Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17739 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7739/ 0 2 I NOM DEL OPOL ĦALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione non abitativa. SEZIONE TERZA CIVILE Autonomia dei contratti di locazione uso ufficio e di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: locazione di posti auto R.G.N. 5368/99 FIDUCCIA PresidenteDott. Gaetano Dott. Francesco SABATINI Consigliere 41708 Cron.VARRONE Consigliere Dott. Michele 4749 Rep. Dott. Giovanni TA PETTI Rel. Consigliere Ud. 29/04/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LA ROGGIA IMMOBILIARE SPA, in persona del suo legale rappresentante, sig. LG VI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MERLINI LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato BARATTO ADOLFO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 21 INVESTIMENTI SPA, in persona del suo legale rappresentante dsott. Alessandro Benetton, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE PARIOLI 61, presso lo studio 2002 M 1 1007 -- - dell'avvocato BARTOLI STEFANO, che lo difende unitamente all'avvocato CAMPOCCIA A SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 183/98 del Tribunale di TREVISO, sezione promiscua emessa il 27/1/98, depositata il 05/02/98; RG.4159/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni TA PETTI;
udito l'Avvocato MERLINI LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. Svolgimento del processo. La società La Roggia Immobiliare spa, di Treviso, nel- la veste di locatrice, ha convenuto dinanzi al Pretore di Treviso, la conduttrice Investimenti spa, proponendo due domande: a.una domanda di condanna al pagamento dei canoni (aprile/agosto 95) dovuti in relazione al decorso della data di rilascio degli immobili locati ad uso ufficio, per effetto del recesso esercitato dal conduttore;
b. una domanda di rilascio contestuale dei posti au- 2 M to, per effetto del dichiarato recesso, trattandosi di rap- porti da intendersi unitariamente collegati (locali per uso ufficio con annessi posti auto). Si costituiva la società conduttrice e contestava il fondamento della pretesa unitaria;
spiegava riconvenziona- le per la restituzione del deposito cauzionale (che era effettuata nel corso della lite). Il Pretore di Treviso, con sentenza del 25 ottobre 1986 accoglieva la prima domanda, condannando la conduttrice al pagamento dei canoni, ma rigettava la seconda, ritenendo autonomi i contratti di locazione commerciale e quelli re- lativi ai posti auto. Contro la decisione proponeva appel- 10 il conduttore, chiedendone la riforma;
resisteva la parte locatrice e proponeva appello incidentale in rela- zione al vincolo pertinenziale tra uffici e posti auto. Con sentenza pubblicata il 5 febbraio 1998 il Tribuna- le di Treviso così decideva: a.accoglie l'appello princi- pale e rigetta l'appello incidentale;
b.in riforma, della decisione pretorile rigetta le domande della parte loca- trice e la condanna alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre la società locatrice dedu- cendo due motivi di censura;
resiste la controparte con 3 controricorso;
entrambe le parti hanno prodotto memorie. Motivi della decisione Il ricorso è infondato in ordine ai dedotti motivi. Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando in or- dine alla interpretazione della clausola del recesso ed il relativo vizio della motivazione. In senso contrario si osserva come la Corte di appel- lo, dopo aver riprodotto la clausola, che consentiva al con- duttore di recedere antici patamente dal rapporto, decorsi almeno tre anni dal dies a quo della sua efficacia, ha in- teso correttamente la espressione "previa raccomandata da inviarsi al domicilio del locatore almeno dodici prima del recesso" come dichiarazione ricettizia da inviarsi un anno prima del termine triennale (come dies a quo per l'eserci- zio della facoltà di recesso). Interpretazione logicamente ineccepibile,e per la in- terpretazione letterale e per lo scopo funzionale della clausola. Non sussiste pertanto alcuna violazione di legge e la motivazione è congrua e corretta. Nel secondo motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione sull'esclusione del collega- mento funzionale tra uso congiunto degli uffici e dei po- 4 イ sti auto. Tale vincolo "funzionale" doveva desumersi, se- condo le tesi della soc. ricorrente da tre circostanze a. contestualità dei contratti;
b.identità della relativa durata;
c.dalla circostanza che i posteggi sono stati sin dall'inizio posti a servizio degli uffici. In senso contrario si osserva che : le prime due cir- costanze sono state ritenute, correttamente, non decisive, non evidenziandosi dal contesto scritto degli accor- di, detto collegamento funzionale. La terza circostanza, di per sè rilevante, non è stata ritenuta provata. E sul punto il ricorso vulnera il principio giuridico della au- tosufficienza del motivo, in quanto la censura, formalmente specifica, non indica i luoghi e gli elementi di prova su cui fonda apoditticamente tale asserzione fattuale. Non sussiste pertanto sul punto alcun vizio di motiva- zione, nè alcuna errata interpretazione di norme giuridiche in relazione all'autonomia degli accordi negoziali, come correttamente accertato dai giudici del merito. Al rigetto del ricorso segue la condanna della soc. ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, liquidati come in disposi- tivo.
P.Q.M.
5 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente La Roggia Irmbbiliare spa alla rifusione, in favore della resistente 21 Investimenti spa, delle spese ed onorari di questo giu- dizio di cassazione, che liquida in EURO 138,00/J u per spese ed in EURO 2500,00 per onorari. Roma 29 aprile 2002 Gavan FiduciaДаба IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Bekihfrom 14 IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA OC TA Oggi 1.2 DIC 2002. IL CANCELLIERE C1 OC TA