Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2016, n. 2664
CASS
Sentenza 21 dicembre 2016

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In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell'articolo 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2016, n. 2664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2664
    Data del deposito : 21 dicembre 2016

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