Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11713 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Samministrazione SEZIONE TERZA CIVILE Resarciment Launi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20359/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIAR 29322 Dott. Donato CALABRESE1 1 7 13/ 02 3088 Ud. 14/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per dirittiAGO. 2002 AN EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAPONETTI, che la difende, giusta delega in atti;
€ 077 1.1500 NCELLERIA ricorrente
contro
ENEL SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante Franco Seripa, elettivamente domiciliata CANCELLERIA in ROMA VIA F DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la difende, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 646 avversO la sentenza n. 12741/99 del Tribunale di ROMA, 1 Sezione II Civile, emessa il14/05/099 e depositata il 08/07/99 (R.G. 6663/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Stefano MASTROLILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 13.2.2 EL Elvira conveniva dinanzi il Pretore di Roma l'EL per sentir- lo condannare al rimborso della somma spesa per un nuo- VO allacciamento dell'energia elettrica ed al risarci- mento dei danni da quantificarsi in corso di causa. Esponeva in citazione la istante di essere titolare di un frantoio oleario in Nerola e di avere stipulato un f contratto stagionale per la somministrazione della energia elettrica per il periodo 1 Novembre 1991/31 Gennaio 1992 allorquando verso le ore 14.00 il persona- le dell'EL disattivava l'utenza elettrica. In tale situazione, essa aveva dovuto stipulare un nuovo con- tratto di somministrazione temporanea corrispondendo lire 786.684, ciò per evitare la interruzione del ciclo lavorativo. Radicatosi il contraddittorio l'EL assumeva di 2 non avere commesso alcun inadempimento. All'esito della fase istruttoria, il Pretore con sentenza dell'1.7.95 rigettava la domanda condannando la EL al pagamento delle spese. A seguito della impugnazione della EL, il Tribunale di Roma con sentenza dell'8.7.99 confermava la sentenza del Pretore condannando la EL al pa- gamento delle spese. Motivava, tra l'altro, il Tribunale che il contrat- to di somministrazione aveva scadenza al 31.1.92 ed in tale giorno era avvenuto il distacco onde non aveva al- cun rilievo il fatto che vi fosse ancora un notevole quantitativo di olive da premere. Peraltro, la Paganel- li non aveva dato la prova dell'evento dannoso lamenta- to e del nesso causale tra il dedotto hadempimento e l'evento medesimo. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la EL affidandolo a tre motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso l'EL che ha pre- sentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorso è rituale (cfr. Cass. SS.UU. 1049/97) in tema di esposizione dei fatti di causa) Con il primo mezzo di impugnazione la EL 3 censura la sentenza impugnata per insufficiente motiva- zione laddove non ha considerato che il teste Trovarel- li aveva dichiarato che l'operato dell'EL aveva af- fermato che il distacco della luce era avvenuto il giorno prima, essendo festivo quello successivo,e che il vicino frantoio aveva, invece, continuato a lavorare. La durata della campagna olearia termina per consuetu- dine alla mezzanotte del 31.1 per cui doveva ritenersi arbitrario il distacco della luce alle ore 14 enon al- le ore 24 dell'ultimo giorno censura dedotta ex art. 960 nn. 3 e 5 cpc), previsto dal contratto. La doglianza va accolta. Si evince dalla sentenza impugnata che il contratto somministrazione di energia elettrica scadeva il di 31.1.92 e che il distacco venne operato alle ore 14 del predetto giorno. Nella sua sentenza, il Tribunale non ha considerato che la scadenza del contratto di forni- tura di luce era alla mezzanotte del 31.1.92 e non alle ore 14 e non ha giustificato il perché abbia ritenuto legittimo l'anticipato distacco. Sussiste, quindi, il denunziato vizio di motivazio- ne circa un punto decisivo della controversia, nonché il denunciato vizio di violazione di legge per non ave- va¡ ripetesi, i giudici di appello tenuto conto che il contratto di Amministrazione di energia elettrica sca- 4 deva alla mezzanotte del 31.1 e per non avere comunque motivato sul perché abbia considerato regolare un di- stacco anzitempo effettuato. La insufficienza della mo- tivazione si prospetta anche in relazione alle acquisi- zioni probatorie di cui è cento nella sentenza e, in particolare, alla deposizione del teste VA che aveva dichiarato che il distacco era avvenuto alle ore 14, circostanza questa che aveva interrotto la spremi- tura delle olive, costringendo"or EL ad un nuovo allaccio. La sentenza va, quindi, cassata sul punto e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si indica in dispositivo, il quale, sulla base delle anzidette consi- derazioni, tornerà a decidere sulla domanda di danni proposta dalla EL per la anticipata interruzione della fornitura della energia elettrica. Con il secondo mezzo di annullamento la EL, denunziata la violazione dell'art. 116 cpc in riferi- mento all'art. 360 n. 3 stesso codice, lamenta che il Tribunale abbia errato nel non trarre elementi di valu- tazione dalla mancata produzione da parte dell'EL del contratto che avrebbe fatto luce sulla intera vicenda risolvendola alla radice in presenza, peraltro, di una contestazione chiaramente infondata. Si osserva in contrario che la produzione di tale 5 documento non avrebbe avuto rilevanza, in quanto è da ritenersi pacifico, come affermato dal Tribunale, il termine di scadenza del contratto. Per di più la parte ricorrente non ha indicato quali altri elementi di va- lutazione avrebbe dovuto trarsi dal predetto documento il che non può che condurre al rigetto del motivo pro- posto. Con il terzo mezzo di annullamento la EL censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto provato il danno derivato dalla disattivazione dell'energia elettrica che aveva interrotto improvvisa- mente il ciclo di lavorazione delle olive e che aveva provocato il ricorso ad altra utenza straordinaria che non aveva tuttavia evitato una diminuzione del prodotto ed un aumento di acidità del prodotto stesso. La doglianza è fondata. La sentenza impugnata presta, infatti, il fianco ai rilievi della ricorrente per non avere sviluppato una argomentata valutazione degli elementi probatori in at- ti. In altri termini, il Tribunale ha fondato la sua decisione su argomentazioni non sufficientemente moti- vate che individuano in modo solo generico l'assenza del danno risarcibile omettendo di offrire un qualsiasi dato concreto che permetta un controllo di quanto af- fermato, vale a dire delle ragioni poste a base della 6 decisione. Anche su questo punto la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio della causa ad altro giudi- ce, che si indica in dispositivo, che tornerà a decide- re sulla domanda di danni proposta dalla EL te- nendo conto delle predette considerazioni. Allo stesso giudice del rinvio è demandata la li- quidazione delle spese della fase di legittimità.
P Q M
La corte accoglie il primo ed il terzo motivo, ri- getta il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi тоэт ляд, м accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Ap- 4567 2,66 pello di Roma. TOT. 149,77 Così deciso in Roma il 14.3.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE "Ug. Javaza вобли ишла ENTRATE ROMA 2 IZIA 24 SET Sene 4 A DIRETTORE DI CANCELLERIA 40005 vencia 149,77 Umberto Cicero SINK SAALT ONE/77_) CORTE ☑Servizi (Dott.ssa Maria FILIPPO) Atti Giudiziari Responsabile (Dr. M. RACCICHINI) Depositata in Cancelleria oggi, 0.5 AGO 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 7