Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 544
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Sentenza 16 gennaio 2004

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In tema di arbitrato internazionale, l'art. 832 cod. proc. civ. (aggiunto dall'art. 24 della legge 5 gennaio 1994, n. 25), nell'indicare il criterio oggettivo per la qualificazione dell'arbitrato come internazionale nella esecuzione all'estero di "una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce", fa riferimento all'esecuzione di parte significativa delle prestazioni rispetto alle altre parti pur funzionali al perseguimento degli interessi posti a base del contratto, senza richiedere che, nell'ambito del rapporto nel suo complesso, quelle eseguite all'estero ne rappresentino la parte preponderante o principale.

In tema di arbitrato, la notificazione del lodo - dalla quale decorre, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., il termine per proporre l'impugnazione del medesimo per nullità - che sia effettuata al difensore anziché alla parte personalmente integra una ipotesi di nullità della notificazione stessa e non di inesistenza, con conseguente sanatoria del vizio a seguito dell'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 544
    Data del deposito : 16 gennaio 2004

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