Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2003, n. 10458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10458 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA1.045 8 / 03 IN NOME DEL POPOLO TALIA Oggetto PROPRIETA SEZIONE SECONDA CIVILE (ALLONT A DIFESA/ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente - R.G.N. 14237/00 Consigliere Cron. 23328 Dott. Antonino ELEFANTE - - Rep. 2745 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud.31/01/03 - I Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP TE, elettivamente domiciliato in ROMA T PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI GIOIA, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO SANACORE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RAVA DELTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. 146, presso 10 studio dell'avvocato LUCIO VENETO NICASTRO, difeso dall'avvocato LEONARDO ORTELLI, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 185 avverso la sentenza n. 375/99 del Tribunale di COMO, " -1- depositata il 22/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato SANACORE ALDO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito 1'Avvocato ORTELLI LEONARDO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20/3/95 SI PP convenne in giudizio Delta AV, davanti al Pretore di Como (sez.dist.di Menaggio), per sentirla condannare al rilascio immediato di un terreno sito nel Comune di Cremia, contraddistinto al Catasto col numero di mappale 1516. A sostegno della domanda dedusse di avere acquistato il detto mappale, unitamente ad altri, da ON LA, in forza di atto pubblico del 4/6/79, nel quale parte venditrice aveva dichiarato che il terreno era detenuto in comodato, tacitamente rinnovato ogni anno;
che la AV, ripetutamente invitata a rilasciare il fondo, dopo avere promesso, tramite il marito, NI LU, di riconsegnarlo, non aveva ottemperato, ed anzi, con lettera a firma dell'avv.Ortelli del 5/2/93, aveva affermato di averlo usucapito, avendolo posseduto sin dal 1960. Costituitasi, la convenuta negò l'esistenza del comodato, sostenendo di possedere il fondo come proprietaria da oltre venti anni, avendo acquistato il mappale 1516, unitamente ad altri mappali, dai proprietari NI ZI con atto pubblico - 25/6/72 e che, soltanto per un errore materiale, commesso dal notaio nella redazione dell'atto di vendita, il mappale 1516 non figurava indicato nel rogito. Pertanto, chiese, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l'avvenuto acquisto a suo favore del mappale in questione per usucapione. All'esito dell'istruttoria, il Pretore, con sentenza 10/10/97, rigett a la riconvenzionale, e, in accoglimento della domanda attores, ordinò alla AV il rilascio del fondo. Plect La decisione fu riformata dal Tribunale di Como che, con sentenza 22/5/99, in accoglimento dell'appello proposto dalla AV, dichiarò a favore di costei l'avvenuto acquisto per usucapione del mappale 1516 ordinando al Conservatore di procedere alla trascrizione della sentenza. Contro la sentenza il PP ha proposto ricorso per quattro motivi. La AV ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denunciano violazione di legge I - (artt. 1158,1140 e 1141 c.c.) nonché vizi di motivazione in relazione agli artt 115, 116 e 132 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto il possesso della resistente esercitato uti dominus, anziché ے ہ a titolo di comodato, senza tenere conto che, sulla mancanza nella AV dell'animus possidendi, si era formato il giudicato interno. Inoltre, secondo il ricorrente, non era stato considerato che la deposizione del teste ZI, ritenuta dal giudice d'appello determinante ai fini dell'usucapione, era contrastata dalle risultanze dei titoli, nei quali il mappale figurava venduto al PP e dalla AV solo detenuto in comodato. Col secondo motivo si denunciano vizi di motivazione in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza escluso, per difetto di prova,l'esistenza del comodato, che, invece, risultava non solo dall'atto di vendita ON-PP, ma anche dal preliminare, di cui aveva riferito il teste Cola, ed era altresì confermata dalla promessa di restituzione del bene fatta al PP ) da NI LU, marito della AV, elementi, questi, che la sentenza aveva omesso di esaminare. Col terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 115, 116, 132 c.p.c. per avere il giudice d'appello riformato la sentenza di primo grado, che era fondata sull'esame dettagliato e comparativo delle prove testimoniali e delle altre risultanze probatorie, senza spiegare le ragioni per le quali riteneva di dissentire dal primo giudice. La sentenza, inoltre, secondo il ricorrente, ha erroneamente ritenuto attendibile soltanto il teste ZI (il quale aveva confermato la tesi dell'errore materiale commesso dal notaio al momento della redazione dell'atto di vendita del 1972, dichiarando che, in quell'occasione, era stato venduto alla AV anche il . mappale 1516), senza considerare che le sue dichiarazioni contrastavano con la realtà processuale, dalla quale emergeva che nello stesso giorno, davanti allo stesso notaio, il ZI ed il NI avevano rilasciato a tale GI procura speciale a vendere il mappale 1516, e che, proprio in forza di tale procura speciale, il GI, tre mesi dopo, aveva venduto il mappale al ON, ditalché, secondo il ricorrente, la contestualità dei due atti (recanti numeri consecutivi di repertorio) doveva indurre il giudicante a escludere la tesi dell'errore materiale, e ritenere provata la tesi del comodato. Col quarto motivo, infine, si denunciano ancora violazione di legge (artt. 1158, 1159 bis, 1140, 1141 c.c.) e vizi di motivazione in relazione agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per avere ritenuto provato non il comodato ma il possesso uti dominus della AV, senza 6 tenere conto di alcune circostanze dedotte dal ricorrente nella comparsa di costituzione in appello, che contrastavano con il possesso, quali l'anzidetta promessa di restituzione del bene, fatta al PP dal marito della AV, su cui aveva riferito il teste Pignetti, e la lettera a firma dell'avv.Ortelli, legale della AV, in cui la tesi dell'usucapione era basata su fatti diversi da quelli dedotti in giudizio dalla stessa parte. -II I motivi, che essendo strettamente connessi, e in parte anche ripetitivi, possono essere esaminati congiuntamente non ' meritano accoglimento. Anzitutto va escluso che sul punto relativo alla sussistenza dell'animus detinendi, si sia formato il giudicato, perché (con l'atto di appello) la AV aveva specificamente contestato A l'esistenza del comodato, ritenuta provata dal primo giudice, sostenendo, con precise deduzioni di fatto, di avere sempre posseduto il mappale quale proprietaria. Il primo motivo, quindi, nella sua prima parte, è infondato e va respinto. Anche i restanti rilievi vanno disattesi. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il giudice d'appello ha indicato le ragioni per le quali la relazione della AV con il fondo oggetto di causa doveva qualificarsi come possesso e non come detenzione. Si legge nella sentenza, sul punto non censurata, che la AV "era già nel possesso del bene" allorché, nel 1972, fu conclusa tra lei e i proprietari NI-ZI la vendita di vari mappali. Poiché la vendita aveva avuto per oggetto anche il mappale 1516, benché + non indicato nel rogito per un errore del notaio, il possesso della AV era "continuato” uti dominus. La sentenza ha anche spiegato perché, su tali circostanze, la deposizione del teste ZI, che le aveva riferite, doveva ritenersi attendibile, osservando che il teste aveva dichiarato un fatto che - avendo egli, successivamente alla vendita alla AV, alienato a terzi lo stesso mappale - poteva essergli pregiudizievole. La sentenza è adeguatamente motivata anche in ordine alla mancata prova del comodato. Il riferimento a tale comodato, contenuto nell'atto di vendita ON- PP, consisteva infatti in una dichiarazione unilaterale del ON, inopponibile alla AV, terza estranea al contratto. Lo stesso si dica per il riferimento contenuto nel preliminare (di cui la 2 sentenza non ha fatto menzione, ritenendolo ininfluente). Né poteva ritenersi determinante la promessa di restituzione del bene, fatta al PP dal marito della AV, trattandosi di un atto che, non costituendo esplicito riconoscimento dell'altrui diritto da parte del possessore, la sentenza bene ha ritenuto inidonee a interrompere i termini di prescrizione. I rilievi del ricorrente risultano, pertanto, infondati e, nella misura in cui sono volti a un riesame del merito della causa, inammissibili. Consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 31 gennaio L'estensore foram tell 10458 2003 Il presidente, VI IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO CANCELLI 2 LUG. 2003 Roma e IL CANCELLIERE C CORTE SUPREMA CASSAZIONE 121 fingus 2006 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 161, 77 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n.22012 versate apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Il Canceliere C CORTE Luist Godamof a T