Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 2
In tema di arbitrato internazionale, l'art. 832 cod. proc. civ. (aggiunto dall'art. 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 25), nell'indicare il criterio oggettivo per la qualificazione dell'arbitrato come internazionale nella esecuzione all'estero di "una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce", fa riferimento all'esecuzione di parte significativa delle prestazioni rispetto alle altre parti pur funzionali al perseguimento degli interessi posti a base del contratto, senza richiedere che, nell'ambito del rapporto nel suo complesso, quelle eseguite all'estero ne rappresentino la parte preponderante o principale.
In tema di arbitrato, la notificazione del lodo - dalla quale decorre, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., il termine per proporre l'impugnazione del medesimo per nullità - che sia effettuata al difensore anziché alla parte personalmente integra una ipotesi di nullità della notificazione stessa e non di inesistenza, con conseguente sanatoria del vizio a seguito dell'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO ESTERI, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SPAZIO VERDE S.R.L. in qualità di assuntore del Fallimento Agrind srl, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO 10, presso l'avvocato MARCELLO LORENZANI, che lo rappresenta è difende unitamente agli avvocati TERESITA SARTORI FONTANA ANTONELLI, MARCO MINOLI, LAURA SALVANESCHI, giusta procura in calce al ricorso passivo;
- controricorrente -
contro
TRE PI SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE BELLE ART 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Silvestro Paolo di Roma rep. 66782 del 17/07/01;
- resistente -
e contro
AGRIND SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3312/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/09/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Criscuoli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente Spazio Verde l'Avvocato Salvaneschi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
È comparso l'Avvocato Amborsio difensore della resistente Tre Pi in Concordato Preventivo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.9.1986 il Ministero degli Affari TE e la Agrind s.r.l., nella qualità di mandataria dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra la medesima e l'I.N.C. - Il Nuovo Castoro s.p.a. -, stipulavano un contratto con il quale la società si impegnava, per un arco temporale di 24 mesi, a svolgere interventi finalizzati alla realizzazione di programmi di sviluppo della pesca artigianale ed altro in alcuni Paesi dell'Africa occidentale e la parte pubblica si impegnava a corrispondere il compenso, fissato in L. 1.726.000.000.
L'art. 14 del detto contratto prevedeva poi che le eventuali questioni che fossero emerse fra i contraenti fossero devolute ad un Collegio di arbitri, ed essendo sorta controversia fra le parti nella fase della esecuzione delle opere (vi sarebbe stato un ampliamento del programma originariamente preventivato, e con ciò anche una estensione della durata delle prestazioni), l'Associazione temporanea di imprese, per l'appunto, proponeva domanda di arbitrato, chiedendo al costituendo Collegio di accertare le maggiori prestazioni effettuate oltre il tempo contrattualmente previsto - e conseguentemente il diritto ad un più elevato compenso -, pretesa contrastata dall'altra parte, anch'essa costituitasi. Con lodo non definitivo sottoscritto il 14.3.1996 il Collegio arbitrale dichiarava l'infondatezza delle eccezioni sollevate in via pregiudiziale dal Ministero convenuto in ordine alla regolarità del contraddittorio ed alla validità della clausola compromissoria, e con lodo definitivo sottoscritto il 16.7.1996 riconosceva inoltre l'effettuazione da parte della società di prestazioni aggiuntive oltre il termine contrattuale, e quindi il suo diritto a ricevere in pagamento L. 239.000.000 per i maggiori lavori e L. 37.500.000 per le operazioni di collaudo.
Il Ministero degli Affari TE impugnava entrambi i lodi sollecitando una declaratoria di nullità, pure in relazione alla stessa clausola compromissoria, o di rigetto, domanda alla quale si opponeva dapprima l'Associazione temporanea e quindi anche la Tre Pi s.p.a., intervenuta nel giudizio nella qualità di ces-sionaria del credito.
La Corte di Appello di Roma adita respingeva l'impugnazione, qualificando l'arbitrato come internazionale e ritenendo quindi irrilevanti sia la distinzione fra arbitrato rituale ed irrituale (distinzione che secondo l'appellante avrebbe dovuto dare luogo ad un differente esito della lite), che le censure attinenti violazioni di legge che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., non sarebbero state ammissibili.
Avverso la detta decisione il Ministero degli Affari TE proponeva ricorso per Cassazione articolando tre distinti motivi, con i quali denunciava violazione di legge e vizio di motivazione. Resisteva con controricorso, con il quale lamentava fra l'altro la tardività dell'impugnazione, la Spazio Verde s.r.l. quale assuntore del concordato fallimentare della Agrind s.r.l., che depositava successivamente anche note difensive e memoria. Analogamente la Tre Pi s.p.a, presentava nota illustrativa nel corso dell'Udienza pubblica del 30.9.2003, al cui esito la controversia veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va presa in esame, attesa la sua pregiudizialità, la questione relativa alla inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Ministero degli TE per tardi vita, considerato che il lodo è stato notificato non all' Agrind ma al suo difensore e ciò determinerebbe l'inesistenza dell'atto di notificazione, con conseguente decadenza dal termine di proponibilità. Il rilievo è infondato poiché la notifica del lodo al difensore anziché alla parte personalmente integra una ipotesi di nullità della notificazione e non di inesistenza (si richiama in proposito S.U. 16.1.2003, n. 3075), nullità sanata dall'avvenuta costituzione della società resistente.
Venendo poi ai motivi di ricorso, si osserva che con il primo il Ministero degli Affari TE ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 829, 832, 838 c.p.c., 27 l. 25/94, nonché vizio di motivazione, lamentando sostanzialmente la nullità della clausola con la quale "per la risoluzione delle insorgende controversie tra le parti" era stato previsto l'arbitrato irrituale, che sarebbe inconciliabile con le rigide ed inderogabili regole relative alla formazione della volontà della P.A..
Più precisamente la questione era già stata sottoposta dapprima al Collegio arbitrale e quindi alla Corte di Appello di Roma, che l'aveva disattesa osservando: che nella specie ricorreva una ipotesi di arbitrato internazionale, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 25/94; che detta legge era applicabile al caso in questione, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 27, comma 5 (il compromesso era stato infatti stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge, ma il procedimento arbitrale a tale data non era ancora iniziato); che la qualifica internazionale attribuita all'arbitrato in esame rendeva priva di rilevanza la distinzione fra arbitrato rituale e irrituale posta a base della censura.
Il Ministero ricorrente ha quindi affermato l'inesattezza di tale assunto, contestando che ricorresse una ipotesi di arbitrato internazionale;
sostenendo che, anche a voler ritenere il contrario, la disposizione di cui all'art. 833 c.p.c., secondo la quale l'impugnazione dell'arbitrato internazionale non è proponibile per violazione di legge, sarebbe derogata dall'art. 51, comma 2, del Capitolato Generale di Appalto;
osservando infine che una diversa interpretazione della fattispecie si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Dalla inapplicabilità della l. 25/94 discenderebbe quindi la rilevanza della distinzione fra arbitrato rituale e irrituale e delle censure al riguardo proposte.
I rilievi non hanno pregio.
L'art. 832 c.p.c. indica infatti due criteri, uno oggettivo ed uno soggettivo, per la qualificazione internazionale dell'arbitrato, stabilendo che questo tale deve essere considerato quando almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure ivi debba essere eseguita una parte rilevante delle prestazioni.
Venendo al criterio oggettivo, che è quello evocabile nella specie, va evidenziato come il legislatore, nell'indicare il parametro da adottare per la corretta individuazione dell'arbitrato internazionale, ha fatto riferimento all'esecuzione di parte significativa delle prestazioni rispetto alle altre parti pur funzionali al perseguimento degli interessi posti a base del contratto, senza richiedere che nell'ambito del rapporto nel suo complesso quelle eseguite all'estero ne rappresentassero la parte preponderante o principale (in tal senso si richiamano C. 13.10.2000, n. 13648, C. 20.12.2002, n. 18155). Orbene nella specie il giudice del merito ha constatato, con affermazione non contrastata sul punto, che "parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto in discussione dovesse essere eseguita fuori dal territorio italiano", circostanza che rende inconsistente la doglianza del Ministero ricorrente, incentrata sulla prospettazione di un diverso parametro individuato nella comparazione fra la rilevanza delle prestazioni da eseguire in Italia e quelle da eseguire all'estero, ma che non corrisponde, come detto, a quello dettato dal legislatore.
Trattandosi di arbitrato internazionale, dunque, contrariamente all'assunto del ricorrente non rileva la distinzione fra arbitrato rituale e irrituale, e ciò rende priva di fondamento la doglianza formulata.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il secondo profilo di censura denunciato, concernente l'asserita impugnabilità dell'arbitrato in esame per violazione di legge, per effetto dell'art. 51, comma, del Capitolato Generale che, per quanto antecedente, non sarebbe derogabile poiché avente un carattere di specialità rispetto all'art. 838 c.p.c.. In proposito è infatti sufficiente rilevare che detto articolo, che fra l'altro si limitava ad affermare l'ammissibilità dell'impugnazione della pronuncia arbitrale rinviando alle disposizioni del codice di procedura civile (e quindi a quelle vigenti al momento in cui il richiamo deve essere operato), è stato abrogato dall'art. 231 D.P.R. 21.12.1999, n. 554, per cui ogni ulteriore considerazione in merito risulta superflua. Il Ministero degli Affari TE ha infine rilevato, delineando in tal modo una terza ed ulteriore doglianza nella prospettazione del primo motivo di ricorso, che l'affermata applicabilità del regime transitorio relativo alla impugnazione del lodo qualificato dalla Corte di Appello come internazionale sarebbe contraria ai principi informatori della Costituzione.
Più precisamente, considerato che la clausola compromissoria era stata inserita quando la normativa all'epoca vigente avrebbe consentito l'impugnazione di nullità per violazione di norme di diritto e che l'attore avrebbe potuto incidere sulla normativa applicabile al caso concreto (cioè quella previgente o quella dettata dalla l. n. 25 del 1994) con la scelta del momento nel quale dare inizio all'azione giudiziaria, sarebbe configurabile una violazione dell'art. 24 Cost., per la non giustificata limitazione al diritto di difesa e del diritto di impugnazione a causa della disciplina più o meno restrittiva al riguardo in relazione alla data della notifica della domanda di arbitrato, e dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza della disposizione transitoria che non consente alla parte di evitare la limitazione dell'impugnazione delle decisioni arbitrali di cui all'art. 838 c.p.c., diversamente da quel che si verifica per le clausole arbitrali apposte dopo l'entrata in vigore della citata l. n. 25, per le quali l'eliminazione del detto limite può essere disposta mediante la previsione di apposita pattuizione.
Anche detti rilievi risultano privi di fondamento.
Ed infatti, premesso che il doppio grado di giudizio non è costituzionalmente tutelato, che la tutela giurisdizionale dei diritti è suscettibile di limitazioni se esse non determinano un sostanziale svuotamento del diritto di azione, che la violazione del principio di ragionevolezza può essere ravvisata soltanto quando le deroghe alle regole stabilite siano ingiustificate ed arbitrarie e non anche quando le scelte siano espressione della discrezionalità del legislatore, che trattandosi di disciplina transitoria fisiologicamente destinata ad applicazione limitata nel tempo il parametro di ragionevolezza va individuato con riferimento alla sua astratta idoneità ad interrompere la conseguenzialità logica dei principi affermati dal legislatore, non rilevando le disparità di mero fatto venutesi in tal modo occasionalmente a determinare, si osserva che la questione proposta, indipendentemente dai profili di infondatezza ora considerati e pur sussistenti, risulta comunque priva di rilevanza.
Le parti avevano invero concordato che gli arbitri dovessero decidere la controversia secondo equità (art. 14, comma 4, del contratto), circostanza che avrebbe comunque escluso l'impugnabilità del lodo per nullità per violazione delle regole di diritto (art. 822 c.p.c.). Ne discende dunque che la dedotta lesione non è nel concreto configurabile poiché l'effetto pregiudizievole denunciato è stato individuato nella limitazione al diritto di impugnazione che sarebbe derivato dall'entrata in vigore della nuova normativa che ha escluso l'impugnabilità del lodo internazionale per violazione di legge, impugnabilità che non sarebbe stata in ogni modo consentita per tale ragione, pur indipendentemente dall'introduzione della disciplina dettata dalla l. n. 25 del 1994, atteso l'incarico conferito agli arbitri di decidere secondo equità.
Dalla corretta configurazione dell'arbitrato in oggetto come internazionale deriva poi che l'impugnazione del lodo per motivi attinenti l'inosservanza di regole di diritto (artt. 838, 829, comma 2, c.p.c.) è inammissibile, e ciò comporta l'assorbimento degli altri due motivi di impugnazione, per l'appunto incentrati su censure concernenti pretese violazioni di norme processuali. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio, tenuto conto della novità, oltre che della delicatezza delle questioni riconducibili alla disciplina dell'arbitrato internazionale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004