CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1181/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 956/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98073 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035796372000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035796372000 TARI 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035796372000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035796372000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035796372000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 920/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1: annullare la cartella impugnata, von vittoria di spese, diritti ed onorari, e distrazione a favore del difensore. Avv. Difensore_1
AdER: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, con vittoria di spese, competenze e onorari.
ATO: 1) dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato;
2) statuire la legittimità della richiesta di pagamento confermando la cartella opposta. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore della procuratrice che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione alla cartella di pagamento 295 2024 00357963 72, consegnata il 22 gennaio 2025, per complessivi 2.141,88 euro di cui 288,00 a titolo di TARI 2008, 426,00 TARI 2009,
266,00 TARI 2010, 407,00 TARI 2011, 193,00 TARI 2012, 474,00 per sanzioni e 82,00 per interessi.
Resistendo AdER, con ordinanza del 10 ottobre 2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ATO Me1 S.p.A. in liquidazione, titolare del credito. ATO si è costituita in esito alla chiamata in causa.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1 ha lamentato la mancata notifica di alcun avviso di accertamento relativo alle imposte in esame, denunciando pertanto sia la nullità del procedimento riscossivo sia la prescrizione quinquennale sia la decadenza dai termini per l'iscrizione a ruolo. AdER ha correttamente ribattuto di non potere nulla dire in ordine ad atti che siano stati posti in essere prima dell'iscrizione a ruolo.
ATO ha invece prodotto sia la prova della notifica delle fatture relative ad alcune annate sia soprattutto, con riguardo a tutte le annate oggetto di lite, l'intimazione 263507 del 29 luglio 2019, notificata a mani del contribuente il 23 settembre 2019. Tenuto conto della sospensione Covid, nessuna delle poste è prescritta e gli eventuali vizi anteriori alla notifica dell'intimazione 263507 avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando tempestivamente quest'ultima.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate al minimo tariffario (data la semplicità della controversia) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare le spese di lite alle convenute, liquidate per ciascuna in 1.065,00 euro oltre accessori di legge. Dispone la distrazione, quanto alla posizione di ATO ME1, alla procuratrice antistataria avv. Difensore_3.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 956/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98073 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035796372000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035796372000 TARI 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035796372000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035796372000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035796372000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 920/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1: annullare la cartella impugnata, von vittoria di spese, diritti ed onorari, e distrazione a favore del difensore. Avv. Difensore_1
AdER: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, con vittoria di spese, competenze e onorari.
ATO: 1) dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato;
2) statuire la legittimità della richiesta di pagamento confermando la cartella opposta. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore della procuratrice che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione alla cartella di pagamento 295 2024 00357963 72, consegnata il 22 gennaio 2025, per complessivi 2.141,88 euro di cui 288,00 a titolo di TARI 2008, 426,00 TARI 2009,
266,00 TARI 2010, 407,00 TARI 2011, 193,00 TARI 2012, 474,00 per sanzioni e 82,00 per interessi.
Resistendo AdER, con ordinanza del 10 ottobre 2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ATO Me1 S.p.A. in liquidazione, titolare del credito. ATO si è costituita in esito alla chiamata in causa.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1 ha lamentato la mancata notifica di alcun avviso di accertamento relativo alle imposte in esame, denunciando pertanto sia la nullità del procedimento riscossivo sia la prescrizione quinquennale sia la decadenza dai termini per l'iscrizione a ruolo. AdER ha correttamente ribattuto di non potere nulla dire in ordine ad atti che siano stati posti in essere prima dell'iscrizione a ruolo.
ATO ha invece prodotto sia la prova della notifica delle fatture relative ad alcune annate sia soprattutto, con riguardo a tutte le annate oggetto di lite, l'intimazione 263507 del 29 luglio 2019, notificata a mani del contribuente il 23 settembre 2019. Tenuto conto della sospensione Covid, nessuna delle poste è prescritta e gli eventuali vizi anteriori alla notifica dell'intimazione 263507 avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando tempestivamente quest'ultima.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate al minimo tariffario (data la semplicità della controversia) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna l'opponente a rimborsare le spese di lite alle convenute, liquidate per ciascuna in 1.065,00 euro oltre accessori di legge. Dispone la distrazione, quanto alla posizione di ATO ME1, alla procuratrice antistataria avv. Difensore_3.