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Sentenza 7 agosto 2023
Sentenza 7 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2023, n. 23992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23992 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10958/2021 R.G. proposto da RED SEA SPV S.R.L. E, PER ESSA, QUALE MANDATARIA DI PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via P. Paruta n. 24, presso lo studio dell’Avv. AS TT, dal quale, unitamente all’Avv. Patrizia Zingone, è rappresentato e difeso – ricorrente – contro OL GI, elettivamente domiciliato in Roma, via Mendola n. 32, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Pompeo Pinto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rita De Cata e Marcello De Cata – controricorrente – nonché contro ET RO PROCEDIMENTO DI LIBERAZIONE DELLE IPOTECHE Civile Sent. Sez. 3 Num. 23992 Anno 2023 Presidente: RUBINO LINA Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 07/08/2023 2 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. Raffaele Rossi – intimata – Avverso la sentenza n. 1384/2020 del TRIBUNALE DI BERGAMO, depositata il giorno 10 ottobre 2020. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 3 maggio 2023 Consigliere RAFFAELE ROSSI. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con atto pubblico del 5 febbraio 2015, OL TI alienò a GI LI, per il prezzo complessivo di euro 70.000, dei cespiti immobiliari, ubicati nel Comune di Nembro, sui quali in precedenza la venditrice aveva consentito l’iscrizione di ipoteca a favore del Credito Bergamasco S.p.a. (cui in seguito era succeduto, per effetto di plurime fusioni, il Banco BPM S.p.A.) a garanzia dell’adempimento di un mutuo erogato dall’istituto bancario a UR IS. 2. Con atto notificato il 21 marzo 2017, GI LI dichiarò a OL TI ed al Banco BPM S.p.A. di voler, ai sensi dell’art. 2890 cod. civ. e dell’art. 792 cod. proc. civ., liberare gli immobili compravenduti dalle ipoteche sugli stessi insistenti, offrendo di pagare, a tal fine ed ai sensi dell’art. 2889 cod. civ., il prezzo di acquisto (euro 70.000) maggiorato degli interessi legali. 3. Con ricorso al Presidente del Tribunale di Bergamo del 24 aprile 2017, il Banco BPM S.p.A., deducendo l’incongruità del prezzo offerto siccome non conforme al disposto dell’art. 2890, secondo comma, cod. civ., chiese al giudice la determinazione dell’effettivo valore degli immobili ex art. 568 cod. proc. civ., previa nomina di un esperto, nonché, all’esito, la assegnazione di un termine per l’eventuale formulazione di istanza di espropriazione ex art. 2891 cod. civ.. 3 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Determinate le modalità di deposito del prezzo offerto ed effettuato quest’ultimo dal LI, il Tribunale di Bergamo, all’esito di udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 14 settembre 2017, dato atto che l’istituto bancario non aveva richiesto l’espropriazione, rilevata comunque l’inosservanza delle condizioni stabilite dall’art. 2891 cod. civ. e ritenuto, per l’effetto, il valore del bene definitivamente fissato nel prezzo offerto dall’acquirente, dispose la cancellazione della iscrizione ipotecaria ed il pagamento al creditore Banco BPM S.p.A. della somma offerta e depositata. 4. La decisione in epigrafe ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi spiegata dal Banco BPM S.p.A. avverso detta ordinanza. Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale bergamasco ha ritenuto che l’art. 2890, secondo comma, cod. civ. (nella parte in cui prevede che in ogni caso il prezzo non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione) non «contiene alcuna diversa ed autonoma causa di inammissibilità della domanda per il caso di “non congruità” del prezzo» e che unico strumento previsto a disposizione del creditore è il «diritto di far vendere i beni secondo il procedimento delineato dall’art. 2891 cod. civ., da esercitarsi nel termine ivi fissato e secondo le modalità ivi previste», circostanza nella specie non verificatasi. 5. Tramite la mandataria Prelios Credit Solutions S.p.A. (a sua volta mandataria della Prelios Credit Servicing S.p.A.) ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, la Red Sea SPV s.r.l., cessionaria dei crediti del Banco BPM S.p.A.; resiste, con controricorso, GI LI;
non svolge difese in grado di legittimità OL TI. 6. Fissato per l’udienza pubblica del 3 maggio 2023, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore 4 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha depositato conclusioni scritte motivate. 8. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si assume, in estrema sintesi, che il giudice investito della istanza del terzo acquirente di liberazione del bene acquistato dalle ipoteche, è tenuto ad una valutazione della sussistenza delle condizioni per l’accoglimento di essa, tra le quali la congruità del prezzo, cioè a dire il fatto che la somma offerta non sia inferiore al valore stabilito come base degli incanti in caso di espropriazione forzata. Detta valutazione - si prosegue - va compiuta nel contraddittorio tra le parti, nella udienza ad hoc fissata ai sensi dell’art. 793 cod. proc. civ., attraverso l’ausilio di un esperto stimatore: determinato così il valore del bene, ove esso sia superiore al prezzo offerto, il terzo offerente può aumentare l’offerta ma, in caso contrario, la richiesta di liberazione va disattesa. Ha errato dunque la sentenza gravata - così conclude l’impugnante- nel ravvisare nell’istanza di espropriazione ex art. 2891 cod. civ. (la quale, peraltro, comporta l’obbligo per il creditore di offrire un aumento del decimo rispetto all’importo offerto dall’acquirente) l’unico strumento di tutela del creditore ipotecario a fronte di una istanza di liberazione per una somma non congrua. 2. Il secondo motivo censura, per violazione o falsa applicazione dell’art. 2891 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la dichiarazione di nullità del ricorso di Banco BPM S.p.A. siccome non contenente richiesta di espropriazione degli immobili oggetto di ipoteca, evincendosi invece - a dire dell’impugnante - la 5 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. Raffaele Rossi chiara volontà di «postergare ad un momento successivo l’esercizio del diritto disciplinato dal richiamato articolo, avendo rappresentato un problema di congruità del prezzo offerto dal terzo acquirente […] che imponeva una preventiva valutazione da parte del Tribunale». 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il potere di rappresentare la parte in giudizio, con le correlate facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di siffatto potere si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (così, sulle orme di Cass., Sez. U, 16/11/2009, n. 24179; Cass. 20/02/2013, n. 4248; Cass. 31/07/2015, n. 16274; Cass. 28/02/2019, n. 5925). In forza di detto principio, colui che proponga l’impugnazione di legittimità in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., i documenti che giustificano l’attribuzione in suo favore del potere rappresentativo sostanziale: in caso di omessa produzione ovvero di documentazione inidonea al fine, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ. (da ultimo, Cass. 18/01/2022, n. 1334; Cass. 27/02/2017, n. 4924). 3.1. Nella specie, la Prelios Credit Solutions S.p.A. (mandataria della Prelios Credit Servicing S.p.A., a sua volta mandataria della Red Sea SPV s.r.l., cessionaria in blocco dei crediti del Banco BPM S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione «in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Avv. BE ON, giusta procura 6 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. Raffaele Rossi conferita dal Dott. Stefano Montuschi, nella sua qualità di Consigliere della Prelios Credit Solutions S.p.A., con firma autenticata il 25/05/2020 dal notaio Pasquale Matarrese in Milano, rep. 142719, racc. 36506»; l’Avv. BE ON ha, in detta veste, nominato i difensori che hanno redatto il ricorso in esame. Detta procura (con sottoscrizione autenticata per notar Matarrese del 25 maggio 2020), allegata alla produzione del ricorrente, non conferisce tuttavia a BE ON alcun potere rappresentativo sostanziale della Prelios Credit Solutions S.p.A.. Con tale atto sono stati attribuiti a BE ON i poteri di seguito sintetizzati: comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria costituendosi in giudizio o effettuando impugnazioni;
sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria in ogni stato e grado del giudizio (con analitica menzione degli atti autorizzati); nominare, sostituire e revocare legali incaricati della difesa in giudizio;
eleggere domicili;
predisporre qualsiasi atto o lettera in relazione ai poteri di cui sopra;
fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell’incarico. Come appare evidente, la devoluzione di poteri concerne solo e soltanto attività da svolgersi in àmbito processuale o comunque relative a controversie instaurande o instaurate. Difetta dunque in capo a BE ON il potere di rappresentare la Prelios Credit Solutions S.p.A. in questa sede: e tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nemmeno essendo praticabili meccanismi di sanatoria del vizio nell’àmbito del giudizio di legittimità, nel quale non è applicabile l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 22/12/2021, n. 41205; Cass. 06/10/2016, n. 20016). 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 6. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - 7 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. Raffaele Rossi ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
non svolge difese in grado di legittimità OL TI. 6. Fissato per l’udienza pubblica del 3 maggio 2023, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore 4 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha depositato conclusioni scritte motivate. 8. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si assume, in estrema sintesi, che il giudice investito della istanza del terzo acquirente di liberazione del bene acquistato dalle ipoteche, è tenuto ad una valutazione della sussistenza delle condizioni per l’accoglimento di essa, tra le quali la congruità del prezzo, cioè a dire il fatto che la somma offerta non sia inferiore al valore stabilito come base degli incanti in caso di espropriazione forzata. Detta valutazione - si prosegue - va compiuta nel contraddittorio tra le parti, nella udienza ad hoc fissata ai sensi dell’art. 793 cod. proc. civ., attraverso l’ausilio di un esperto stimatore: determinato così il valore del bene, ove esso sia superiore al prezzo offerto, il terzo offerente può aumentare l’offerta ma, in caso contrario, la richiesta di liberazione va disattesa. Ha errato dunque la sentenza gravata - così conclude l’impugnante- nel ravvisare nell’istanza di espropriazione ex art. 2891 cod. civ. (la quale, peraltro, comporta l’obbligo per il creditore di offrire un aumento del decimo rispetto all’importo offerto dall’acquirente) l’unico strumento di tutela del creditore ipotecario a fronte di una istanza di liberazione per una somma non congrua. 2. Il secondo motivo censura, per violazione o falsa applicazione dell’art. 2891 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la dichiarazione di nullità del ricorso di Banco BPM S.p.A. siccome non contenente richiesta di espropriazione degli immobili oggetto di ipoteca, evincendosi invece - a dire dell’impugnante - la 5 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. Raffaele Rossi chiara volontà di «postergare ad un momento successivo l’esercizio del diritto disciplinato dal richiamato articolo, avendo rappresentato un problema di congruità del prezzo offerto dal terzo acquirente […] che imponeva una preventiva valutazione da parte del Tribunale». 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il potere di rappresentare la parte in giudizio, con le correlate facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di siffatto potere si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (così, sulle orme di Cass., Sez. U, 16/11/2009, n. 24179; Cass. 20/02/2013, n. 4248; Cass. 31/07/2015, n. 16274; Cass. 28/02/2019, n. 5925). In forza di detto principio, colui che proponga l’impugnazione di legittimità in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., i documenti che giustificano l’attribuzione in suo favore del potere rappresentativo sostanziale: in caso di omessa produzione ovvero di documentazione inidonea al fine, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ. (da ultimo, Cass. 18/01/2022, n. 1334; Cass. 27/02/2017, n. 4924). 3.1. Nella specie, la Prelios Credit Solutions S.p.A. (mandataria della Prelios Credit Servicing S.p.A., a sua volta mandataria della Red Sea SPV s.r.l., cessionaria in blocco dei crediti del Banco BPM S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione «in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Avv. BE ON, giusta procura 6 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. Raffaele Rossi conferita dal Dott. Stefano Montuschi, nella sua qualità di Consigliere della Prelios Credit Solutions S.p.A., con firma autenticata il 25/05/2020 dal notaio Pasquale Matarrese in Milano, rep. 142719, racc. 36506»; l’Avv. BE ON ha, in detta veste, nominato i difensori che hanno redatto il ricorso in esame. Detta procura (con sottoscrizione autenticata per notar Matarrese del 25 maggio 2020), allegata alla produzione del ricorrente, non conferisce tuttavia a BE ON alcun potere rappresentativo sostanziale della Prelios Credit Solutions S.p.A.. Con tale atto sono stati attribuiti a BE ON i poteri di seguito sintetizzati: comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria costituendosi in giudizio o effettuando impugnazioni;
sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria in ogni stato e grado del giudizio (con analitica menzione degli atti autorizzati); nominare, sostituire e revocare legali incaricati della difesa in giudizio;
eleggere domicili;
predisporre qualsiasi atto o lettera in relazione ai poteri di cui sopra;
fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell’incarico. Come appare evidente, la devoluzione di poteri concerne solo e soltanto attività da svolgersi in àmbito processuale o comunque relative a controversie instaurande o instaurate. Difetta dunque in capo a BE ON il potere di rappresentare la Prelios Credit Solutions S.p.A. in questa sede: e tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nemmeno essendo praticabili meccanismi di sanatoria del vizio nell’àmbito del giudizio di legittimità, nel quale non è applicabile l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 22/12/2021, n. 41205; Cass. 06/10/2016, n. 20016). 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 6. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - 7 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. Raffaele Rossi ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione