Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10180 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A A L R T L E S 1 0180 0 1 I B G E . R PUBBLICA ITALIANA . N T A 7 R D 6 A ' 9 L E 1 L T ! E N S D E N CORT SUPREMA DI CASSAZIONE S E E Oggetto S " I SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRA TIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19960/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Consigliere Cron. 32730 Dott. Mario Rosario MORELLI ADAMO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario FORTE Consigliere Ud. 03/05/2001 Dott. Fabrizio ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ON AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUSEBIO CHINI 66, presso l'avvocato RUBINO ADELE, rappresentato e difeso dall'avvocato RUBINO GIROLAMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
1171 - controricorrenti 1 avversO la sentenza n. 96/98 del RE di AGRIGENTO, depositata il 03/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 17.05.1996 i C.C. della stazione di Monta- perto (AG) sequestravano l'autocarro FIAT OM 625 tg. AG 246122 di proprietà di NA LZ, in quanto privo di copertura assicurativa. Il processo verbale elevato dai militari procedenti veniva impugnato dal LZ avanti al Prefetto di Agrigento che, al termine del relativo procedimento am- ministrativo respingeva l'impugnazione ed emetteva or- dinanza ingiunzione con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di £ 2.002.500 e disposta la confisca dell'autocarro. Avverso l'ordinanza ingiunzione proponeva opposi- zione il LZ al RE di Agrigento che con sen- tenza in data 2.7.1998 respingeva il ricorso, condan- nando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio. Per la cassazione della sentenza del RE propo- 2 ne ricorso, fondato su due motivi NA LZ. Resistono con controricorso il Ministro dell'Inter- no ed il Prefetto di Agrigento. Motivi della decisione Con il primo motivo, articolato in tre censure il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del- l'art. 112 c.p.c., per violazione del principio di cor- rispondenza fra il chiesto ed il pronunziato in rela- zione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Rileva con la prima censura che il RE ha omes- di pronunziarsi sull'eccezione sollevata nel giudi- SO zio di merito e relativa alla nullità della notifica del processo verbale di sequestro, effettuata a persona diversa dall'interessato ed in luogo diverso dal domi- cilio dello stesso. Con la seconda censura assume il ricorrente che il RE non ha preso in considerazione neppure l' ulte- riore eccezione relativa alla violazione dell'art. 19 L. 689/81. Il giudice di merito infatti non si è pronunziato sulla violazione dell'art. 19, su indicato, consumata dal Prefetto per non essersi a sua volta pronunziato nel termine di dieci giorni sull'opposizione avverso il provvedimento di sequestro. Termine non rispettato dall'organo amministrativo 3 talchè l'opposizione si doveva considerare accolta. Infine con la terza censura deduce il LZ che il primo giudice ha omesso di pronunziarsi anche in or- dine all'eccepita violazione dell'art. 201 c.d.s., per non essere stato notificato ad esso ricorrente il ver- bale contenente i motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata della contravvenzione. Rileva il ricorrente che le omessa pronunzia da parte del RE, in ordine ai motivi su indicati, in- cide senza possibilità di dubbio sulla validità e sulla stessa fondatezza della sentenza, posto che l'esame dei motivi in questione avrebbe portato necessariamente al- l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Con il secondo motivo censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della L. 681/1989 e della L. 990/1969. Lamenta che erroneamente il RE ha ritenuto che l'autocarro si trovasse in sosta su un'area pubblica o aperta al pubblico e non su un terreno privato, come era risultato sulla base della deposizione del teste addotto da esso ricorrente, non contraddetta da testi di parte avversa, mai escussi. Inopinatamente il giudice di merito ha deciso di- versamente ritenendo esistente un fatto inesistente e comunque non provato. 4 www. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il con- troricorso proposto dal Ministro dell'Interno, posto che come più volte precisato da questa Corte suprema unico legittimato, nella soggetta materia è il Prefet- to. ex plurimis Cass. civ. sez. I, 9.2.1999 n 1091 ) Passando quindi all'esame del contenuto del ricorso si osserva in relazione al primo motivo, prima e secon- da censura, che il RE ha premesso che il giudizio incardinato avanti a lui aveva ad oggetto l'opposizione avversO l'ordinanza ingiunzione, notificata in data 28.1.1997, con la quale si era ingiunto al LZ di pagare la somma di £ 2.002.500 ed era stata disposta la LL n confisca del mezzo e non anche la legittimità del se- questro, disposto con provvedimento in data 17.5.1996. Tale statuizione che costituisce la ragione fondan- te dell'omesso esame delle censure proposte nel giudi- zio di merito e riproposte nel giudizio di legittimità, non è stata impugnata dal LZ talchè le doglianze testè riassunte vanno dichiarate inammissibili. Riguardo alla terza censura si osserva che effetti- vamente il RE ha omesso di esaminare is motivos proposta con il ricorso introduttivo del giudizio che atteneva non già alla legittimità del sequestro ma alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa, secondo la tesi del ricorrente, senza che gli fosse stata in 5 precedenza notificato il verbale contenente gli estremi dell'infrazione ed i motivi che avevan o impedito ai C.C. di contestare l'infrazione medesima. La terza censura va quindi accolta l'impugnata sen- tenza va cassata sul punto con rinvio al Tribunale di Agrigento in composizione monocratica per l'esame del- 1'indicata censura. Tenuto conto delle argomentazioni fin qui svolte il secondo motivo va dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità vanno riserva- te al giudice di rinvio.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sen- tenza in relazione al punto accolto e rinvia al Tribu- nale di Agrigento, in composizione monocratica, anche per le spese del giudizio di cassazione. A L E L N Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- E " O I 7 D 1 Z 3 9 A . . R la prima sezione civile, in data 3.maggio.2001 T N T R S I 7 A ' 6 G 9 L E 1 L Il Consigliere estensore Il Presidente R - E 5 - D A 3 I D S E Vincenzo Baldassarre Mario Adamo E N G T E G King Balda Mazi Ma N S E E L I S A E " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria -261U IL CANCELLIERE 6