Sentenza 22 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 0 6 5 6/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 6721/99 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron. 1729 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 18/10/01 Dott. Paolo STILE Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: OR SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati MUCCIO SAVERIO, ROSSI PASQUALE, giusta 2001 delega in atti;
4022 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2/99 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 26/01/99 R.G.N. 59/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO%; udito l'Avvocato DE NOTARIIS;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Campobasso, IO IU, premesso di aver ricevuto dall'Inail ingiunzione di pagamento per premi assicurativi non versati in relazione all'attività di trasporto merci per conto terzi e che, invece, essendo coltivatore diretto, non si era mai dedicato abitualmente a tale attività, che aveva svolto solo occasionalmente e per conto proprio e che, comunque, l'azione dell'Inail era inammissibile non essendo terminata la fase amministrativa, conveniva in giudizio l'Inail per sentir dichiarare, la illegittimità dell'ingiunzione. IO IU, proponeva opposizione anche avverso altra ordinanza di ingiunzione notificatagli per il medesimo motivo. Avutasi la costituzione dell'Inail e riuniti i processi, il pretore rigettava le opposizioni, ritenendole sfornite di prova di fronte a quella documentale offerta dal convenuto. Avverso tale sentenza, emessa il 14 gennaio 1998, il soccombente ha ナ proposto appello al tribunale di Campobasso, che, con sentenza del 21 gennaio 1999, lo ha rigettato, condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Ciò in quanto il tribunale ha rilevato che lo IO era stato iscritto nell'albo dei trasportatori per conto terzi e che il medesimo appellante aveva ammesso di aver svolto, sia pure con carattere di accessorietà rispetto all'attività principale, trasporti per conto terzi. Avverso la sentenza del tribunale IO IU ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'Inail resiste con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione c.p.c., e vizi della motivazione deducendo con un primo profilo del motivo che il tribunale ha emesso 1 in ordine alle spese processuali una decisione opposta in una situazione del tutto identica e, con un secondo profilo, che il tribunale in materia previdenziale ha condannato alle spese in base al semplice criterio della soccombenza senza accertare la manifesta infondatezza e temerarietà della causa. Il motivo è infondato. Il primo profilo è del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, e, quanto al secondo profilo, va detto che l'art. 152 non copre l'area in cui la controversia opera, trattandosi di mancato pagamento di premi assicurativi all'Inail da parte di un imprenditore, per cui si è del tutto fuori dalla disciplina di favore prevista per le controversie previdenziali dei soggetti che siano i lavoratori assicurati presso gli istituti di previdenza e che non ricevano le prestazioni assicurative loro spettanti. La sentenza impugnata non appare pertanto viziata nel senso censurato dal ricorrente, per cui il motivo va disatteso. Uguale sorte merita il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e di altre disposizioni di legge, deducendo che il tribunale ha errato nel valutare le prove documentali da cui risultava la propria qualità di r coltivatore diretto, e si duole inoltre del fatto che il tribunale ha errato nel dire che avrebbe dovuto fornire prova idonea a contrastare la documentazione di iscrizione nell'albo dei trasportatori. Deduce inoltre, sempre nel medesimo motivo contraddittorietà della motivazione perché il tribunale ha omesso di accertare tra le varie attività lavorative prestate quella prevalente. Tale motivo appare inammissibile. Lo è senz'altro nella parte in cui critica l'apprezzamento delle prove effettuato dal tribunale, in quanto la valutazione delle prove è compito esclusivo del giudice di merito, non censurabile in cassazione se non 2 sussistono vizi logici della sentenza, che nella specie non sono neanche denunciati. Quanto alla contraddittorietà ed alla mancata valutazione di elementi decisivi va detto che il tribunale ha viceversa valutato la plurima attività lavorativa svolta, ed ha rilevato, che, risultando che lo IO aveva svolto in modo non occasionale, attività di trasporto per conto terzi, gravava su di lui l'onere di fornire la prova contraria, prova non ammessa dal pretore e rinunciata dal ricorrente che non ha insistito per l'ammissione né in sede di conclusioni in primo grado, né con l'impugnazione. Ne segue che la sentenza, lungi dall'essere contraddittoria o deficiente, è esauriente e coerente, per cui anche il motivo in esame deve essere disatteso. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio f 17.891.13 di cassazione, liquidate in 13:24 por 2 per spese, oltre a L 2.500.000 per onorario di avvocato pare e Euco 1291.14 * Roma, 18 ottobre 2001 Anglicko Iraull Il cons. est. Il Presidente Brantul Susie IL CANCELLIERE p sitato in Cancalieria I oggi, 22 GEN. 2002 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T . L IL CANCELLIERE T R , L N A ' O A L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E P S A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E 3 I T A T R S L I I N L G E D E S E E R O D