Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18809
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Sentenza 25 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Applicazione della nuova formulazione dell'art. 660 cod. proc. pen.

    Il Magistrato ha escluso la fondatezza della censura, ritenendo che al caso in esame dovesse applicarsi la vecchia formulazione della norma, secondo cui l'escussione avveniva mediante agente di riscossione, iscrizione al ruolo ed emissione della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Ininfluenza delle deduzioni in punto di difetto di prova dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria

    Il Magistrato ha ritenuto ininfluenti tali deduzioni.

  • Rigettato
    Estinzione della pena per decorrenza del termine di cinque anni

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché il tema dell'avvenuta estinzione della pena non era stato devoluto al giudice dell'esecuzione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 660 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, argomentando che, per espressa previsione legislativa, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, incluso l'art. 660 cod. proc. pen. nel testo previgente.

  • Accolto
    Ribadita esistenza della condizione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria

    La Corte ha ritenuto che la circostanza allegata dall'opponente, relativa all'esistenza di una procedura esecutiva in corso, avrebbe dovuto essere approfondita e verificata dal Magistrato di sorveglianza, poiché in tale situazione non si può far luogo alla conversione della pena pecuniaria non essendone stato accertato il presupposto dell'impossibilità di esazione. Ha pertanto annullato il provvedimento impugnato con rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18809
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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