Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
In materia fallimentare, nell'ipotesi di cassazione della pronunzia d'inammissibilità del reclamo ( assunta dal giudice di merito per ritenuta decorrenza del termine utile ai fini della relativa proposizione )avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, il giudice del rinvio deve procedere all'esame del merito del reclamo medesimo, non incontrando al riguardo, anche sotto il profilo dei "nova" insorti in conseguenza di detta cassazione, preclusioni derivanti da precedenti statuizioni, non ponendosi nel caso, in relazione ai limiti propri del giudizio di rinvio, un problema di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. MASCAGNI 154, presso l'avvocato PAOLO VITUCCI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CC EDDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G. BELLI 39, presso l'avvocato GIUSEPPE DI BIASE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE DI TIZIO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO BIOTEST Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 44, presso l'avvocato ACHILLE CARONE FABIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO APPICCIAFUOCO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto del Tribunale di TERAMO, depositato il 03/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Vitucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Di Tizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente, Fallimento Biotest, l'Avvocato Carone Fabiani, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. All'udienza di verificazione del fallimento Biotest, in data 8 giugno 1988, il credito della Cassa di Risparmio di MO (RC) fu ammesso allo stato passivo in via ipotecaria per lire 245.962.432.
Il 4 dicembre 1995 alla RC fu comunicato il deposito del piano di riparto finale, e successivamente (14 dicembre 1995) le fu inviata la somma di lire 258.118.845, secondo le indicazioni del piano stesso.
2. Avverso questo provvedimento la RC propose reclamo, che fu dichiarato inammissibile dal Tribunale, in quanto proposto oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione effettuata dal curatore.
3. Anche questo provvedimento fu impugnato dalla RC. Nel ricorso per cassazione essa dedusse che il termine per ricorrere contro il provvedimento del giudice delegato emesso in sede di riparto decorreva dalla formale comunicazione da parte della cancelleria, a norma dell'art. 136 c.p.c.
4. Con sentenza n. 10791/98 questa Corte, in accoglimento del ricorso, cassò il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di MO per l'esame del merito.
5. In sede di rinvio il Tribunale dispose la comparizione dei soggetti interessati. Costituitasi, la sig.ra ED NU dedusse la inammissibilità e la infondatezza del reclamo della RC, in quanto questo tendeva a rimettere in discussione non la collocazione ma l'entità del credito già ammesso allo stato passivo.
6. Con decreto depositato il 3 novembre 1999 il Tribunale - rilevato che la residua somma disponibile doveva essere distribuita a titolo di interessi in misura proporzionale tra i due creditori ipotecari, la RC e la NU, - rigettò il reclamo, osservando come la RC, che aveva lamentato il mancato riconoscimento degli "ulteriori interessi convenzionali e legali" sul credito ipotecario già ammesso al passivo del fallimento "senza alcuna menzione, quanto al credito assistito da detto privilegio, degli ulteriori interessi convenzionali e legali", avrebbe dovuto far valere le proprie istanze ed argomentazioni nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, anziché in sede di piano di riparto finale.
7. Avverso questo provvedimento la RC ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Hanno resistito con controricorso la curatela fallimentare e la sig.ra ED NU.
La RC ed il fallimento hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla NU, in quanto esso sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato, è infondata.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, della costituzione, avverso il decreto pronunciato in sede di reclamo dal tribunale fallimentare a norma dell'art. 26 l. fall., decorre non dalla data del deposito del provvedimento, ma dalla sua comunicazione secondo le disposizioni dettate in materia di procedimenti in camera di consiglio (Cass. S.U. 27 novembre 1998, n. 12062 e 17 dicembre 1998, n. 12615). Sicché, non risultando che nella specie la comunicazione sia avvenuta in un termine anteriore ai sessanta giorni precedenti la notifica del ricorso (7 febbraio 2000), non sussiste la inammissibilità denunciata.
2. Con il motivo del ricorso si denuncia violazione dell'art. 394 c.p.c. e delle norme del giudizio di rinvio;
violazione delle norme sugli effetti dell'iscrizione ipotecaria anche nella ripartizione dell'attivo fallimentare e sul rapporto tra crediti ipotecari di grado diverso;
falsa applicazione dell'art. 2854 c.c. Secondo la ricorrente, al giudice del merito sarebbe sfuggito che nel giudizio di rinvio non era consentito dare ingresso al tema della mancata opposizione allo stato passivo, mai prospettato dalle parti ne' rilevato d'ufficio anteriormente. E chiede che questa Corte si pronunci nel merito, stabilendo che il credito della RC sia soddisfatto per primo e per l'intero, avendo essa iscritto ipoteca di grado anteriore.
La censura non ha fondamento.
Come risulta dal diretto esame degli atti processuali, questa Corte con la sentenza 10791/98 del 29 ottobre 1998 - accogliendo il primo motivo del ricorso con cui la RC aveva lamentato che nel dichiarare la inammissibilità del reclamo il Tribunale non aveva considerato necessaria, ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni, la comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento da parte della cancelleria mediante il biglietto previsto dall'art. 136 c.p.c. - ha cassato il provvedimento impugnato, rinviando per l'esame del merito ("nel contraddittorio di tutti gli interessati") allo stesso Tribunale. Non ha, invece, accolto la richiesta della ricorrente di una decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., sulla collocazione, nel piano di riparto, del credito vantato dalla RC, "mancando i necessari elementi di fatto".
Tale essendo il quadro di riferimento, nessuna preclusione poteva derivare dalla predetta pronuncia all'accertamento del Tribunale, posto che la Corte si era limitata a verificare l'ammissibilità del reclamo già ritenuto inammissibile, ed aveva rimesso ogni successiva indagine al giudice del rinvio.
Nè si pone un problema di intangibilità degli effetti della sentenza della cassazione, in relazione ai limiti propri del giudizio di rinvio, in quanto nella fattispecie la possibilità dei nova è sorta proprio in conseguenza della sentenza emessa da questa Corte. Poiché, infatti, la pronuncia di inammissibilità precludeva al Tribunale l'esame del merito, è evidente che, per effetto dell'annullamento in sede di legittimità di quella pronuncia, il giudice del rinvio doveva procedere all'esame del reclamo, non sussistendo vincoli derivanti da precedenti statuizioni.
3. La ricorrente, nella memoria depositata a norma dell'art. 378 c.p.c., deduce che gli interessi sul credito ipotecario di primo grado, anche se non riconosciuti espressamente dal giudice delegato, dovevano ritenersi ammessi al passivo fallimentare, e che il tema ineriva, perciò, alla collocazione dei ciascun credito. Ma la censura è palesemente inammissibile, perché prospetta una questione che non è stata svolta nel ricorso.
4. In conclusione, non sussistono i vizi denunciati. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate a favore della curatela fallimentare in complessive lire 3.173.300, di cui lire 3 milioni per onorari, e a favore della NU, in complessive lire 2.631.700, di cui lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 7 novembre 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 FEBBRAIO 2002