Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione, ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali (art. 623 cod. pen.) - che ha per oggetto la tutela penale del patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un apparato industriale - la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 cod. civ., della scoperta o dell'applicazione rivelata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 11965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11965 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/02/2010
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 252
Dott. DE BERARDINIS Silvan a - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 281/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON SS N. IL 03/05/1958;
avverso l'ordinanza n. 20/2009 TRIB. LIBERTÀ di ASTI, del 21/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Di Casola, che ha chiesto l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NE SI, indagato del delitto ex art. 623 c.p., ricorre contro l'ordinanza del tribunale del riesame di Asti, confermativa del sequestro probatorio di computer, supporti informativi e fatture. Il tribunale dà atto che non è stata ancora depositata la consulenza disposta dal P.M., ma stima legittimo il sequestro, poiché rientra nell'oggetto di tutela della norma di cui all'art.623 c.p., anche il c.d. know - how aziendale, mirato alla funzionalità degli impianti ed alla economia della gestione. - Ricorre il difensore, che deduce la violazione di legge: allo stato non sussiste neppure il "fumus" del reato suindicato, ché anzi l'ipotesi accusatoria appare smentita dal contratto stipulato fra EC srl e Imc sas, oltre che dal provvedimento del giugno '09, col quale il tribunale civile ha drasticamente ridotto l'oggetto del sequestro in precedenza concesso.
- L'ordinanza impugnata e' priva di motivazione circa la non infondatezza dell'accusa elevata e circa i rilievi svolti dalla difesa e dal consulente di parte.
- Le censure non possono essere condivise.
Il tribunale ha dato esaurientemente atto del fumus del reato (il NE avrebbe utilizzato, in concorso con Lo Russo, già dipendente IMC, progetti e disegni necessari alla realizzazione degli impianti Biowash, commercializzati da IMC sas) e della pertinenza allo stesso del compendio acquisito.
Ogni altra deduzione difensiva, siccome attinente al merito dell'imputazione e non alla funzione del sequestro stesso, appare ultronea nel caso di specie.
- Giova rammentare che non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità ex art. 2585 c.c., della scoperta o della applicazione rivelata (Cass. 23.6.00, Mistroni;
Cass. 7.2.73, Miglietta) e che oggetto della tutela penale di tale reato è costituito da quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un apparato industriale (Cass. 19.5.01, Pipino). Il ricorso va rigettato, con la condanna del NE alle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010