Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
La polizia municipale, avendo il potere di identificare i responsabili delle infrazioni al codice della strada, può anche fermare i trasgressori, al fine di procedere alla contestazione delle eventuali violazioni del medesimo codice della strada. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto la scriminante dell'adempimento del dovere ad un vigile urbano imputato di lesioni colpose cagionate trattenendo un velocipede, al fine di poter contestare al titolare dello stesso, che provava ad allontanarsi, un'infrazione al codice stradale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2013, n. 20118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20118 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 05/02/2013
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 299
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 47982/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO ES AV N. IL 12/05/1932;
LO ES IA N. IL 18/07/1972;
nei confronti di:
ER EL N. IL 30/10/1961;
avverso la sentenza n. 78/2008 TRIB. SEZ. DIST. di MERANO, del 28/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice di appello;
Udito per la parte civile l'Avv. Carone Francesco che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva assolto LE ND dal reato di lesioni colpose in danno di PE ON (fatto del 24/1/2007). Alla LE era stata contestato di aver, nell'espletamento della sua attività di vigile urbano, cagionato alla PE per negligenza, imprudenza e imperizia, in particolare per avere trattenuto la parte posteriore della bicicletta su cui la predetta viaggiava, una lesione personale consistente in una distorsione alla spalla destra e in uno strappo alla cervicale, dalla quale era derivata una malattia guaribile in sette giorni. Nel pervenire al giudizio di mancanza di responsabilità in capo all'imputata, i giudici di primo e di secondo grado, pur nella differente ricostruzione degli accadimenti (il giudice dell'impugnazione ritiene non provato un comportamento negligente o imprudente dell'imputata, osservando che non poteva escludersi che fosse stata la UM, nel tentativo di allontanarsi, a urtare con la bicicletta l'imputata e a perdere poi l'equilibrio, mentre il giudice di primo grado riteneva accertato che la PE, per non farsi identificare, avesse tentato di allontanarsi a bordo della propria bicicletta e che l'imputata, al fine di trattenerla, avesse afferrato la parte posteriore del mezzo), richiamavano il principio di cui all'art. 51 c.p., affermando che il comportamento consistente nel tentativo di fermare la PE trattenendola per il cestino era da far rientrare nell'esercizio del diritto-dovere di identificare un presunto contravventore, senza che assumesse rilievo la fondatezza o meno della contestazione, e di impedire che costui si allontanasse arbitrariamente prima della contestazione.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi della PE, già costituitasi parte civile e deceduta nel corso del giudizio di secondo grado. Deducono con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Osservano che il Tribunale aveva confermato la sentenza di assoluzione per un motivo diverso da quello posto a fondamento del giudizio di primo grado. Rilevano che la confessione dell'imputata e la testimonianza della persona offesa, univoche nell'affermare che la caduta fosse addebitabile all'aver l'imputata trattenuto la bicicletta da dietro, siano elementi autonomamente dotati di forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudice d'appello, tanto da far ritenere manifestamente incongrua la motivazione.
Con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p., l'errata valutazione della scriminante predetta in luogo di quella di cui all'art. 53 c.p. e l'insussistenza dei presupposti per l'uso della forza. Osservano che con il riconoscimento della scriminante i giudicanti avevano travisato le disposizioni di cui agli artt. 51 e 53 c.p., potendo la disposizione di cui all'art. 51 essere applicata esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia usato alcun mezzo di coazione fisica e limitando l'art.53 c.p.. la possibilità dell'uso della forza contro le persone per portare a compimento un dovere del proprio ufficio ai soli casi in cui vi sia una situazione pericolosa determinata dal comportamento di violenza o resistenza del soggetto passivo, non integrata dalla resistenza passiva e dalla fuga.
Con un terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p., insussistenza di legittimità e arbitrarietà della condotta dell'imputata. Osservano che il verbale di contestazione per violazione dell'art. 192 C.d.S., commi 2 e 6, con applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente di guida, era stato annullato in via di autotutela dal comando di appartenenza dell'imputata e che allo stesso modo erano stati archiviati il verbale di contestazione per la violazione degli artt. 41 e 146 C.d.S. e la comunicazione di notizia di reato per la violazione degli artt. 650 e 651 c.p. inoltrata alla locale Procura della Repubblica. Tutto ciò era indicativo del fatto che l'imputata, lungi dall'aver agito in adempimento di un dovere, aveva, invece, ripetutamente travalicato i limiti delle sue funzioni. CONSIDERATO IN DIRITTO
È infondato il primo motivo d'impugnazione.
Invero, anche se effettivamente il Tribunale erra nel prospettare una ricostruzione degli accadimenti diversa rispetto a quella del giudice di primo grado - stante la dichiarazione confessoria resa dall'imputata riguardo alla condotta da lei tenuta, consistita nell'aver trattenuto il velocipede - la censura svolta sul punto risulta irrilevante per difetto di decisività, in presenza dell'ulteriore argomentazione posta a fondamento della decisione, costituita dalla ritenuta applicabilità dell'art. 51 c.p., di cui si tratterà con riferimento ai motivi di ricorso che seguono. Passando al prospettato vizio di violazione di legge di cui al secondo motivo, ritiene la Corte ravvisabile la scriminante di cui all'art. 51 c.p., in conformità a quanto statuito dai giudici del merito.
L'identificazione dei responsabili delle infrazioni al codice della strada rientra, infatti, nell'ambito delle attribuzioni proprie della polizia municipale, la quale, pur se non munita di poteri di coazione fisica idonei a legittimare il richiamo alla causa di giustificazione di cui all'art. 53 c.p. - peraltro in concreto non configurabile in ragione della minima portata coercitiva del comportamento tenuto dall'agente - deve reputarsi dotata, in ragione dei propri fini istituzionali, dei poteri strettamente funzionali al compimento dell'attività di accertamento delle infrazioni. Tale attività può estrinsecarsi anche, ove necessario, nell'atto di fermare i trasgressori al fine di procedere alla contestazione della violazione.
La condotta in concreto posta in essere dall'imputata costituisce, quindi, esplicazione delle funzioni istituzionali del vigile urbano, e, specificamente, del compito di accertamento dell'infrazione. Inoltre, consistendo nel mero atto di trattenere il velocipede al fine di impedire di eludere la contestazione dell'infrazione, risulta proporzionata rispetto al fine istituzionale perseguito. Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha reputato che è stata la condotta della Gruber, esulando dai canoni della normalità di comportamento, a condurre al prodursi dell'evento, poiché è risultato che costei, invece di assoggettarsi all'accertamento, ha inopinatamente posto in essere una reazione di fuga non prevedibile e ingiustificata.
Quanto all'ultimo motivo d'impugnazione, si evidenzia che nessuna violazione di legge è configurabile, posto che ai fini della valutazione delle condotte del vigile e del presunto trasgressore non rileva la fondatezza o l'infondatezza della contestazione d'illecito, accettabile esclusivamente ex post, a fronte della necessità di consentire in ogni caso il compimento dell'attività di accertamento. Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il rigetto comporta a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013