Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., del fine di salvare il congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà, se l'azione penale sia stata esercitata a seguito di presentazione di denuncia nei confronti del prossimo congiunto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2013, n. 16156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16156 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 20/03/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 575
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 47548/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.K. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1082/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 21/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La ratio della causa di non punibilità è quella di assicurare la "non punibilità" del soggetto che abbia timore del verificarsi di un effettivo danno nella libertà e nell'onore del prossimo congiunto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte d'appello ha correttamente negato la sussistenza degli elementi richiesti per la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.p.. Come noto, a norma dell'art. 199 c.p.p., comma 1 i prossimi congiunti dell'imputato, qualora abbiano presentato denuncia o siano persone offese dal reato, non hanno la facoltà di astenersi dal deporre. Nel nostro caso, K..C. , oltre che persona offesa, ebbe a denunciare i propri genitori nella fase delle indagini e poi a ribadire le accuse in sede di incidente probatorio, fornendo in dettaglio ampia descrizione degli abusi sessuali subiti e dei maltrattamenti.
Ne discende che là dove sia resa falsa testimonianza non è applicabile l'esimente del fine di salvare il congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà quando l'azione penale sia iniziata a seguito di presentazione di denuncia contro il congiunto medesimo (Sez. 6, 3 marzo 1983, dep. 22 aprile 1983, n. 3490 ). Le Sezioni unite - nell'affrontare la diversa ipotesi della punibilità della falsa testimonianza del prossimo congiunto dell'imputato allorché abbia deposto dopo essere stato avvertito della facoltà di astenersi (Sez. un., 29 novembre 2007; dep. 14 febbraio 2008, n. 7208 ) - hanno tra l'altro ribadito la regula juris evocata secondo cui il prossimo congiunto dell'imputato che abbia reso in precedenza dichiarazioni veritiere o, in ogni caso, abbia denunciato i fatti, non può invocare a sua discolpa la situazione di necessità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, trattandosi di "conflitto" già risolto dal legislatore nel senso che il denunciante ex art. 199 c.p.p., al pari della persona offesa, ha il dovere di rendere testimonianza.
Il ricorso è va rigettato e, ex art. 616 c.p.p., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013