CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18809 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN AE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del Magistrato di sorveglianza di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l’opposizione formulata da AE AN avverso il provvedimento con il quale, in data 20 maggio 2025, lo stesso Ufficio aveva convertito la pena di 82.500,00 euro di cui al decreto penale di condanna in data 10 dicembre 2015, irrevocabile il 4 febbraio 2016, in trecentotrentuno giorni di libertà controllata. A ragione della decisione ha escluso la fondatezza della censura del condannato – che riteneva di dover essere destinatario di un ordine di esecuzione in virtù dell’applicazione della nuova formulazione dell’art. 660 cod. proc. pen. – posto che al caso in esame doveva applicarsi la vecchia formulazione della indicata disposizione normativa, secondo cui l’escussione avveniva mediante agente di riscossione, iscrizione al ruolo ed emissione della Penale Sent. Sez. 1 Num. 18809 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2026 cartella di pagamento. Ha rilevato, inoltre, l’ininfluenza delle deduzioni del condannato in punto di difetto di prova dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria, alla stregua degli esiti della procedura immobiliare. 2. Ricorre per cassazione AN, a mezzo del difensore di fiducia avv. Pizzuto, e denuncia tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il Giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato che l’intera procedura di conversione attivata dal Pubblico ministero era illegittima stante l’estinzione della pena per essere decorso il termine di cinque anni (trattandosi di delitto) senza che il condannato avesse commesso altro delitto della stessa indole, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, riprodotto nel ricorso ai fini dell’autosufficienza.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 660 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione. Sarebbe errata l’affermazione del Magistrato di sorveglianza riguardante l’applicazione, al caso in esame, della disciplina di cui all’art. 660 cod. proc. pen. nel testo vigente all’epoca del passaggio in giudicato del decreto penale di condanna (2016), poiché – alla stregua delle disposizioni transitorie di cui all’art. 97 d.lgs. n. 150 del 2022 – avrebbe dovuto applicarsi il nuovo testo della menzionata disposizione normativa, così come fortemente incisa dalla cd. legge Cartabia, trattandosi di disciplina più favorevole per il condannato siccome più garantista, stante la previsione di un ordine di esecuzione che pone il condannato nelle condizioni di adottare la strategia difensiva più idonea.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ribadita esistenza della condizione della impossibilità di esazione della pena pecuniaria. Lamenta che l’esistenza di procedure esecutive in atto, come segnalate nell’atto di opposizione, avrebbero dovuto indurre il Magistrato di sorveglianza a disporre approfondimenti sull’esatta situazione patrimoniale del condannato. 2.4. In data 9 febbraio 2026 la difesa del condannato ha depositato memoria con la quale ha ribadito, ulteriormente articolando, i motivi di censura e le richieste conclusive.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 14 gennaio 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il provvedimento dev’essere annullato, nei limiti e per le ragioni, in parte diverse da quelle indicate dal ricorrente, che s’indicano di seguito.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il tema dell’avvenuta 2 estinzione della pena – come si ricava dalla non contestata narrativa dell'ordinanza impugnata, oltre che dalla visione degli atti versati nell'incarto processuale a disposizione di questo Collegio – non è stato devoluto al giudice dell’esecuzione. Giova in proposito richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte, a mente della quale anche in tema di incidente di esecuzione, le cui disposizioni sono richiamate in materia di procedimento di sorveglianza, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (tra molte, Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [...], Rv. 287352 - 02 Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [...], Rv. 285124 – 01; Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [...], Rv. 285124 - 01). 2. Neppure ha pregio il secondo motivo di ricorso. La disposizione transitoria di cui all’art. 97 d. lgs. n. 150 del 2022, al primo comma stabilisce che le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall’articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano, salvo che non risultino in concreto più favorevoli al condannato, ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Il secondo comma prevede, inoltre, espressamente, che ai reati commessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della l. n. 689 del 1981, dall’art. 660 cod. proc. pen. e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. Dunque, se, in ragione della natura sostanziale delle nuove disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, perché relative al trattamento sanzionatorio penale, le stesse sono soggette al divieto di applicazione retroattiva (art. 25, comma secondo, Cost.) se e in quanto più sfavorevoli, tuttavia, per espressa previsione legislativa – diversamente da quanto affermato dal ricorrente – ai reati commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste, tra gli altri, dall’art. 660 cod. proc. pen. vigenti prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022. Il novellato art 660 cod. proc. pen. che, al primo comma, prevede che «quando dev’essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento» – è invece applicabile ai procedimenti riguardanti reati commessi a far data dal 30 dicembre 2022. Concludendo sul punto, è del tutto destituita di fondamento la pretesa del condannato di vedersi destinatario dell’ordine di esecuzione previsto dalla nuova formulazione dell’art. 660 cod. proc. pen., inapplicabile ratione temporis nei suoi riguardi. 3 3. Sotto altro, connesso profilo deve rilevarsi che, nel caso in scrutinio, il Magistrato di sorveglianza, rilevata l’impossibilità dell’esazione della pena pecuniaria, l’ha convertita in libertà controllata. Osserva il Collegio che, prima che entrasse in vigore la cd. riforma Cartabia, la legge n. 689 del 1981 prevedeva all’art. 102 che «Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo [..]», e, all’art. 103, che «Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni». L’attuale testo delle due disposizioni prevede all’art. 102 che «Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», e, all’art. 103, che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]». Il quadro è ora completato dal novellato art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 4 Come già condivisibilmente precisato da questa Corte (Sez. 1 n. 34279 del 17/10/2025, [...], n.m.), il nuovo assetto normativo distingue il caso dell’insolvenza, disciplinato dall’art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall’articolo successivo: e invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all’art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell’art. 102 della citata legge;
quando, invece, l’inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103. Ma – per quanto d’interesse ai fini del presente procedimento – ciò che appare evidente è che la libertà controllata, precedentemente disciplinata dall’art. 56 legge n. 689 del 1981, è stata eliminata dal nuovo sistema di pene sostitutive e, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 95, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, resta disciplinata dalle disposizioni previgenti ove «già applicata o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto», con l’ulteriore precisazione fatta da questa Corte secondo cui «la libertà controllata già applicata alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, seppur con statuizione non coperta da giudicato, non può essere convertita in altra sanzione sostitutiva introdotta dalla cd. "riforma Cartabia"», per l’appunto ostandovi la menzionata disposizione transitoria (Sez. 1, n. 18260 del 04/03/2025, [...], Rv. 288109 – 01). 4. Tanto premesso, nel caso in esame – in cui la libertà controllata non era né già stata applicata, né era in corso di esecuzione – il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto scrutinare il caso del condannato alla luce delle menzionate nuove disposizioni, mentre ha erroneamente provveduto a convertire la pena pecuniaria nella libertà controllata secondo la precedente disciplina. Non solo. Proprio, ai fini di tale scrutinio, non è affatto ininfluente – come invece affermato nel provvedimento impugnato – la dedotta circostanza che l’agente di riscossione aveva spiegato intervento nella procedura immobiliare pendente presso il Tribunale civile di Patti, sol perché, avuto riguardo alla consistenza immobiliare indicata dalla Agenzia delle Entrate, sarebbe implausibile che il ricavato dalla vendita degli immobili potesse anche solo avvicinarsi al credito vantato dall’agente alla riscossione. Ciò in quanto se la procedura esecutiva è in corso non si può far luogo alla conversione della pena pecuniaria, non essendone stato accertato il presupposto, ossia l’impossibilità di esazione. Tale situazione, specificamente allegata dall'opponente e di cui ha dato atto lo stesso Giudice dell'opposizione, avrebbe dovuto da questi essere approfondita e verificata. Tanto impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, nel rispetto dei principi suindicati. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l’opposizione formulata da AE AN avverso il provvedimento con il quale, in data 20 maggio 2025, lo stesso Ufficio aveva convertito la pena di 82.500,00 euro di cui al decreto penale di condanna in data 10 dicembre 2015, irrevocabile il 4 febbraio 2016, in trecentotrentuno giorni di libertà controllata. A ragione della decisione ha escluso la fondatezza della censura del condannato – che riteneva di dover essere destinatario di un ordine di esecuzione in virtù dell’applicazione della nuova formulazione dell’art. 660 cod. proc. pen. – posto che al caso in esame doveva applicarsi la vecchia formulazione della indicata disposizione normativa, secondo cui l’escussione avveniva mediante agente di riscossione, iscrizione al ruolo ed emissione della Penale Sent. Sez. 1 Num. 18809 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2026 cartella di pagamento. Ha rilevato, inoltre, l’ininfluenza delle deduzioni del condannato in punto di difetto di prova dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria, alla stregua degli esiti della procedura immobiliare. 2. Ricorre per cassazione AN, a mezzo del difensore di fiducia avv. Pizzuto, e denuncia tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il Giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato che l’intera procedura di conversione attivata dal Pubblico ministero era illegittima stante l’estinzione della pena per essere decorso il termine di cinque anni (trattandosi di delitto) senza che il condannato avesse commesso altro delitto della stessa indole, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, riprodotto nel ricorso ai fini dell’autosufficienza.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 660 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione. Sarebbe errata l’affermazione del Magistrato di sorveglianza riguardante l’applicazione, al caso in esame, della disciplina di cui all’art. 660 cod. proc. pen. nel testo vigente all’epoca del passaggio in giudicato del decreto penale di condanna (2016), poiché – alla stregua delle disposizioni transitorie di cui all’art. 97 d.lgs. n. 150 del 2022 – avrebbe dovuto applicarsi il nuovo testo della menzionata disposizione normativa, così come fortemente incisa dalla cd. legge Cartabia, trattandosi di disciplina più favorevole per il condannato siccome più garantista, stante la previsione di un ordine di esecuzione che pone il condannato nelle condizioni di adottare la strategia difensiva più idonea.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ribadita esistenza della condizione della impossibilità di esazione della pena pecuniaria. Lamenta che l’esistenza di procedure esecutive in atto, come segnalate nell’atto di opposizione, avrebbero dovuto indurre il Magistrato di sorveglianza a disporre approfondimenti sull’esatta situazione patrimoniale del condannato. 2.4. In data 9 febbraio 2026 la difesa del condannato ha depositato memoria con la quale ha ribadito, ulteriormente articolando, i motivi di censura e le richieste conclusive.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 14 gennaio 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il provvedimento dev’essere annullato, nei limiti e per le ragioni, in parte diverse da quelle indicate dal ricorrente, che s’indicano di seguito.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il tema dell’avvenuta 2 estinzione della pena – come si ricava dalla non contestata narrativa dell'ordinanza impugnata, oltre che dalla visione degli atti versati nell'incarto processuale a disposizione di questo Collegio – non è stato devoluto al giudice dell’esecuzione. Giova in proposito richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte, a mente della quale anche in tema di incidente di esecuzione, le cui disposizioni sono richiamate in materia di procedimento di sorveglianza, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (tra molte, Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [...], Rv. 287352 - 02 Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [...], Rv. 285124 – 01; Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [...], Rv. 285124 - 01). 2. Neppure ha pregio il secondo motivo di ricorso. La disposizione transitoria di cui all’art. 97 d. lgs. n. 150 del 2022, al primo comma stabilisce che le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall’articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano, salvo che non risultino in concreto più favorevoli al condannato, ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Il secondo comma prevede, inoltre, espressamente, che ai reati commessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della l. n. 689 del 1981, dall’art. 660 cod. proc. pen. e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. Dunque, se, in ragione della natura sostanziale delle nuove disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, perché relative al trattamento sanzionatorio penale, le stesse sono soggette al divieto di applicazione retroattiva (art. 25, comma secondo, Cost.) se e in quanto più sfavorevoli, tuttavia, per espressa previsione legislativa – diversamente da quanto affermato dal ricorrente – ai reati commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste, tra gli altri, dall’art. 660 cod. proc. pen. vigenti prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022. Il novellato art 660 cod. proc. pen. che, al primo comma, prevede che «quando dev’essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento» – è invece applicabile ai procedimenti riguardanti reati commessi a far data dal 30 dicembre 2022. Concludendo sul punto, è del tutto destituita di fondamento la pretesa del condannato di vedersi destinatario dell’ordine di esecuzione previsto dalla nuova formulazione dell’art. 660 cod. proc. pen., inapplicabile ratione temporis nei suoi riguardi. 3 3. Sotto altro, connesso profilo deve rilevarsi che, nel caso in scrutinio, il Magistrato di sorveglianza, rilevata l’impossibilità dell’esazione della pena pecuniaria, l’ha convertita in libertà controllata. Osserva il Collegio che, prima che entrasse in vigore la cd. riforma Cartabia, la legge n. 689 del 1981 prevedeva all’art. 102 che «Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo [..]», e, all’art. 103, che «Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni». L’attuale testo delle due disposizioni prevede all’art. 102 che «Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», e, all’art. 103, che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]». Il quadro è ora completato dal novellato art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 4 Come già condivisibilmente precisato da questa Corte (Sez. 1 n. 34279 del 17/10/2025, [...], n.m.), il nuovo assetto normativo distingue il caso dell’insolvenza, disciplinato dall’art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall’articolo successivo: e invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all’art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell’art. 102 della citata legge;
quando, invece, l’inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103. Ma – per quanto d’interesse ai fini del presente procedimento – ciò che appare evidente è che la libertà controllata, precedentemente disciplinata dall’art. 56 legge n. 689 del 1981, è stata eliminata dal nuovo sistema di pene sostitutive e, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 95, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, resta disciplinata dalle disposizioni previgenti ove «già applicata o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto», con l’ulteriore precisazione fatta da questa Corte secondo cui «la libertà controllata già applicata alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, seppur con statuizione non coperta da giudicato, non può essere convertita in altra sanzione sostitutiva introdotta dalla cd. "riforma Cartabia"», per l’appunto ostandovi la menzionata disposizione transitoria (Sez. 1, n. 18260 del 04/03/2025, [...], Rv. 288109 – 01). 4. Tanto premesso, nel caso in esame – in cui la libertà controllata non era né già stata applicata, né era in corso di esecuzione – il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto scrutinare il caso del condannato alla luce delle menzionate nuove disposizioni, mentre ha erroneamente provveduto a convertire la pena pecuniaria nella libertà controllata secondo la precedente disciplina. Non solo. Proprio, ai fini di tale scrutinio, non è affatto ininfluente – come invece affermato nel provvedimento impugnato – la dedotta circostanza che l’agente di riscossione aveva spiegato intervento nella procedura immobiliare pendente presso il Tribunale civile di Patti, sol perché, avuto riguardo alla consistenza immobiliare indicata dalla Agenzia delle Entrate, sarebbe implausibile che il ricavato dalla vendita degli immobili potesse anche solo avvicinarsi al credito vantato dall’agente alla riscossione. Ciò in quanto se la procedura esecutiva è in corso non si può far luogo alla conversione della pena pecuniaria, non essendone stato accertato il presupposto, ossia l’impossibilità di esazione. Tale situazione, specificamente allegata dall'opponente e di cui ha dato atto lo stesso Giudice dell'opposizione, avrebbe dovuto da questi essere approfondita e verificata. Tanto impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, nel rispetto dei principi suindicati. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6