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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 10355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10355 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: RA NT nato a [...] il [...] RA AI nato a [...] il [...] RA AL nato a [...] il [...] RA ES nato a [...] il [...] AL ER nata a [...] il [...] RA DO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore generale per l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni dei difensori per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con decreto in data 16/9/2022, ha annullato il provvedimento n. 105/2021 con il quale il TRIBUNALE di CATANZARO, il 15/7/2021, a seguito della proposta di applicazione della misura di prevenzione presentata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, ha disposto il sequestro dei beni di RA NT (nato a [...] il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10355 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 13/12/2022 10/1/1953), RA AI e di quelli a questi comunque riferibili anche se intestati a RA AL, RA DO, RA ES, RA IC e AL ER, intervenuti nella qualità di terzi interessati. 1. Avvero il decreto della Corte di Appello ha presentato ricorso il Procuratore Generale di Catanzaro che ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 27, D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, 2 L. 31/5/1956 n. 575 e 666 cod. proc. pen. Nel primo motivo il ricorrente rileva che la Corte territoriale non avrebbe dovuto emettere il decreto impugnato in quanto avverso il decreto emesso dal Tribunale non avrebbe potuto essere presentato appello poiché l'unico mezzo di controllo previsto per i provvedimenti in materia di sequestro è l'incidente di esecuzione, cioè l'opposizione, a decidere la quale era competente il Tribunale che aveva emesso il decreto. Ragione questa per la quale la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciarsi nella procedura di prevenzione pendente presso il Tribunale di Catanzaro. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 24, comma secondo, 27, comma sesto D.Lgs /9/2011 n. 159. Nel secondo motivo il ricorrente evidenzia che il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, aveva il potere di disporre il sequestro in quanto il fatto che fosse pendente una diversa proposta dei applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e che in questa il sequestro era divenuto inefficace per decorso del termine di anni uno e mesi sei dall'esecuzione della misura cautelare e il decreto di confisca, non impedirebbe al medesimo Tribunale di disporre un nuovo sequestro in una diversa procedura di prevenzione. 1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 22 D.l_gs. /9/2011 n. 159. Nel terzo motivo il ricorrente rileva che il provvedimento, emesso da un organo collegiale e non dal presidente, considerata la maggiore garanzia così assicurata alla difesa e, soprattutto, tenuto conto delle norme di legge e di consolidati principi giurisprudenziali in materia, non avrebbe dovuta essere oggetto di convalida. 2. In data 28 novembre 2022 è pervenuta la requisitoria scritta con la quale il Procuratore generale, Sost. Proc. dott. Andrea Vanegoni, rilevato che il primo motivo è infondato, chiede che siano accolti gli ulteriori motivi e che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. 3. In data 6 dicembre 2022 è pervenuta una memoria di replica della difesa dei terzi interessati QU CO, NI CO, CO CO e BE Carnovale, nella quale l'avv. Dalla Monica, convenuto con il Procuratore 2 generale che il primo motivo di ricorso è infondato e che, pertanto, il provvedimento del Tribunale era appellabile, chiede che il ricorso sia rigettato. 4. In data 7 dicembre 2021 è pervenuta una memoria di replica della difesa di ON CO e AI CO nella quale l'avv. Gannbardella, evidenziata l'esistenza della preclusione processuale determinata dal fatto che si pendente una precedente richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, chiede che il ricorso sia rigettato. Considerato in diritto Il ricorso, sovrapponibile a quello oggetto del ric. n. 31829/22 deciso da questo collegio nella medesima udienza del 13/12/2022, è infondato. 1. Al fine di risolvere le questioni poste dai motivi di ricorso è opportuno ricostruire lo svolgimento della vicenda processuale oggetto della misura di prevenzione così come questa risulta dagli atti a disposizione del collegio (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 in ordine al potere- dovere della Corte di esaminare gli atti processuali per risolvere le questioni processuali dedotte). 1.1. In data 9 febbraio 2018 il Tribunale di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, a seguito della proposta presentata dalla Procura della Repubblica nei medesimi termini di quella attuale, ha disposto il sequestro dei beni riferibili ad ON CO e AI CO, anche formalmente intestati ad altri familiari. 1.2. Con decreto emesso in data 15 ottobre 2018 lo stesso Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 24 codice antimafia, ha accolto la richiesta e disposto la confisca dei beni. 1.3. Il citato decreto con il quale è stata disposta la confisca è stato depositato il 31 maggio 2021. 1.4. In data 12 luglio 2021 il Tribunale di Catanzaro, constatato che il provvedimento di confisca era stato depositato oltre i termini di legge e in assenza di sospensioni, ha accolto la richiesta della difesa e, dichiarata la perdita di efficacia del sequestro, ha disposto la restituzione dei beni agli aventi diritto. 1.5. In data 14 luglio 2021 la Procura della Repubblica ha depositato una "proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e confisca" per ON CO e AI CO, chiedendo che venisse applicata nei confronti dei due prevenuti la misura della confisca "previo sequestro, anche anticipato in via d'urgenza ex art. 22 d.lgs 159/2011 e, in ogni caso, con provvedimento collegiale ex art. 20 del decreto predetto (che consente l'adozione della misura anche d'ufficio)". 3 1.6. Il 15 luglio 2021 il Tribunale di Catanzaro, ritenendo si fosse instaurato un nuovo procedimento, con provvedimento collegiale, ha accolto la proposta e ha disposto il sequestro. 1.7. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa di ON CO e AI CO e appello la difesa di QU CO, NI CO, CO CO (anche in qualità di genitore di AT CO) e BE Carnovale. 1.8. Il 24 giugno 2022, all'esito dell'udienza, il giudice d'appello ha accolto l'impugnazione e ha annullato il decreto del Tribunale con il provvedimento ora oggetto del ricorso. 2. Nel primo motivo l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 27, D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, 2 L. 31/5/1956 n. 575 e 666 cod. proc. pen. Nello specifico il ric:orrente rileva che la Corte territoriale non avrebbe dovuto emettere il decreto impugnato in quanto avverso il decreto emesso dal Tribunale non avrebbe potuto essere presentato appello poiché l'unico mezzo di controllo previsto per i provvedimenti in materia di sequestro sarebbe l'incidente di esecuzione, cioè l'opposizione, a decidere la quale sarebbe stato competente il Tribunale che aveva emesso il decreto. La doglianza è infondata. Avverso il decreto con il quale il Tribunale ha disposto il sequestro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, il mezzo di impugnazione previsto è il ricorso in appello. 2.1. L'art. 6 della L. 161/2017 ha parzialmente modificato l'art. 27 della D.Lgs 159/2011 prevedendo che siano appellabili anche i provvedimenti con cui viene applicato, negato o revocato il sequestro (cfr. Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, Rv. 283309 - 01; Sez. 2, n. 4729 del 16/01/2018, Parra, Rv. 272084 - 01). A fronte di tale intervento legislativo, pertanto, la giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, secondo la quale avverso i provvedimenti di sequestro è ammessa solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice con le forme dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez.2, n. 20237 del 26/4/2016, Lampada, 266892 - 01; Sez. 1, n. 43796 del 24/09/2015, Buccellato, Rv. 264755 - 01) deve ritenersi superata. Il sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniale ora stabilito dal combinato disposto degli artt. 10 e 27 del D.Lgs. n. 159 del 2011, infatti, prevede espressamente il ricorso in appello, anche nel merito, avverso i provvedimenti con i quali il Tribunale dispone: a) la confisca dei beni sequestrati;
b) l'applicazione del sequestro;
c) il diniego del sequestro;
d) la revoca del sequestro;
e) il rigetto della richiesta confisca anche qualora non sia stato 4 precedentemente disposto il sequestro;
f) la restituzione della cauzione;
e) la liberazione delle garanzie;
g) la confisca della cauzione;
h) l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia. 2.2. In tale rinnovato contesto l'incidente di esecuzione resta il mezzo di controllo esperibile solo avverso gli altri provvedimenti emessi nel corso del procedimento che, in assenza di specifica previsione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., non sono impugnabili. In tali situazioni, infatti, in virtù dello specifico rinvio contenuto nell'art. 7, comma 9 del D.Lgs 159/2011, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti che decidono in merito a istanze incidentali è l'opposizione con le forme dell'incidente di esecuzione ex art. 666 e seguenti cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 - 01). Rimedio questo, però, non esperibile nei confronti dell'eventuale rigetto dell'istanza di revoca del sequestro (cfr. in questo senso da ultimo Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, Rv. 283309 - 01 che ha ritenuto che la diversa e precedente conclusione sul punto debba essere rivista, proprio alla luce di una più attenta lettura della modifica al sistema delle impugnazioni apportata con l'art. 6 della L. 161/2017). 3. Nel secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 24, comma secondo, 27, comma sesto D.Lcis /9/2011 n. 159 evidenziando che il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, aveva il potere di disporre il sequestro. Il fatto che fosse pendente una diversa proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e che in questa il sequestro fosse divenuto inefficace per decorso del termine di anni uno e mesi sei tra l'esecuzione della misura cautelare e il provvedimento di confisca, infatti, non impedirebbe al medesimo Tribunale di disporre un nuovo sequestro in una diversa procedura di prevenzione. La doglianza è infondata. 3.1. Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale e recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di misure di prevenzione opera il principio di preclusione e non il divieto di "bis in idenn" per cui, ove siano emessi più provvedimenti non definitivi dello stesso tipo nei confronti di una medesima persona e sulla base dei medesimi elementi, il provvedimento pronunciato successivamente non può essere eseguito poiché il diritto di azione si è consumato con l'adozione di quello precedente (cfr. Sez. 6, n. 30167 del 07/07/2021, Chisei, Rv. 281839 - 01). Negli stessi termini, peraltro, si erano espresse anche le Sezioni Unite nella pronuncia pure citata dal ricorrente (Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 2001, Madonia, Rv. 217668 - 01). 5 In tale decisione, assunta in un quadro normativo di riferimento diverso da quello attuale, infatti, si era riconosciuta al provvedimento di prevenzione un'efficacia preclusiva rebus sic stantibus che può, appunto, essere superata solo in presenza di elementi nuovi e non certo con la semplice presentazione di una seconda proposta, tesa a far iscrivere un "nuovo" procedimento che, per la sovrapponibilità della domanda e degli elementi oggettivi e soggettivi posti a fondamento dello stesso, tale non è. Nessun rilievo, d'altro canto, assume la circostanza che il sequestro disposto nel procedimento instaurato con la prima richiesta abbia perso efficacia. Ciò in quanto, in una corretta prospettiva interpretativa, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca e, pertanto, la circostanza che la misura cautelare abbia perso efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento di prevenzione, né, tanto meno, impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca (in questi termini cfr. Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019, Strano, Rv. 277652 - 01). 3.2. Nel caso di specie il procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento di sequestro poi oggetto dell'appello e ora del ricorso è la mera riproduzione di quello precedente, tanto che dagli atti risulta che la stessa proposta fa riferimento alla precedente richiesta del 2018 e si riferisce ai medesimi beni, tranne uno, e agli stessi soggetti. Ragione questa per la quale, in conclusione, considerato che la prima proposta di applicazione della confisca, pure se il sequestro era divenuto inefficace, è stata accolta, il Tribunale, in pendenza del procedimento di prevenzione instaurato con la prima proposta, non avrebbe potuto emettere il secondo provvedimento di sequestro che è stato quindi correttamente annullato dalla Corte territoriale. 4. Nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 22 D.Lgs. 11/9/2011 n. 159 evidenziando che il provvedimento, emesso da un organo collegiale e non dal presidente, considerata la maggiore garanzia così assicurata alla difesa e, soprattutto, tenuto conto delle norme di legge e di consolidati principi giurisprudenziali in materia, non avrebbe dovuto comunque essere oggetto di convalida. Anche tale ultima doglianza, da ritenersi invero assorbita quanto ai beni sequestrati ad ON CO, è infondata riguardo al bene sequestrato a AI CO. La procedura seguita dal Tribunale, che ha disposto il sequestro d'urgenza con provvedimento collegiale e senza procedere alla convalida, è irregolare. 6 Come previsto dall'art. 22 D.Lgs 169/2011, infatti, il sequestro, in caso d'urgenza, può essere disposto dal presidente e deve essere convalidato entro il termine di trenta giorni e tale modo di procedere non può essere derogato facendo ricorso a quanto disposto dall'art. 20 D.Lgs 169/2011. Quanto previsto da tale ultima norma, infatti, che pure attribuisce il potere al Tribunale di ordinare d'ufficio il sequestro, si riferisce a una fase del procedimento nel quale questo risulta già instaurato e non durante una fase preliminare nella quale, pendente la sola proposta, non vi è stato ancora alcun contraddittorio sul punto, né l'udienza risulta fissata. Nei casi di urgenza, come quello di specie, nel quale il sequestro è stato disposto addirittura il giorno immediatamente successivo la presentazione della richiesta, pertanto, il provvedimento avrebbe potuto essere assunto dal presidente ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 159/2011 e avrebbe dovuto essere convalidato entro il termine di trenta giorni. Disciplina alla quale, evidentemente, non può sottrarsi il provvedimento erroneamente emesso dal collegio che, pertanto, in assenza di convalida, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 22 D.Lgs. 159/2011, ha perso efficacia, così come correttamente indicato dalla Corte territoriale,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2022 Il consigli estensore
lette le conclusioni del Procuratore generale per l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni dei difensori per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, con decreto in data 16/9/2022, ha annullato il provvedimento n. 105/2021 con il quale il TRIBUNALE di CATANZARO, il 15/7/2021, a seguito della proposta di applicazione della misura di prevenzione presentata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, ha disposto il sequestro dei beni di RA NT (nato a [...] il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10355 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 13/12/2022 10/1/1953), RA AI e di quelli a questi comunque riferibili anche se intestati a RA AL, RA DO, RA ES, RA IC e AL ER, intervenuti nella qualità di terzi interessati. 1. Avvero il decreto della Corte di Appello ha presentato ricorso il Procuratore Generale di Catanzaro che ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 27, D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, 2 L. 31/5/1956 n. 575 e 666 cod. proc. pen. Nel primo motivo il ricorrente rileva che la Corte territoriale non avrebbe dovuto emettere il decreto impugnato in quanto avverso il decreto emesso dal Tribunale non avrebbe potuto essere presentato appello poiché l'unico mezzo di controllo previsto per i provvedimenti in materia di sequestro è l'incidente di esecuzione, cioè l'opposizione, a decidere la quale era competente il Tribunale che aveva emesso il decreto. Ragione questa per la quale la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciarsi nella procedura di prevenzione pendente presso il Tribunale di Catanzaro. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 24, comma secondo, 27, comma sesto D.Lgs /9/2011 n. 159. Nel secondo motivo il ricorrente evidenzia che il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, aveva il potere di disporre il sequestro in quanto il fatto che fosse pendente una diversa proposta dei applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e che in questa il sequestro era divenuto inefficace per decorso del termine di anni uno e mesi sei dall'esecuzione della misura cautelare e il decreto di confisca, non impedirebbe al medesimo Tribunale di disporre un nuovo sequestro in una diversa procedura di prevenzione. 1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 22 D.l_gs. /9/2011 n. 159. Nel terzo motivo il ricorrente rileva che il provvedimento, emesso da un organo collegiale e non dal presidente, considerata la maggiore garanzia così assicurata alla difesa e, soprattutto, tenuto conto delle norme di legge e di consolidati principi giurisprudenziali in materia, non avrebbe dovuta essere oggetto di convalida. 2. In data 28 novembre 2022 è pervenuta la requisitoria scritta con la quale il Procuratore generale, Sost. Proc. dott. Andrea Vanegoni, rilevato che il primo motivo è infondato, chiede che siano accolti gli ulteriori motivi e che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. 3. In data 6 dicembre 2022 è pervenuta una memoria di replica della difesa dei terzi interessati QU CO, NI CO, CO CO e BE Carnovale, nella quale l'avv. Dalla Monica, convenuto con il Procuratore 2 generale che il primo motivo di ricorso è infondato e che, pertanto, il provvedimento del Tribunale era appellabile, chiede che il ricorso sia rigettato. 4. In data 7 dicembre 2021 è pervenuta una memoria di replica della difesa di ON CO e AI CO nella quale l'avv. Gannbardella, evidenziata l'esistenza della preclusione processuale determinata dal fatto che si pendente una precedente richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, chiede che il ricorso sia rigettato. Considerato in diritto Il ricorso, sovrapponibile a quello oggetto del ric. n. 31829/22 deciso da questo collegio nella medesima udienza del 13/12/2022, è infondato. 1. Al fine di risolvere le questioni poste dai motivi di ricorso è opportuno ricostruire lo svolgimento della vicenda processuale oggetto della misura di prevenzione così come questa risulta dagli atti a disposizione del collegio (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 in ordine al potere- dovere della Corte di esaminare gli atti processuali per risolvere le questioni processuali dedotte). 1.1. In data 9 febbraio 2018 il Tribunale di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, a seguito della proposta presentata dalla Procura della Repubblica nei medesimi termini di quella attuale, ha disposto il sequestro dei beni riferibili ad ON CO e AI CO, anche formalmente intestati ad altri familiari. 1.2. Con decreto emesso in data 15 ottobre 2018 lo stesso Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 24 codice antimafia, ha accolto la richiesta e disposto la confisca dei beni. 1.3. Il citato decreto con il quale è stata disposta la confisca è stato depositato il 31 maggio 2021. 1.4. In data 12 luglio 2021 il Tribunale di Catanzaro, constatato che il provvedimento di confisca era stato depositato oltre i termini di legge e in assenza di sospensioni, ha accolto la richiesta della difesa e, dichiarata la perdita di efficacia del sequestro, ha disposto la restituzione dei beni agli aventi diritto. 1.5. In data 14 luglio 2021 la Procura della Repubblica ha depositato una "proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e confisca" per ON CO e AI CO, chiedendo che venisse applicata nei confronti dei due prevenuti la misura della confisca "previo sequestro, anche anticipato in via d'urgenza ex art. 22 d.lgs 159/2011 e, in ogni caso, con provvedimento collegiale ex art. 20 del decreto predetto (che consente l'adozione della misura anche d'ufficio)". 3 1.6. Il 15 luglio 2021 il Tribunale di Catanzaro, ritenendo si fosse instaurato un nuovo procedimento, con provvedimento collegiale, ha accolto la proposta e ha disposto il sequestro. 1.7. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa di ON CO e AI CO e appello la difesa di QU CO, NI CO, CO CO (anche in qualità di genitore di AT CO) e BE Carnovale. 1.8. Il 24 giugno 2022, all'esito dell'udienza, il giudice d'appello ha accolto l'impugnazione e ha annullato il decreto del Tribunale con il provvedimento ora oggetto del ricorso. 2. Nel primo motivo l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 27, D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, 2 L. 31/5/1956 n. 575 e 666 cod. proc. pen. Nello specifico il ric:orrente rileva che la Corte territoriale non avrebbe dovuto emettere il decreto impugnato in quanto avverso il decreto emesso dal Tribunale non avrebbe potuto essere presentato appello poiché l'unico mezzo di controllo previsto per i provvedimenti in materia di sequestro sarebbe l'incidente di esecuzione, cioè l'opposizione, a decidere la quale sarebbe stato competente il Tribunale che aveva emesso il decreto. La doglianza è infondata. Avverso il decreto con il quale il Tribunale ha disposto il sequestro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, il mezzo di impugnazione previsto è il ricorso in appello. 2.1. L'art. 6 della L. 161/2017 ha parzialmente modificato l'art. 27 della D.Lgs 159/2011 prevedendo che siano appellabili anche i provvedimenti con cui viene applicato, negato o revocato il sequestro (cfr. Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, Rv. 283309 - 01; Sez. 2, n. 4729 del 16/01/2018, Parra, Rv. 272084 - 01). A fronte di tale intervento legislativo, pertanto, la giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, secondo la quale avverso i provvedimenti di sequestro è ammessa solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice con le forme dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez.2, n. 20237 del 26/4/2016, Lampada, 266892 - 01; Sez. 1, n. 43796 del 24/09/2015, Buccellato, Rv. 264755 - 01) deve ritenersi superata. Il sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniale ora stabilito dal combinato disposto degli artt. 10 e 27 del D.Lgs. n. 159 del 2011, infatti, prevede espressamente il ricorso in appello, anche nel merito, avverso i provvedimenti con i quali il Tribunale dispone: a) la confisca dei beni sequestrati;
b) l'applicazione del sequestro;
c) il diniego del sequestro;
d) la revoca del sequestro;
e) il rigetto della richiesta confisca anche qualora non sia stato 4 precedentemente disposto il sequestro;
f) la restituzione della cauzione;
e) la liberazione delle garanzie;
g) la confisca della cauzione;
h) l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia. 2.2. In tale rinnovato contesto l'incidente di esecuzione resta il mezzo di controllo esperibile solo avverso gli altri provvedimenti emessi nel corso del procedimento che, in assenza di specifica previsione, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., non sono impugnabili. In tali situazioni, infatti, in virtù dello specifico rinvio contenuto nell'art. 7, comma 9 del D.Lgs 159/2011, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti che decidono in merito a istanze incidentali è l'opposizione con le forme dell'incidente di esecuzione ex art. 666 e seguenti cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 - 01). Rimedio questo, però, non esperibile nei confronti dell'eventuale rigetto dell'istanza di revoca del sequestro (cfr. in questo senso da ultimo Sez. 1, n. 17489 del 14/01/2022, Mattucci, Rv. 283309 - 01 che ha ritenuto che la diversa e precedente conclusione sul punto debba essere rivista, proprio alla luce di una più attenta lettura della modifica al sistema delle impugnazioni apportata con l'art. 6 della L. 161/2017). 3. Nel secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 24, comma secondo, 27, comma sesto D.Lcis /9/2011 n. 159 evidenziando che il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, aveva il potere di disporre il sequestro. Il fatto che fosse pendente una diversa proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e che in questa il sequestro fosse divenuto inefficace per decorso del termine di anni uno e mesi sei tra l'esecuzione della misura cautelare e il provvedimento di confisca, infatti, non impedirebbe al medesimo Tribunale di disporre un nuovo sequestro in una diversa procedura di prevenzione. La doglianza è infondata. 3.1. Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale e recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di misure di prevenzione opera il principio di preclusione e non il divieto di "bis in idenn" per cui, ove siano emessi più provvedimenti non definitivi dello stesso tipo nei confronti di una medesima persona e sulla base dei medesimi elementi, il provvedimento pronunciato successivamente non può essere eseguito poiché il diritto di azione si è consumato con l'adozione di quello precedente (cfr. Sez. 6, n. 30167 del 07/07/2021, Chisei, Rv. 281839 - 01). Negli stessi termini, peraltro, si erano espresse anche le Sezioni Unite nella pronuncia pure citata dal ricorrente (Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 2001, Madonia, Rv. 217668 - 01). 5 In tale decisione, assunta in un quadro normativo di riferimento diverso da quello attuale, infatti, si era riconosciuta al provvedimento di prevenzione un'efficacia preclusiva rebus sic stantibus che può, appunto, essere superata solo in presenza di elementi nuovi e non certo con la semplice presentazione di una seconda proposta, tesa a far iscrivere un "nuovo" procedimento che, per la sovrapponibilità della domanda e degli elementi oggettivi e soggettivi posti a fondamento dello stesso, tale non è. Nessun rilievo, d'altro canto, assume la circostanza che il sequestro disposto nel procedimento instaurato con la prima richiesta abbia perso efficacia. Ciò in quanto, in una corretta prospettiva interpretativa, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca e, pertanto, la circostanza che la misura cautelare abbia perso efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento di prevenzione, né, tanto meno, impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca (in questi termini cfr. Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019, Strano, Rv. 277652 - 01). 3.2. Nel caso di specie il procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento di sequestro poi oggetto dell'appello e ora del ricorso è la mera riproduzione di quello precedente, tanto che dagli atti risulta che la stessa proposta fa riferimento alla precedente richiesta del 2018 e si riferisce ai medesimi beni, tranne uno, e agli stessi soggetti. Ragione questa per la quale, in conclusione, considerato che la prima proposta di applicazione della confisca, pure se il sequestro era divenuto inefficace, è stata accolta, il Tribunale, in pendenza del procedimento di prevenzione instaurato con la prima proposta, non avrebbe potuto emettere il secondo provvedimento di sequestro che è stato quindi correttamente annullato dalla Corte territoriale. 4. Nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 22 D.Lgs. 11/9/2011 n. 159 evidenziando che il provvedimento, emesso da un organo collegiale e non dal presidente, considerata la maggiore garanzia così assicurata alla difesa e, soprattutto, tenuto conto delle norme di legge e di consolidati principi giurisprudenziali in materia, non avrebbe dovuto comunque essere oggetto di convalida. Anche tale ultima doglianza, da ritenersi invero assorbita quanto ai beni sequestrati ad ON CO, è infondata riguardo al bene sequestrato a AI CO. La procedura seguita dal Tribunale, che ha disposto il sequestro d'urgenza con provvedimento collegiale e senza procedere alla convalida, è irregolare. 6 Come previsto dall'art. 22 D.Lgs 169/2011, infatti, il sequestro, in caso d'urgenza, può essere disposto dal presidente e deve essere convalidato entro il termine di trenta giorni e tale modo di procedere non può essere derogato facendo ricorso a quanto disposto dall'art. 20 D.Lgs 169/2011. Quanto previsto da tale ultima norma, infatti, che pure attribuisce il potere al Tribunale di ordinare d'ufficio il sequestro, si riferisce a una fase del procedimento nel quale questo risulta già instaurato e non durante una fase preliminare nella quale, pendente la sola proposta, non vi è stato ancora alcun contraddittorio sul punto, né l'udienza risulta fissata. Nei casi di urgenza, come quello di specie, nel quale il sequestro è stato disposto addirittura il giorno immediatamente successivo la presentazione della richiesta, pertanto, il provvedimento avrebbe potuto essere assunto dal presidente ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 159/2011 e avrebbe dovuto essere convalidato entro il termine di trenta giorni. Disciplina alla quale, evidentemente, non può sottrarsi il provvedimento erroneamente emesso dal collegio che, pertanto, in assenza di convalida, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 22 D.Lgs. 159/2011, ha perso efficacia, così come correttamente indicato dalla Corte territoriale,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2022 Il consigli estensore