessi era stata correttamente fissata a partire dalla data dei pagamenti, dovendosi considerare questi ultimi come mai avvenuti.
1.2 La s.r.
1. MA chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi, al cui accoglimento la curatela del fallimento si oppone con controricorso illustrato con memoria. Motivi della decisione 2 Con tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, la società ricorrente denunziando violazione e falsa - applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 115 c.p.c. e all'art. 44 1. fall.; degli artt. 2710, 2719 c.c., in relazione agli art. 112 e 167 c.p.c.; dell'art. 1, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, sulle limitazioni dell'uso del denaro contante nelle transazioni;
nonché vizio della motivazione -censura la sentenza impugnata per aver ribadito la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti dalla curatela fallimentare, con motivazione contraddittoria e senza considerare: che, avendo essa ricorrente negato di aver ricevuto i pagamenti dalla società fallita, incombeva alla curatela l'onere di dimostrare la veridicità del proprio assunto;
che il parametro di riferimento per giudicare della idoneità PP ZICompfe Mered 4 probatoria degli assegni non poteva essere tratto dai documenti contabili prodotti in fotocopia, posto che da essi si desumeva che le scritture non erano regolarmente tenute e che il contenuto delle registrazioni era per altro verso inattendibile;
che, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata • gli importi degli assegni e delle due registrazioni contabili erano quasi perfettamente coincidenti;
che la conformità agli originali dei documenti prodotti in • fotocopia e, più in genere, la loro efficacia probatoria potevano essere contestate anche oltre il termine stabilito dall'art. 215 c.p.c. e quindi anche in comparsa conclusionale e in appello.
3 - Il mezzo è fondato. Non vi è dubbio che, in base ai principi, incombesse alla curatela fallimentare l'onere di provare la fondatezza della domanda proposta nei confronti della s.r.l. MA e, quindi, di dimostrare che la società che i pagamenti in favore della convenuta erano stati effettuati dalla società fallita. Si ricava dalla sentenza impugnata che la prova addotta dalla curatela fallimentare era costituita dalle scritture contabili della società fallita, nelle quali risultavano annotati, sotto la voce "Movimenti del 29 aprile 1995" pagamenti eseguiti dalla società PP Ma 5 fallita in favore della ricorrente. Dalla stessa sentenza si desume che, già nella precedente fase di giudizio, la s.r.l. MA aveva eccepito che la speciale efficacia probatoria attribuita dall'art. 2710 c.c. alle scritture contabili non era nella specie invocabile, in quanto la pretesa era stata avanzata dal curatore fallimentare. E tale doglianza è stata reiterata in questa sede dalla stessa società, quale specifico motivo di censura della sentenza della Corte territoriale che aveva respinto il suo appello. Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, la cui validità deve essere ulteriormente ribadita, il citato art. 2710 c.c. (il quale dispone che le scritture contabili regolarmente tenute possono fare prova "tra imprenditori", e quindi anche a favore di chi le ha redatte, per i rapporti inerenti all'impresa) opera soltanto tra gli imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti di impresa e non può trovare, quindi, applicazione nei confronti del curatore fallimentare che, come nel caso di specie, agisca (non in via di successione di un rapporto facente capo all'imprenditore fallito, ma) nella sua qualità di gestore del patrimonio acquisito alla procedura concorsuale (Cass. 14 gennaio 1999, n. 352; 28 maggio 1997, n. 4729; 26 maggio 1987, n. 4703). PP ZI 6 3.1->A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, che ha respinto il gravame in base al rilievo che la società MA, che aveva contestato di aver ricevuto alcuna somma in pagamento dalla società fallita, non aveva fornito provato che il pagamento era stato effettuato da un terzo. Così decidendo, la Corte territoriale ha però operato un'inammissibile inversione dell'onere della prova, disattendendo il preciso disposto dell'art. 2697 c.c. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata per tale assorbente ragione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. rigettando la domanda proposta dalla curatela del fallimento FO.RA.MET. nei confronti della s.r.l. MA. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla curatela del Fallimento FO.RA.MET. nei confronti della s.r.l. MA e compensa le spese di giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2001. Il Presidente PP ZI L'estenspreпрес тор ия, втащил yesten му шы est CANCELLERIA 25 GIU 24/7 IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN Man O Nuzzo Maria SusanS Oggi, дь обно 109T129,11 456T 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLEDELLE FLUGENTRATIO ATE BOMA 2 2002 Perie 4 a 34161Registrato in data 149.77 (ouro CENTOSA T OVE/77 (Dolt.ssa M #Responsabile Se (Dr. M. RADO D'angerадем PP ZI 8