Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
-----045 16/01 UD 23.01.2001 Reg. Gen. N. 15353/98 REPUBB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO- . ) 4 7 E 3 SUPREMA DI O . CORTE C CASSAZIONE L N L A , O P 1 B I 9 E 9 D 1 E SEZIONE 2a CIVILE - E N 1 1 C O - I I 1 Z D 2 A U . R I L T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S G 9 I 3 G E E E N R . 6 T 4 A Dott. Mario SPADONE Presidente S . D I T ( E T T R N A CRON.9222 E S Dott. Ugo RIGGIO E Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 15353/98 proposto Oggetto: Pagamento da CONSORZIO CO.VI.TRANS, in persona del suo Presidente p.t. Attilio VE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ga- spare Diziani n. 19, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Malta che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
SO CE. INTIMATO 117/01 per la cassazione della sentenza n. 9/1998 del Giudice di pace di Viggiano in data 18.02.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.04.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincen- zo Maccarone che ha concluso per l'inammissibilità del ricor- so. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 19.02.1997, EN RU conveniva in giudizio avanti il Giudice di pace di Viggiano il Consorzio Viggiano Trasporti -CO.VI.TRANS - (in seguito solo Consorzio) al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di £.
1.872.777 quale corrispettivo a conguaglio dei trasporti effet- tuati per l'anno 1996. Il Consorzio contestava la domanda, assumendo che i tra- sporti erano stati effettuati dall'attore nella sua qualità di so- cio. Faceva presente che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ogni controversia tra i consociati e tra questi e il Consorzio doveva essere deferita ad un collegio arbitrale, per cui la domanda era inammissibile. Con sentenza n. 9/1998 il Giudice di pace rigettava l' ecce- zione di inammissibilità della domanda, in quanto riteneva che il contenuto dell'art. 15 dello Statuto esulava dal campo di applicazione del giudizio, e condannava il Consorzio al paga- 2 mento in favore del RU della somma di £. 1.872.777, oltre le spese processuali. Contro tale sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, il primo dei quali, attinente alla giurisdizione, è stato dichiarato inammissibile (con sen- tenza n. 1126/00/S.U.) dalle Sezioni Unite di questa Corte. L'intimato EN RU non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Poiché il primo motivo, col quale il Consorzio ha denun- ciato difetto di giurisdizione ex art. 360 n. 1 c.p.c., nonchè violazione e, comunque, falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., è stato esaminato e dichiarato inam- missibile (con sentenza n. 1126/00/S.U.) dalle Sezioni Unite di questa Corte, resta da scrutinare solo il secondo motivo.
2. Con esso, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 111, 2° comma, Cost., nonché nullità della sentenza ex art. 360 n 4 c.p.c., il ricorrente assume che il Giudice di pace non avrebbe indicato, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, né esposto le argomentazioni della ratio deci- dendi. Inoltre non avrebbe tenuto conto che una clausola, co- me quella dell'art. 15 dello statuto che prevede che "ogni con- troversia fra i consorziati e fra questi ed il consorzio circa l' interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del contratto con- 3 sortile dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale”, com- porta la devoluzione ad arbitri non solo delle controversie atti- nenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di so- cietà, ma anche di quelle relative alla gestione imprenditoriale di quest'ultima, ancorché gli effetti pregiudizievoli, lamentati da una delle parti, incidano su elementi patrimoniali di alcuni soci. Infine il Giudice di pace avrebbe tratto dalla mancata com- parizione del VE a rendere il deferito interrogatorio formale alcune conclusioni non condivisibili. Invero, a parte la nullità della sentenza per non essere stato comunicato al procuratore costituito il differimento dell'udienza, la contumacia del con- venuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non sono idonee a dimostrare la fondatezza della pre- tesa di chi allega tali circostanze, poiché il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni altro elemento di prova.
2.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili. Per quanto riguarda il primo aspetto, va osservato che la sentenza del Giudice di pace resa secondo equità (alla quale il giudicante ha fatto espresso riferimento, trattandosi oltretutto di controversia non eccedente i due milioni: v. ex plurimis: Cass.
8.1.1999 n. 107; 11.6.1998 n. 5794) è impugnabile per cassazione (in relazione al n. 4 dell' art. 360 c.p.c.) per vizi ぎ della motivazione, solo quando questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero illogica, oppure fondata su af- fermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi" (Sez. Un. 15. 10.1999 n. 716; Cass.
5.2.1999 n. 1007). Ipotesi che non ricorre nel caso specifico avendo il Giudice di pace giustificato il proprio convincimento allorché ha rile- vato che erano risultati provati, in base alle risultanze proces- suali, i trasporti in relazione ai quali il RU aveva chiesto il pagamento.
2.2. In ordine al profilo della devoluzione della controversia ad un Collegio Arbitrale, va osservato che la clausola compro- missoria di cui all'art. 15 dello statuto fa riferimento non a tutte le controversie nascenti dal contratto sociale, ma sol- tanto a quelle “fra i consociati e fra questi ed il consorzio circa l' interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del contratto consortile”. Pertanto non soggiace a tale clausola compromis- soria, in quanto non costituisce controversia di natura socie- taria, quella in esame avente ad oggetto il pagamento di tra- sporti effettuati dal RU per conto del Consorzio, dovendosi, peraltro, in caso di dubbio sulla effettiva portata della clausola compromissoria, privilegiare l'interpretazione restrittiva (e non estensiva come propone il ricorrente) ed affermarsi conse- guentemente la competenza del giudice ordinario (Cass. Sez. 5 Un. 28.7.1998 n. 7398).
2.3. Quanto all'ultimo profilo, relativo alle conseguenze della mancata risposta all'interrogatorio, va osservato che l' inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudi- ce deve ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustifi- cato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va inter- pretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secon- do il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indizia- ria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata esibizione di documenti (Cass.
7.3.1996 n. 1805), come è avvenuto nel caso specifico. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. Non c'è da provvedere in ordine alle spese perché l'intimato RU non si è costituito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. A I Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- R E 1 L 0 L 1 E 0 1 zione Civile, il 23 gennaio 200 C C 2 C N - . a E A i R C n R A a IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE N E t I I Antonino Collinck a M L O C L T 8 o E A T I c C 2 s S N e O a c A P n IL CANCELLIERE 01 m E C a o D r L Francesco Catania R I F