Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 2
Con riferimento ad un'azione revocatoria promossa, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in relazione a pagamenti, cessioni di crediti e mandati all'incasso effettuati in favore di società straniera (nella specie, società di nazionalità tedesca ed avente sede in Germania), sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma dell'art. 3, comma secondo, ultimo periodo, della legge n. 218 del 1985, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804 - tra le quali ricade anche la materia dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi stante l'affinità ("ex" art. 1, comma secondo, n. 2 di detta Convenzione) con la materia fallimentare -, la giurisdizione del giudice italiano sussiste anche in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio e, con riferimento all'azione revocatoria (la quale mira al recupero di una somma di danaro determinata, corrispondente alla "solutio revocanda"), si determina in relazione al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, e cioè presso l'amministratore nominato ai sensi della legge n. 95 del 1979, ove deve essere adempiuta l'obbligazione restitutoria sorgente da detta azione.
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice, nel sollevare, con ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale questione, anche il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2001, n. 8745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8745 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
INDUSTRIE AEREONAUTICHE E MECCANICHE RINALDO PIAGGIO s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell'avv. Enrico Romanelli, che la rappresenta e difende, in unione con l'avv. Tomaso Galletto del foro di Genova, per procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
RN TA gmb, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcello Prestinari 15, presso l'avv. Antonio Fusillo, che la rappresenta e difende, in unione con l'avv. Alessandro Fusillo, per procura speciale per atti del notaio Franz Kelch di Monaco di Baviera del 4 aprile 2000, rep. n. 985 K 2000,
- controricorrente -
e
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge,
- controricorrente -
e
ITERNATIONAL FACTORS ITALIA - IFITALIA - s.p.a.
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 19 gennaio 2001;
sentiti gli avvocati Enrico Romanelli, Antonio Fusillo e l'avv. dello Stato Oscar Fiumara;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Giovanni Lo Cascio che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, o, in subordine, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 14 febbraio 1996 la s.p.a. Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo GI (più brevemente "GI"), posta in amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979 n. 95 con provvedimento del Ministro dell'industria del 28 novembre 1994, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Genova la società OR FT, di nazionalità tedesca e avente sede in Germania, la società RN OR AL (di seguito FI) e il ministero della difesa, chiedendo che fossero dichiarati inefficacì e inopponibili ai creditori i pagamenti diretti, le delegazioni di pagamento, le cessioni di crediti e i mandati all'incasso per un ammontare complessivo di L. 30.028.894.382, effettuati dall'FI e dal Ministero alla società tedesca durante il periodo sospetto previsto dall'art. 67 legge fallimentare, con conseguente condanna della OR FT alla restituzione alla massa dei creditori della somma indicata. La OR TF ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sostenendo che, essendo società straniera priva di stabile rappresentante in AL e avente la sua sede legale in un paese firmatario della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, nessuna norma attribuiva al tribunale italiano che aveva dichiarato lo stato d'insolvenza della società attrice la competenza a conoscere dell'azione revocatoria proposta nei suoi confronti. Nel merito ha anche affermato che: a) l'azione revocatoria era inammissibile nell'ipotesi di amministrazione straordinaria al sensi della legge n. 95 del 1979, e, comunque, in caso contrario, che la disciplina introdotta con tale legge era contraria all'art. 92 del trattato UE e agli articoli 3 e 42 Cost;
b) ulteriori motivi di inammissibilità erano ravvisabili nel contrasto con l'art. 6 del trattato bilaterale di amicizia italo-tedsco, reso esecutivo con legge n. 436 del 1961 e con l'art. 92 del trattato di Unione;
c) non sussistevano i presupposti dello stato di insolvenza della GI e della conoscenza da parte sua di tale circostanza;
d) le cessioni di credito, le delegazioni di pagamento e i mandati all'incasso a proprio favore non costituivano mezzi di pagamento, ma garanzie, e, comunque non erano mezzi di pagamento anormali.
La FI si è dichiarata pronta a mettere a disposizione dell'amministrazione straordinaria la somma di L.
3.035.449.330 mentre il Ministero della difesa ha chiesto che fosse accertata la legittimità dei pagamenti effettuati.
Con provvedimento del 4 agosto 1997, il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, ritenute infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità dell'azione revocatoria, sia sotto il profilo relativo alla pretesa incompatibilità dell'istituto con la funzione dell'amministrazione straordinaria, sia per quanto attiene alla dedotta contrarietà con l'art. 42 Cost. e l'art 6 del trattato di amicizia italo-tedesco, ha invece ritenuto non privo di fondamento il sospetto che la legge n. 95 del 1979 fosse in contrasto con l'art. 92 del trattato Cee e, pertanto, sospeso il procedimento, ha richiesto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di risolvere la questione pregiudiziale della compatibilità con l'art. 92 del trattato UE della disciplina introdotta con la legge n. 95 del particolare della parte in cui tale legge prevede la concessione di provvidenze che potrebbero configurarsi come aiuti di Stato. Con sentenza del 17 giugno 1999 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che l'applicazione della legge n. 95 del 1979 può costituire aiuto di Stato se l'impresa posta in amministrazione straordinaria è autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe esclusa in applicazione della ordinaria disciplina concorsuale e se l'impresa ha beneficiato di vantaggi dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente in applicazione delle normali regole fallimentari.
Con ricorso del 26 novembre 1999 la causa è stata riassunta davanti al tribunale di Genova a istanza della GI.
Con ricorso notificato il 14 e 21 marzo 2000 la GI ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Resistono con controricorso la OR TF e il Ministero della difesa. La GI e la OR TF hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. La OR TF sostiene che il regolamento di giurisdizione proposto dalla GI è inammissibile perché il provvedimento del tribunale di Genova in data 4 agosto 1997 avrebbe natura di sentenza non definitiva.
Più precisamente il provvedimento di cui si tratta avrebbe un contenuto complesso: a una sentenza non definitiva di rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione e d'inammissibilità dell'azione di aggiungerebbe l'ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia delle comunità europee. A tale conclusione si dovrebbe pervenire in ossequio al principio secondo cui, per identificare la natura giuridica di un provvedimento giurisdizionale, dovrebbe darsi prevalenza agli effetti giuridici che è destinato a produrre, più che alla forma esteriore assunta e alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha pronunciato. Nella specie, a parte l'effetto ordinatorio di sospensione del giudizio e di rimessione alla Corte di giustizia della cognizione della questione pregiudiziale, il provvedimento avrebbe l'effetto di definire, dopo approfondito esame, le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità dell'azione revocatoria.
Ma anche sul piano formale sarebbero rilevanti e decisive le seguenti circostanze: a) il provvedimento è stato pronunciato dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche;
b) la motivazione del rigetto delle eccezioni ora indicate è particolarmente ampia e approfondita;
c) l'intestazione reca la dizione "Repubblica italiana", mentre non sarebbe decisiva in senso contrario l'omissione dell'espressione "In nome del popolo italiano", costituente mera irregolarità emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali;
d) il provvedimento riporta le conclusioni delle parti e si articola in "svolgimento del processo", "motivi della decisione" e "dispositivo";
e) nella parte motiva si fa applicazione della regola di giudizio dell'onere della prova;
f) il provvedimento si chiude con l'espressione "così deciso in ..". Infine, l'art. 279 n. 4 c.p.c. impone al giudice di decidere le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito con sentenza.
2. L'eccezione di inammissibilità del regolamento di giurisdizione - formulata in applicazione del principio affermato a partire dalla sentenza di queste sezioni unite n. 2466 del 1996, secondo cui il regolamento preventivo non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale - non è fondata. Nessuno dei dati formali evidenziati dalla società controricorrente appare infatti decisivo. A parte infatti qualche inesattezza (l'espressione "Repubblica italiana" non fa parte dell'intestazione del provvedimento, ma del sigillo di Stato apposto sul primo foglio), la circostanza che il provvedimento riporti le conclusioni delle parti si spiega facilmente con la circostanza che lo stesso è stato pronunciato dopo la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, ma, come è ovvio, la fase processuale nell'ambito della quale il tribunale ha adottato il provvedimento è compatibile sia con la pronuncia di un'ordinanza che di una sentenza. Ancora più labile è poi l'argomento che si vorrebbe trarre dalla particolare ampiezza e dall'approfondimento che connota l'iter argomentativo, articolato secondo la forma tipica della sentenza, perché l'art. 279, 4^ comma, c.p.c., espressamente dispone che l'ordinanza, "comunque motivata" (e quindi anche se sorretta da argomentazione ampia e approfondita) non può mai pregiudicare la decisione della causa.
Vero è che, di contro, non sono del pari decisive le circostanze che il provvedimento di cui si tratta sia stato espressamente qualificato come "ordinanza" e non contenga nel l'intestazione ne' l'espressione "Repubblica italiana", ne' quella "In nome del popolo italiano". Tuttavia tali dati formali assumono rilievo se considerati nel loro complesso e, soprattutto, se siano messi in rapporto, da una parte, con il disposto dell'art. 3 della legge, n. 204 del 1958. che prescrive che la rimessione delle questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia delle comunità europee debba avvenire con provvedimento avente forma di ordinanza, e dall'altra, con la circostanza che la parte dispositiva si limita a disporre tale rimessione e la sospensione del procedimento. A tal proposito resta invece irrilevante che il dispositivo, contente solo queste due statuizioni si concluda con l'espressione "così deciso", dovendo tale espressione essere letta in relazione al contenuto del dispositivo stesso.
La questione pregiudiziale di rito relativa alla giurisdizione e quella preliminare di merito attinente all'ammissibilità dell'azione revocatoria nelle procedure di cui alla legge n. 95 del 1979 sono state cioè esaminate, sia pure approfonditamente, ma al solo fine di giustificare la rilevanza della questione pregiudiziale, senza dare luogo ad alcuna statuizione. In mancanza di una statuizione in ordine alle questioni pregiudiziali e preliminari è inconferente quindi il richiamo della controricorrente al disposto dell'art. 279, 2^ comma n. 4 c.p.c., che disciplina la forma delle decisioni sulle questioni pregiudiziali e preliminari.
Infine, corretto canone ermeneutico appare quello che, ove residui qualche dubbio in ordine all'individuazione dell'effettiva natura di un provvedimento, in conseguenza dell'adozione di una forma per qualche aspetto non congrua rispetto al contenuto, deve preferirsi la soluzione che non ponga a carico della parte alcun pregiudizio per la scelta da parte del giudice di uno strumento processuale poco coerente con la forma del provvedimento.
3. Venendo alla questione di giurisdizione sollevata con il regolamento la Corte ritiene, in conformità con l'orientamento costantemente seguito (v. cass. sez. un. n. 584/1999, 1572/1995, 1396/1990), sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, in tema di giurisdizione sull'azione revocatoria fallimentare esperita nei confronti di soggetto straniero, che nella specie debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. A parte la questione dell'ammissibilità dell'azione revocatoria nell'ambito delle procedure di cui alla legge n. 95 del 1979, che esula dalla questione di giurisdizione che queste sezioni unite sono chiamate a decidere ed è riservata alla cognizione del giudice del merito, non pare dubbio, innanzi tutto, che la procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge citata, abbia natura concorsuale, come emerge dai richiami in più parti operati da detta legge alla disciplina di cui al r.d. 267 del 1942, in particolare (ma non solo) agli articoli 195 e seguenti, e dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Si può trarre conferma della correttezza di tale conclusione anche dall'art. 49 del d.leg. 8 luglio 1999 n. 270 che, pur non avendo portata interpretativa ed efficacia retroattiva, come affermato da queste sezioni unite con la recente sentenza n. 8539 del 2000, nella parte in cui espressamente disciplina l'esercizio dell'azione revocatoria da parte del commissario straordinario, ne presuppone la compatibilità con l'impianto della legge n. 95 del 1979, che viene modificata solo per una parte limitata. La stessa portata argomentativa deve anche riconoscersi al regolamento CE, del consiglio, n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, che ha espressamente assimilato le amministrazioni straordinarie di cui alla legge n. 95del 1979 alle altre procedure concorsuali.
Ne deriva che anche in materia di amministrazione straordinaria ex legge n. 95 del 1979 resta esclusa l'applicabilità della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (sentenze n. 584/1999 e 1396/1990 cit.), tenendo anche conto che a tal fine, alla stregua dell'art. 1 di detta convenzione, è sufficiente per giustificare la non applicazione la semplice "affinità" tra la procedura di cui si tratta e il fallimento o i concordati. Per identica ragione non può applicarsi nella specie la convenzione italo-tedesca sul riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936 e approvata con legge 14 gennaio 1937, n. 106, in quanto l'art. 12 esclude espressamente le procedure di fallimento e concordato preventivo.
4. Nella specie, trattandosi di giudizio iniziato dopo il 1^ settembre 1995 deve applicarsi la legge n. 218 del 1995, in particolare il disposto dell'art. 3, 2^ comma, ultimo periodo, secondo cui, rispetto alle materie escluse dall'ambito di operatività della convenzione di Bruxelles la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Non può infatti essere condivisa la tesi della controricorrente la quale sostiene che il criterio ora indicato richiederebbe non solo che la materia di cui si discute sia estranea all'ambito di applicazione della citata convenzione internazionale, ma anche che lo straniero convenuto non sia domiciliato in uno dei paesi firmatari di tale convenzione. Infatti dalla lettera della disposizione di cui si tratta emerge senza alcun dubbio che il legislatore, al fini dell'applicazione del criterio della competenza territoriale, ha preso in considerazione solo le materie e non anche il domicilio dello straniero convenuto.
Tra i criteri di competenza territoriale interna, utilizzabili come criterio di collegamento ai fini della giurisdizione, ai sensi dell'art. 3, 2^ comma della legge n. 218 del 1995. nella specie, viene in considerazione quello di cui all'art. 20 c.p.c. (v. sentenze n. 1396/1990, 1572/1995, 584/1999), perché, come osservato fin dalla prima delle decisioni citate, l'obiezione basata sul rilievo che l'azione esperita avrebbe natura costitutiva e non di condanna, è superabile con l'osservazione che, l'azione revocatoria di pagamenti "non mira ad un astratto riconoscimento di inefficacia, ma tale inefficacia necessariamente correla al recupero e quindi all'acquisizione ... alla massa" di una somma di denaro determinata, corrispondente alla solutio revocanda. Tanto ciò è vero che di regola e, comunque, nella specie, l'amministratore ha chiesto espressamente non solo la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti, ma anche la condanna alla restituzione delle somme versate e di recente queste sezioni unite (sentenza n. 437 del 2000), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che l'obbligazione restitutoria di cui si tratta ha natura di obbligazione di valuta e quindi che gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal momento della domanda.
Pertanto l'obbligazione di restituzione delle somme di cui si tratta, fatta valere dalla società attrice, ai sensi dell'art. 1182, 3^ comma c.c. si deve adempiere presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza e cioè presso l'amministratore nominato ai sensi della legge n. 95 del 1979. Peraltro, oltre al criterio di competenza territoriale di cui all'art. 20 c.p.c., nella specie sussiste anche il criterio territoriale di cui all'art. 24 r.d. n. 267 del 1942 (sentenza n. 584 del 1999), secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano. Con riferimento alle ipotesi di procedure ex legge n. 95 del 1979, pertanto, le azioni revocatorie sono di competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza.
In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 19 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001