Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10361 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
1 036 1 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.4869/00 LA CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 27963 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagii iii.mi Sigg.1i víagistrati. Ud. 21.5.02 Dou. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: QU MA, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco De Sanctis, 4 presso l'avv. Giampaolo Petti, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI -SUL LAVORO INAIL in persona del presidente Ing. Prof. Gianni Billia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti giusta procura 3 8 -1- 2 2 notarile in atti e con essi domiciliato in Roma alla via IV Novembre, 144; - controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n.396 del 28.10.1999, reg. gen n. 342/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Emila Favata per delega avv. Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Pamieri, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28.10.1999 il Tribunale di Belluno, decidendo sull'appello proposto da TA MA nei confronti dell'INAIL, avverso sentenza del Pretore della medesima città, respingeva l'appello confermando il rigetto della domanda del TA diretta al riconoscimento di una ipoacusia professionale. Osservava in motivazione che, se il consulente aveva accertato una ipoacusia con caratteri compatibili con quella da rumore, non era stata provata la natura professionale in relazione al lavoro di edile, svolto dal TA alle dipendenze della ditta Spinazzè per 24 anni, in quanto l'attività prevalente dell'assicurato era stata di autista. Nel cantiere aveva lavorato, quando non era occupato come autista, come manovale e solo saltuariamente aveva usato il martello pneumatico, ovvero era stato esposto al rumore -2- di questa lavorazione. Concludeva che non era stata offerta la prova del rischio gravante sul lavoratore. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo il TA, resiste con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 437 e 441 c.p.c., 66 e 74 DPR n. 1124 del 1965 ed il vizio della motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che l'ipoacusia non sia una malattia tabellata, essendo invece prevista al n.44 della tabella allegata al DPR n.1124, rileva inoltre che, nell'ipotesi di malattie tabellate, si presume il rapporto di causalità e che l'onere di provare una diversa causa della malattia incombe sull'INAIL, che il tempo trascorso tra l'esposizione al rischio e l'insorgenza della malattia è irrilevante, che la natura tecnopatica della malattia è stata accertata dal consulente ed infine che i testi avevano confermato l'esposizione al rumore. Il motivo di ricorso è infondato. Se, infatti, è erronea l'affermazione del Tribunale che l'ipoacusia non sia tabellata, va però subito aggiunto che le lavorazioni cui era adibito il Traqui, in via principale (autista) ed in via sussidiaria (manovale edile), non sono comprese nelle lavorazioni indicate nella tabella al n.44 come comportanti il rischio di ipoacusia. Questo è indicato alla lettera / per le lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa. In relazione all'uso del martello pneumatico -3- il Tribunale ha accertato una esposizione, diretta o ambientale, solo saltuaria. Le deposizioni trascritte dal ricorrente non smentiscono tale accertamento di fatto. Il rilievo che l'uso del martello pneumatico avvenisse anche per più ore consecutive non smentisce, infatti, la logicità dell'accertamento di una esposizione saltuaria al rischio come è normalmente l'uso di tale utensile in una impresa edile, che si occupi, come accertato, di ristrutturazioni edili e che avviene solo nella breve fase iniziale delle demolizioni. Gli artt.38-49 del decreto legislativo n.277 del 1991, che disciplina la protezione dei lavoratori dal rumore, prevede come significative, al fine di ritenere il rischio di ipoacusia, rilevanti esposizioni quotidiane e settimanali al rumore, escludendo implicitamente la significanza di esposizioni saltuarie. Infine non è esatta l'affermazione del ricorrente che il CTU di appello abbia inverg accertato la tecnopatia;
ma solo una ipoacusia di tipo sensoriale bilaterale compatibile con quella da rumore, che potrebbe essere qualificata tecnopatia solo ove fosse stata provata una significativa esposizione al rischio durante il lavoro. Il ricorso va pertanto rigettato. Il ricorrente, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., A avendo la causa per oggetto un prestazione previdenziale, non è tenuto al rimborso S D , A O 3 L 3 0 delle spese del giudizio di cassazione. L 5 1 O . . B T I M R D A
P Q M
3 A 9 T . S O La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazion P 1 M A G Così deciso in Roma il 21 maggio 2002. D E A T Fernandfat N E Il Presidente Il Consigliere est. A S L R E 77 LUC 2302 lthM