Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12533 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
RE PUBBLICA 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8 6 . BO N , E 1 E ITALIANA 8 N 9 ZIO nale -1 A 1 e ISTR -1 p a 4 EG m 2 R siste ORTE SUPREMA L12 533 03 DA L al 3 2 he ific * od ашки Va m SEZIONE PRIMA O VIL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22785/00 Presidente SAGGIO Dott. Antonio Consigliere CELENTANO Dott. Walter Cron. 26415 Dott. Renato RORDORF Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Rep. Ud. 06/03/03 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CO IN, elettivamente domiciliata in Roma Ca presso la cancelleria della Corte di Cassazione con che la rappresenta l'avv. Sebastiano Cocuzza di Catania ricorrente - e difende giusta delega in atti;
contro
Comune di Catania in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 1, presso l'avv. Simona Napolitani con l'avv. Giovanna Muscaglione di Catania che lo rappresenta e difende - controricorrentegiusta delega in atti;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 1256 del 7.9.2000. : 569 3 200 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.3.03 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 21.2.2000 Di ES IN proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione al CdS del 27.11.97, consegnatole a mezzo di una Agenzia Recapiti il 9.3.1998 ad istanza del Comune di Catania, deducendone la nullità della notificazione secondo quanto statuito dalla sentenza 346/98 della Corte Costituzionale. L'adito DP, rilevato che l'opposizione era stata proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale, che pertanto la pretesa nullità non era stata eccepita nei termini di legge e che la successiva notifica 31.1.2000 aveva interrotto la prescrizione, con sentenza 7.9.2000 dichiarava inammissibile l'opposizione e la rigettava. Per la cassazione di tale sentenza la Di ES ha proposto ricorso deducendo l'erroneità della decisione per la radicale nullità della prima notifica, effettuata a mezzo di una agenzia di recapiti espressi e quindi in difformità dalla statuizione della Corte Costituzionale, ed a nulla rilevando la seconda recente 2 notifica (anch'essa realizzata nella indicata inammissibile forma). Il Comune di Catania nel controricorso ha rilevato: che l'utilizzazione dell'agenzia concessionaria era consentita dagli artt. 12 e 29 del DPR 156/73, che pertanto i suoi dipendenti avevano gli stessi poteri degli addetti ai servizi postali (essendo pervero anche le Poste Italiane società concessionaria del servizio) e che, infine, la ricorrente aveva ricevuto il verbale e si era difesa nel merito. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio che la censura proposta dalla Di 49 ES al di là della non pertinente invocazione a sentenza 346/98 della Corte sostegno della Costituzionale sia certamente fondata, là dove deduce insanabile nullità di una la radicale ed "notificazione" effettuata dal dipendente di una privata concessionaria, in nessun modo società abilitato allo svolgimento delle complesse attività del procedimento notificatorio. Questa Corte ha invero ripetutamente affermato Me, con riguardo alla notificazione a mezzo posta degli estremi Joke dell'infrazione amministrativa, le complesse formalità 1 dirette a garantire il previste dalla legge 890/82 dell'atto da parte del risultato del ricevimento destinatario e la certezza dell'esito del procedimento di notificazione costituiscono una attribuzione esclusiva degli "uffici postali" e degli agenti ed impiegati addetti ai relativi adempimenti:e tali formalità non possono formare oggetto di concessione ai privati ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 156/73. Ne deriva notificazione degli estremi della violazioneche la affidata dall'ente cui appartiene l'agente accertatore ancorchè ad una agenzia privata di recapiti, 29, deve autorizzata a norma del richiamato art. considerarsi giuridicamente inesistente con la conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la + somma dovuta per la violazione, ai sensi dell'art. 14 Con u.c. L. 689/81 (Cass. 8079/96 e 2989/02 adde Cass. 14314/99 e 564/94). Dalla applicazione del richiamato, condivisibile, principio di diritto discende quindi che: • la "notificazione" 9.3.98 del verbale di contravvenzione al CdS, eseguita da personale della Agenzia Recapiti Ventura, concessionaria, essendo stata effettuata da addetto privo della veste indicata all'art. 12 del DPR 156/73, deve considerarsi radicalmente inesistente;
a nulla rileva il fatto che la Di ES abbia ricevuto il verbale in tal guisa comunicatole od 4 deduzioni di merito, non essendo formulatoabbia sanatoria per raggiungimento dello configurabile scopo nel caso di atto radicalmente inesistente;
altrettanto irrilevante è che nuova "notificazione" sia stata effettuata il 31.1.2000, questa potendo valere ad interrompere una prescrizione in atto ma non ad attribuire efficacia postuma ad una afferente obbligazione sanzionatoria contestazione estinta;
a fronte di una notificazione inesistente ben poteva la destinataria proporre la sua eccezione di inesistenza senza l'osservanza del termine oppositivo E di legge. Da quanto sin qui esposto discende la commissione della ل denunziata violazione di diritto da parte del DP (che, ك si rammenti, era astretto all'osservanza delle norme di diritto, essendo stata esclusa in subiecta materia l'applicazione dell'art. 113 C. 2 c.p.c. dall'art. 23 L. 689/81 come modif. dall'art. 99 del D.Leg. 507/99) e la cassazione della sentenza da tal vizio di error in judicando affetta. Trattandosi, quindi, di una questione la cui decisione non implica alcun accertamento né alcuna valutazione dei fatti, ben può questa Corte pronunziare ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e, pertanto, in accoglimento della opposizione, 7 dichiarare l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 u.c. L. 689/81. ESE Si alla provvede in dispositivo liquidazione delle spese dei due gradi in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, e,accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e dichiara l'estinzione della irrogata sanzione;
condanna il controricorrente Comune alla refusione delle spese in favore del ricorrente, spese liquidate, per il giudizio di legittimità, in €320,00 di cui € 80,00 per esborsi ed oltre a spese generali e ad accessori di legge e, per il giudizio di merito, in ②270,00 di cui € 50,00 per esborsi ed € 130,00 per onorari ed oltre a spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma il 6.03.03. Il Presidente Il Consigliere estensore Mucci p Celocan C IL CANCELLIERE Domenico paralegu BU ON O TI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE !! Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria لا النات AND Ovazes il 27 AGO 2003/ IL CANCEL DERE