Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2001, n. 8745
CASS
Sentenza 26 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Con riferimento ad un'azione revocatoria promossa, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in relazione a pagamenti, cessioni di crediti e mandati all'incasso effettuati in favore di società straniera (nella specie, società di nazionalità tedesca ed avente sede in Germania), sussiste la giurisdizione del giudice italiano; infatti, a norma dell'art. 3, comma secondo, ultimo periodo, della legge n. 218 del 1985, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804 - tra le quali ricade anche la materia dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi stante l'affinità ("ex" art. 1, comma secondo, n. 2 di detta Convenzione) con la materia fallimentare -, la giurisdizione del giudice italiano sussiste anche in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio e, con riferimento all'azione revocatoria (la quale mira al recupero di una somma di danaro determinata, corrispondente alla "solutio revocanda"), si determina in relazione al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, e cioè presso l'amministratore nominato ai sensi della legge n. 95 del 1979, ove deve essere adempiuta l'obbligazione restitutoria sorgente da detta azione.

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice, nel sollevare, con ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale questione, anche il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2001, n. 8745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8745
    Data del deposito : 26 giugno 2001

    Testo completo