Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 1
Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall'art. 144, lett d), cod. proc. pen., a prestare l'ufficio di interprete nei confronti di chi, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia provveduto a tradurre e a trascrivere, con incarico peritale, il contenuto di intercettazioni telefoniche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2000, n. 6303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6303 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
TT. VITO LA GIOIA Presidente del 22/11/2000
1. TT. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2. TT. STEFANO CAMPO " N. 6702
3. TT. ANGELO VANCHERI " REGISTRO GENERALE
4. TT. ENRICO DELEHAYE " N. 23391/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza, sollevato con ordinanza dell'8.5.2000 dal GUP DEL TRIBUNALE DI BRESCIAnei confronti del TRIBUNALE DI BERGAMO nel procedimento penale a carico di:
HE NG ed altri sentita la relazione fatta dal Consigliere TT. ANGELO VANCHERI;
sentite le conclusioni del P.M., Dr. FRANCESCO COSENTINO, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bergamo, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 3.4.2000 il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, nel corso del giudizio a carico di HE NG ed altri, cittadini della Repubblica popolare cinese, imputati di sequestro di persona a scopo di estorsione ed altro, dichiarava la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, emesso il 29.11.1999 dal GUP del Tribunale di Brescia, rilevando che all'udienza preliminare era stata nominata interprete la TT. WA GP, nonostante nei riguardi della stessa sussistesse una causa di incompatibilità, per avere la stessa in precedenza svolto le funzioni di traduttrice e trascrittrice di intercettazioni telefoniche effettuate nel medesimo procedimento.
Osservava il tribunale suddetto che il richiamo, contenuto nel comma 7 dell'art. 268 c.p.p., alle forme, ai modi e alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie, rendesse nella specie applicabile la norma di cui all'art. 144 lett. d) stesso codice, che prevede una causa di incompatibilità a ricoprire l'incarico di interprete per chi abbia svolto l'incarico di perito o consulente tecnico. Il GUP del tribunale di Brescia, con ordinanza dell'8.5.2000, sollevava conflitto di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte, sul rilievo che l'ordinanza andava qualificata come provvedimento abnorme, dato che il richiamo contenuto nel settimo comma del citato art. 268 andava inteso come fatto "quoad modum" e non "quoad substantiam", atteso che l'attività di traduzione delle intercettazioni doveva considerarsi come attività meramente materiale, non richiedente specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato che il conflitto, in quanto rientrante fra i "casi analoghi" di cui al secondo comma dell'art. 28 c.p.p., è ammissibile, essendo da esso derivata una stasi del processo.
Va poi rilevato che l'ordinanza con la quale in sede dibattimentale il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la nullità della nomina ad interprete della TT. WA GP, disposta dal GUP del Tribunale di Brescia, e degli atti consequenziali, fra cui il decreto che aveva disposto il giudizio, è tutt'altro che un provvedimento abnorme, come si assume da parte del giudice che ha sollevato il conflitto, in quanto lo stesso rientrava indubitabilmente fra i poteri del giudice del dibattimento a norma del primo comma dell'art. 491 c.p.p. e, comunque, esso non appare viziato da errata interpretazione di norme processuali.
Risulta, invero, che, ancor prima che la TT. SH fosse nominata interprete, era stata disposta una vera e propria perizia onde procedere alla trascrizione e alla traduzione delle intercettazioni telefoniche e che, al fine di procedere alle operazioni di cui sopra, la medesima era stata nominata "perito" e non semplice traduttrice.
Conseguentemente - a prescindere dalla considerazione che il richiamo, operato dalla norma di cui al settimo comma dell'art. 268 c.p.p., alle "forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie" estende chiaramente alle attività di trascrizione integrale delle registrazioni le norme di garanzia previste per le perizie, ivi comprese quelle contenute nell'art. 144 stesso codice - nella specie la pregressa nomina come perito della TT. GP costituiva una evidente causa di incompatibilità della medesima a svolgere anche il ruolo di interprete, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla lett. d) del citato art. 144. E, poiché tale causa di incompatibilità è espressamente prevista "a pena di nullità" e tale vizio è stato tempestivamente rilevato ed eccepito dalla difesa all'udienza preliminare del 10.11.1999 (e non 9.11.1999, come erroneamente riportato nell'ordinanza 3.4.2000 del Tribunale di Bergamo), la declaratoria di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, come conseguenza della nullità della nomina ad interprete della GP, appare ineccepibile, in quanto pronunciata nel pieno rispetto delle norme sopra richiamate. Alla luce delle considerazioni che precedono, il conflitto va quindi risolto, dichiarando la competenza del GUP del Tribunale di Brescia, cui gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del GUP del Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001