Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 1
In materia di tutela possessoria, il possesso tutelabile con l'azione di manutenzione deve essere qualificato da determinati requisiti, tra i quali vi è quello della durata (pacifica e non interrotta) fissata nel minimo di un anno ed un giorno, che attestino una situazione di esercizio del diritto corrispondente, socialmente non contestata (v. Corte Cost. 22 luglio 1996, n. 290).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2002, n. 10343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10343 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18514/99 proposto da
VO ED VA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crispi n. 36, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bianchi che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
NI NE AR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 119, presso lo studio dell'Avv. Franco Cicchiello, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Izzi come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
TE AR IA.
- intimata -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 449/99 del 02.03.1999/19.04.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Fondi, con ordinanza-sentenza del 26.01.1998, rigettava la domanda di manutenzione, proposta ex art. 1170 c.c., da DE IO IV nei confronti di TI IA CE e MA IA LA per carenza di legittimazione attiva non avendo il ricorrente provato che il possesso dell'immobile durava da oltre un anno.
Il gravame proposto dal IV, il quale assumeva che il possesso durava da oltre un anno in quanto risaliva al 14.03.1996, data d'acquisto dell'immobile, mentre l'azione di manutenzione era stata esperita il 30.04.1997, ribadendo nel merito che le convenute stavano realizzando a confine una nuova opera senza licenza edilizia e in violazione delle norme sulle distanze, veniva rigettato dal Tribunale di Latina, con la sentenza (n. 449/99 del 02.03.1999/19.04.1999) ora impugnata. Premesso che a mente dell'art. 1170 c.c. l'azione di manutenzione è esperibile da parte del possessore di un bene immobile che sia tale da almeno un anno e ciò che rileva ai fini della sussistenza di una situazione di possesso è la relazione di fatto col bene, osservava il Tribunale che i testi di parte attrice nulla avevano riferito in ordine alla esistenza della suddetta situazione di fatto attestante il possesso del bene. Nè appariva risolutiva la produzione documentale relativa alla proprietà del bene da parte del IV, in carenza di altri elementi indicativi di una situazione tutelabile. La produzione del titolo valeva solo a definire la qualità del possesso, ma non a sopperire alla mancanza di prova circa l'effettivo esercizio di esso. Infine a nulla rilevava la circostanza che la scrittura privata del 14.03.1996 prevedesse la immissione nel possesso dell'immobile contestualmente alla firma del documento, trattandosi di una clausola di stile, ben potendo la situazione di fatto essere diversa.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IV in base a tre motivi, ai quali la CE ha resistito con controricorso. La LA non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 872 c.c. e 99 c.p.c., il ricorrente deduce che il giudice adito in prima istanza ha erroneamente limitato la valutazione alla proposta azione di manutenzione, sussumendo la fattispecie esclusivamente nella norma di cui all'art. 1170 c.c., deducendo sulla mancanza dei presupposti di tutela del possesso, omettendo di valutare la sussistenza di violazioni di norme a tutela, non del possesso, ma della situazione giuridica della proprietà. La fattispecie doveva essere ricondotta alle norme di cui all'art. 872 e ss. c.c., poste a tutela del diritto di proprietà, le quali prescindono dal presupposto dell'effettiva sussistenza del rapporto o relazione di fatto fra il bene e il titolare del diritto stesso.
1.1. Il motivo è inammissibile perché introduce una questione del tutto nuova, peraltro diretta contro la decisione del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto, in base alla prospettazione fornita dallo stesso IV, che l'inosservanza delle distanze legali era stata dedotta come molestia possessoria che si intendeva tutelare con l'azione di manutenzione (art. 1170 c.c.), della quale però mancava il presupposto della durata del possesso da oltre un anno. È decisiva la considerazione che la questione dell'inosservanza dei limiti legali come violazione del diritto di proprietà e non come turbativa del possesso viene per la prima volta sollevata col ricorso per cassazione. Infatti dinanzi al giudice d'appello tale questione non è stata prospettata ne' dibattuta, ed è rimasta completamente estranea al tema del giudizio.
È principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n. 5442; 18.5.1994 n. 4857).
2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 1170 c.c.. Si sostiene che è stata negata l'invocata tutela possessoria per errata interpretazione della norma, la cui ratio, relativamente al requisito del possesso ultrannale, sarebbe quella di garantire terzi che a loro volta avrebbero potuto subire spoglio o molestia dallo stesso ricorrente. Nel caso di specie l'invocata tutela possessoria non potrebbe nuocere a terzi ipoteticamente legittimati ad azionare nei confronti del ricorrente le azioni possessorie.
2.1. Il motivo è destituito di ogni fondamento.
L'assunto che il requisito del possesso ultrannale per proporre l'azione di manutenzione sia previsto "a tutela di terzi" non ha alcun riferimento giuridico ed è del tutto privo di giustificazione. Invero l'art. 1170, 2^ comma, c.c. si limita a stabilire che il possesso, tutelabile con l'azione di manutenzione, deve essere qualificato da determinati requisiti, fra cui una certa durata (pacifica e non interrotta) del possesso tradizionalmente fissata nel minimo di un anno e un giorno, che attestino una situazione di esercizio del diritto corrispondente socialmente non contestata (v. Corte Cost. 22.07.1996 n. 290).
3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1140-1146 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente assume che il giudice di secondo grado, nel ritenere non raggiunta la prova sull'annualità del possesso, avrebbe trascurato il complesso degli elementi di prova raccolti, pervenendo ad una definizione del possesso del tutto in contrasto con il dato letterale di cui all'art. 1140 c.c.. Inoltre erroneamente avrebbe escluso ogni valenza probatoria al contratto di compravendita e specificamente alla clausola di messa in possesso dell'immobile, violando, altresì, il concetto dall'accessio possessionis (art. 1146 C.C.). Infine il Tribunale, contrariamente ad alcune decisioni giurisprudenziali (Cass. n. 80 del 1971; n. 4525 del 1984; n. 1922 del 1975) e alle risultanze probatorie, avrebbe liquidato come mera clausola di stile la volontà negoziale delle parti circa la immissione nel possesso del bene alla data del 14.03.1996, escludendo la sussistenza del requisito dell'ultrannualità per essere stato il ricorso possessorio depositato il 30.04.1997, senza considerare che, in assenza di eccezione di controparte, non poteva affermare, d'ufficio, il difetto di legittimazione attiva per carenza di tale requisito, pervenendo a ciò solo in base a un malaccorto utilizzo del materiale probatorio.
3.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili perché con esso, sotto l'apparente aspetto di violazione di norme di legge e presunti vizi motivazionali, si vuole censurare la valutazione che il Tribunale ha dato alle risultanze processuali e all'atto di compravendita allorché ha ritenuto insussistente il requisito del possesso ultrannale per l'esperibilità dell'azione di manutenzione. Invero con le dedotte doglianze il ricorrente innanzitutto non tiene conto che lo ius possessionis è diverso dallo ius possidendi e che ai fini della tutela possessoria è necessario che l'attore provi la sussistenza del possesso di fatto a nulla rilevando la dimostrazione del proprio diritto anche eminente (proprietà), atteso che, secondo la dizione dell'art. 1140 c.c., "il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale".
In secondo luogo il ricorrente dimentica che la valutazione delle risultanze processuali nonché della prova testimoniale insieme al controllo sulla loro concludenza - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - involgono apprezzamenti di fatto riservatì al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (ex plurimis: Cass.
6.9.1995 n. 9384; Cass. 14.4.1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta.
Infine il ricorrente non considera che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, poiché altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto negoziale si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, inammissibile come tale in sede di legittimità (Cass. 10.7.2000 n. 9157; 11.8.1999 n. 8590; 13.5.1998 n. 4832). L'impugnata sentenza ha dato ampia ed esauriente giustificazione del proprio convincimento, allorché, interpretando il contenuto dell'atto di compravendita, ha ritenuto che la situazione possessoria non veniva contemplata come effettivamente traslata a favore dell'acquirente, che conseguiva soltanto lo ius possidendi ma non anche il potere di fatto corrispondente allo ius possessionis, non risultando la consegna da parte del venditore del bene medesimo. Ed è evidente che la produzione del titolo di proprietà non serve a sopperire alla mancanza di prova circa l'effettivo esercizio del possesso.
L'impugnata sentenza ha pure precisato che la situazione possessoria non risultava neppure da tutto il compendio probatorio testimoniale assunto.
La contestazione a clausola di stile ovvero il richiamo ad alcune decisioni di questa Corte che mal si conciliano con l'ipotesi in esame è operazione che non coglie nel segno perché non serve a dimostrare la sussistenza delle dedotte violazioni di legge ovvero dei lamentati vizi motivazionali.
In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.067,00 oltre Euro 1.033,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2002