Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2025, n. 36945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36945 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
in caso di diffusione dell presents provvedimento omettere le generalità e glicul des identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 106/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesto di parte imposto dalle legge
36945-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
TE OG PP SA
-Presidente-
MI RE RA
- Relatore -
NG LE NA EV AN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF YO nato il [...]
Sent. n. sez. 3217 CC - 12/11/2025 R.G.N. 35455/2025
avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del GIUDICE DI PACE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
sentite le conclusioni del PG, Raffaele Piccirillo, che si riporta alla memoria depositata e chiede l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio.
sentito il difensore, avv. Federico De Rossi, sostituto processuale dell'avv. Giuseppe Caradonna, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di Pace di Trapani ha convalidato, ai sensi dell'art. 14 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il decreto con cui il Questore di Siracusa, il 27 ottobre 2025, ha disposto il trattenimento di YO FA presso il locale Centro di permanenza temporanea ed assistenza (C.P.R.), per il tempo strettamente necessario a rimuovere gli impedimenti all'accompagnamento alla
frontiera.
2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione YO FA, per mezzo del proprio difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 111 della Costituzione e dell'art. 14, comma 4, d. lgs. 286 del 1998, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; nonchè vizio di motivazione meramente apparente e omessa valutazione delle argomentazioni difensive. Il giudice di pace ha convalidato il trattenimento con una motivazione tautologica e di mero stile, limitandosi a un generico richiamo alla sussistenza delle condizioni di legge, omettendo qualsiasi considerazione in merito agli elementi sollevati dalla difesa (assenza pericolosità sociale, lungo radicamento territoriale, presenza di legami familiari stabili in Italia).
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4, e dell'art. 13, comma 2 bis, d. Igs. 286 del 1998, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; omesso sindacato sulla manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto. Il Giudice di pace non ha effettuato alcun sindacato sulla legittimità del decreto di espulsione, quale atto presupposto del trattenimento, nonostante la difesa avesse allegato circostanze che imponevano una verifica in tal senso.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luisa De Renzis, ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
4. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.
1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, articolato in due motivi che per la stretta interconnessione logica, possono essere trattati congiuntamente, è fondato.
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2.
Va preliminarmente ricordato che il trattenimento dello straniero che non possa essere coattivamente allontanato contestualmente all'espulsione, disposto ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura di privazione della libertà personale che impegna le garanzie di cui all'art. 13 Cost., legittimamente realizzabile soltanto alla presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e sotto l'egida di un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, [...], Rv. 287568 02) La motivazione del provvedimento giudiziale di convalida così come quella di proroga - deve, pertanto, riflettere mediante autonomo apprezzamento la specificità dei motivi addotti a sostegno del trattenimento e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1, n. 2967 del 24/1/2025, [...], Rv. 287362 03; Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/2/2019, Rv. 653101-01; Sez.
6-1 civ., n. 18748 del 23/9/2015, Rv. 636864-01). Questa Corte ha già chiarito che «In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento del giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 16444 del 28/04/2025, [...], Rv. 287890-01). Ancora, va ribadito che in materia sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, anche quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1 n.15759 del 22.4.2025, H., Rv. 287835).
3.
Nel caso di specie, il decreto di convalida emesso dal Giudice di pace è del tutto privo di motivazione sulla sussistenza delle condizioni legittimanti il trattenimento. In particolare, il provvedimento impugnato, nel limitarsi a dare atto della sussistenza delle condizioni richiamate dall'art. 14 d. Igs. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 13 della legge 189 del 2002, risulta del tutto privo di un iter logico argomentativo: il Giudice di pace si è infatti limitato a convalidare il trattenimento, mancando di confrontarsi con le eccezioni che erano state formulate dalla difesa (assenza pericolosità sociale, lungo radicamento territoriale, presenza di legami familiari stabili in Italia) e senza svolgere alcuna considerazione sui presupposti che il Questore aveva posto a fondamento del trattenimento.
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Ebbene, va ribadito che in sede di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero - il controllo demandato al giudice, compatibilmente con la ristrettezza dei tempi che segnano le varie scansioni procedurali, debba comunque essere compiuto in modo completo ed esaustivo, anche attraverso l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale, attinenti a provvedimenti presupposti incidenti, magari pure in via derivata, sul profilo della legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (Cass. civ. Sez. 1, 15/02/2025, n. 3843, Rv. 673844-02). In sede di convalida - così come di proroga dei trattenimenti occorre allora che venga posta in essere una verifica di tipo giurisdizionale particolarmente incisiva, che non può arrestarsi alla soglia della esistenza fisica del provvedimento di espulsione, dovendo essa involgere le ragioni poste a fondamento della scelta, operata dall'amministrazione, di optare per «quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione - l'accompagnamento alla frontiera che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento (Corte cost., sentenza n. 105 del 2001, par. 5). Il Giudice di Pace, in sede di convalida del trattenimento, ha quindi il potere - dovere di esercitare un sindacato, seppur incidentale, sulla legittimità del decreto di espulsione che ne costituisce l'atto presupposto, quantomeno sotto il profilo della sua "manifesta illegittimità" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 16496/2024; Cass. Civ., Sez. VI, Sent. n. 2826/2023). Il sindacato presuppone la verifica che l'autorità amministrativa abbia applicato le norme di legge in modo corretto, inclusa quella che impone una valutazione comparativa della situazione dello straniero, tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, della durata del suo soggiorno e del suo inserimento sociale (art. 13, comma 2 -bis, D.Lgs. 286 del 1998). Nel caso in esame, a fronte delle specifiche circostanze invocate dalla parte, il giudice della convalida ha omesso di verificare se il decreto prefettizio non fosse manifestamente illegittimo per omessa ponderazione di tali elementi. L'ordinanza impugnata tace completamente su questo punto, convalidando il trattenimento in modo automatico sulla base della mera esistenza del decreto prefettizio.
4. La decisione dev'essere, pertanto, annullata e detto annullamento, essendo ormai decorso il termine di quarantotto ore, dev'essere disposto senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi all'Autorità amministrativa per le determinazioni di competenza. Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato. Manda la cancelleria per l'immediata comunicazione al Questore di Siracusa. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Micaela Serena Curami, then
CORTE SUPREMA CALCAZIONE Prims Sele Depositate in
Roma,
Il Presidente
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