Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10265 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
LA CORTE1 0 2 65/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SPESE GIUDIZIALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 14214/00 Cron.22835 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Rel. Consigliere Rep. 2723 Dott. Carlo CIOFFI - - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud.19/03/03 Consigliere Dott. Emilio MALPICA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QU, MB CO, MB domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, elettivamente presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANTONUCCIO, che li difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SILVESTRI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MB OT in proprio e quale procuratrice di MB LE, ME, IN, RI, EROS, ARMANDO, ELFO, LIVIO;
- intimata 2003 avverso la sentenza n. 467/00 della Corte d'Appello di 468 -1- BOLOGNA, depositata il 18/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato ANTONUCCIO Giuseppe per delega depositata in udienza, difensoredell'Avv. SILVESTRI del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bolo- gna, nel confermare quanto deciso dal Tribunale di tale città, che aveva ri- gettato la domanda proposta da LD NI e dai suoi figli minori nei confronti IL e SC NI con cui era stata ad esso chie- sto di dichiarare la falsità del testamento olografo di TO NI, ha, riformando sul punto la sentenza di primo grado, che aveva condannato i soccombenti alle spese, compensato queste ultime, quelle del primo grado, in considerazione della qualità delle parti e delle ragioni che avevano in- dotto gli attori a instaurare il giudizio;
ed ha altresì compensato quelle del secondo grado, ritenendo sussistere giusti motivi. IL e SC NI hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, per un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del loro ricorso IL e SC Tam- burini sostengono che le ragioni (innanzi riferite) per cui la Corte d'appello di Bologna ha compensato le spese di lite sono illogiche e incomprensibili. I ricorrenti affermano in particolare che la motivazione della sentenza impugnata è carente perché non specifica quali sono le ragioni, ri- tenute meritevoli di considerazione, che hanno indotto gli attori ad instaura- re il giudizio;
che il rapporto di parentela esistente tra le parti avrebbe do- vuto indurre gli attori a non instauralo;
e che in realtà l'unico e poco com- 3 medevole obiettivo da essi perseguito è stato soltanto quello di appropriarsi di una parte dei beni ereditari che ad essi non spettano. La censura è infondata. La motivazione della statuizione censurata non è carente, perché la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito, è rimessa al suo prudente ap- prezzamento, ed è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, soggia- cendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od er- ronei (vedi in particolare, tra le tante, da ultimo la sentenza di questa Corte, sez. III, 11 febbraio 2002, n. 1898). I motivi enunciati nella specie non sono poi, in astratto, illogici od erronei;
non lo è quello della qualità delle parti e del rapporto di paren- tela tra esse intercorrente, al quale questa stessa Corte non ha mancato di far ricorso per compensare le spese di lite (vedi le sentenze n. 7807 del 1986 e n. 7953 del 1990), perché una pronunzia che sottolinea l'esistenza di tale rapporto ben può in qualche modo stemperare l'acrimonia che non di rado caratterizza il loro atteggiamento processuale, ed indurle a superarla;
e non lo è neppure, all'evidenza, l'intento da esse perseguito. Stabilire poi se in concreto esistano ragioni, come quelle cui si è fatto cenno, che giustificano la compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, è questione di fatto, che spetta soltanto al giudice del merito ri- solvere, ed in modo affatto discrezionale, come si è accennato. Nulla sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 4
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 19 marzo 2003 Il presidente (Franco Pontorier L'estensore Carlo Cioff) ven th DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 UTU. 2003 IL CANCELLIERE Maria DI Nuzzo Manie Di Nuoro IL CANCELLIERE Oggi бито 456 30 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al 2228.. versate 15.GEN.2013. IL FUNZIONARIO