Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2002, n. 9602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9602 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
ee 73386 6 8 9 1 / /4 6 REPUBBLICA ITALIANA 2 . ME DEL POPOL ITA . . IN A N I 0 R T A S N ORTTE S E N E S A 1 Oggetto S I E 3 I Terrenc to 84 1 R A E . T N SEZIONE TRIBUTARIA A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24967/00 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente GRAZIADEI Consigliere 15783 Cron. Dott. Giulio Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud. 15/02/02 DI PALMA Dott. Salvatore C.C. - Rel. Consigliere TIRELLI Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IO RO;
- intimata 2002 avversO la sentenza n. 325/99 della Commissione . N 860 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 20/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/02/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 325/2/99 del 20 ottobre 1999, la Commissione tributaria regionale del Molise ha re- spinto l'appello dell'Ufficio delle Imposte dirette di Isernia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da SI RI per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art.13-quinques del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dalla contribuente;
avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- - che, nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che SI RI, benché ritualmente intimata, non si è costituita, né ha svolto attività difensiva;
2 che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791, art. 3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D. P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 4945 3 : del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n. 791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, n. 159 sospesi, ai sensi dell'art.13-quinquies del d.l. del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. - alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 15 febbraio 2002 Il relatore ed estensore alvatore Di Halmaeatral 4 Il Francesco IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascani ୮ S Presidente Cristarella Orestano l u GAY DENIA DEPOSITA -2 LUG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGIST AI SENSI DEL D.P.R. . M. 131 TAB. ALL. I IMATERIA TRIBU NE 3