Sentenza 21 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell'articolo 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2016, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2016 |
Testo completo
02664-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da sez. 2359 - Presidente - Giovanni Diotallevi Sent. n. Margherita Taddei CC 21/12/2016 - R.G.N. 38659/2016 Geppino Rago Marco Maria Alma Fabio Di Pisa - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LE ON avverso l'ordinanza del 03/06/2016 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
vista la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 08/09/16 il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da LE ON avverso il provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia di rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo a carico del predetto in quanto presentata presso il Tribunale di Bari anziché presso il Tribunale di Foggia, competente sul riesame ex art. 324 comma 5 cod. proc. pen. 1 де 2. Ha presentato ricorso il difensore dell' indagato il quale premesso di avere depositato il ricorso nell' interesse dell' indagato presso l'ufficio del Giudice di Pace ove aveva sede il proprio studio, ha dedotto la violazione degli artt. 324 e 582 cod. proc. pen., in quanto doveva ritenersi legittimo non cagionando, quindi, alcuna inammissibilità, depositare la richiesta di - riesame presso la cancelleria del giudice di pace, nella specie giudice di pace di Melfi, ove aveva sede lo studio professionale del difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. Occorre in questa sede dare seguito al condivisibile orientamento secondo cui «In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell'articolo 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere». (Sez. 3, n. 23369 del 26/01/2016 - dep. 07/06/2016, Schena, Rv. 26682201) 3. Poiché è pacifico che l'impugnazione in questione venne depositata tempestivamente presso la cancelleria del giudice di pace di Melfi, ove aveva sede lo studio professionale del difensore del ON, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, Sezione Misure Cautelari, per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, Sezione Misure Cautelari, per il giudizio. Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2016 II presidente II consigliere estensore Photollow DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giovanni Diotallevi Fabio Di Pisa Fre SECONDA SEZIONE PENALE 19 GEN. 2017 IL A DI N Cancelliere M E R P CANCELLIERE Claudia Pianelli