CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42432 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO P/ASINI; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n.. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, di -. Domenico Angelo RA IA, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42432 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 14/09/2023 Ritenuto in fatto LL DI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza Dell'Aquila del 31 gennaio 2023, che, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Prima sezione di questa Corte, ha rigettato la sua istanza intesa ad ottenere la retrodatazione della decorrenza del termine dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 94 comma 4 del D.P.R. n. 309 del 1990. Tale iniziale richiesta aveva tratto fondamento dall'avere, il condannato - in base a quanto evidenziato nel ricorso - intrapreso proficuamente un percorso terapeutico ambulatoriale, in corso al momento della presentazione dell'istanza di affidamento terapeutico ex art. 94 cit., presso il SERD di Pescara;
il tribunale di Sorveglianza aveva accolto la richiesta di affidamento terapeutico con provvedimento del 17 aprile 2018 - in relazione alla pena da scontare di anni 3, mesi 4 e giorni 15 di reclusione - ma, con successiva ordinanza del 15 dicembre 2020, aveva respinto l'autonoma domanda di retrodatarne gli effetti, successivamente presentata, registrando una carenza illustrativa, anche di natura documentale, delle ragioni che ne avrebbero imposto l'accoglimento. La Corte di Cassazione, adita con un primo atto di impugnazione, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale per vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni sottostanti la reiezione della richiesta, con particolare riguardo all'omessa valutazione delle note del SERD di Pescara del 28/02/17, del 15/12/2017 e del 26/03/2018, che avevano confermato l'andamento positivo del percorso di recupero. Il giudice di rinvio, con l'ordinanza qui censurata, ha rigettato l'istanza,, rimarcando, da un lato, come nessuna istanza di retrodatazione fosse stata formalizzata al tempo della richiesta di affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90, che nessun elemento di novità, idoneo a sorreggerne la fondatezza, fosse stato evidenziato nella successiva istanza difensiva - reietta dalla prima ordinanza - e, dall'altro lato, che non ne ricorressero comunque i presupposti, dal momento che il Tribunale di sorveglianza Dell'Aquila, con un più recente provvedimento del 20 dicembre 2022, aveva sottoposto il ricorrente alla misura alternativa dell'affidamento ex art. 94 cit. presso una Comunità terapeutica di Chieti sulla base della certificazione del SERD competente, datata 20 novembre 2022, che ne aveva attestato l'attualità di dipendenza "da alcool e gioco d'azzardo". 1.E' stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto il vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale di sorveglianza avrebbe riproposto i medesimi argomenti dell'ordinanza annullata, già censurati dalla Corte di Cassazione, avrebbe erroneamente ritenuto che l'istanza di retrodatazione fosse ancorata a cadenze procedimentali invece insussistenti - e, del resto, in sede di richiesta di concessione dell'affidamento ex art. 94 cit. nessuna istanza di retrodatazione era stata specificamente formalizzata e contestualmente rigettata - ed avrebbe illegittimamente respinto tale istanza facendo riferimento ad un dato sopraggiunto - la nota del SERD di Chieti del novembre 2022 - quando, invece, soltanto la documentazione acquisita agli atti al tempo dell'adozione della prima ordinanza, relativa agli effetti positivi del programma in corso di esecuzione, avrebbe potuto essere presa in considerazione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.In caso di sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio per carenza di motivazione, il giudice di rinvio ha l'obbligo, inderogabile ed assoluto, di uniformarsi al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente e di non riprodurre il percorso logico- argomentativo censurato dal provvedimento di annullamento, ma, nella più ampia prerogativa di vaglio della regiudicanda, conserva la facoltà di riesaminare il materiale probatorio e la documentazione disponibile e, se del caso, di arricchirli ed implementarli con nuove informazioni ed acquisizioni, utili alla decisione (cfr. per il principio espresso Cass. sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660). Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale di Sorveglianza, dandone conto con il provvedimento impugnato, ha valorizzato il certificato del SERD di Chieti del 5 agosto 2022, attestante la persistenza di una condizione di dipendenza da alcol e gioco d'azzardo, tale da giustificare l'emissione, da parte del medesimo Tribunale, in data 20 dicembre 2022, di un'ordinanza di applicazione della misura dell'affidamento terapeutico del condannato ex art. 94 D.P.R. n. 309/90 presso una struttura comunitaria di Chieti. Si tratta di elemento di valutazione sopravvenuto, ma - in quanto dimostrativo della sostanziale inefficacia del programma trattamentale precedentemente assunto e seguito dal ricorrente - certamente idoneo ad influire sui parametri delibativi, di natura discrezionale, che il Tribunale può adottare nel momento in cui sia chiamato a decidere sull'istanza del condannato, ai sensi dell'art. 94 comma 4 del D.P.R. n. 309/90, volta ad ottenere una "diversa e più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione" della pena oggetto dell'emenda, con particolare riferimento alle "limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto" e, soprattutto, al "comportamento" nel complesso da lui tenuto. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
2 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il consigliere\estensore Il Presidente
il tribunale di Sorveglianza aveva accolto la richiesta di affidamento terapeutico con provvedimento del 17 aprile 2018 - in relazione alla pena da scontare di anni 3, mesi 4 e giorni 15 di reclusione - ma, con successiva ordinanza del 15 dicembre 2020, aveva respinto l'autonoma domanda di retrodatarne gli effetti, successivamente presentata, registrando una carenza illustrativa, anche di natura documentale, delle ragioni che ne avrebbero imposto l'accoglimento. La Corte di Cassazione, adita con un primo atto di impugnazione, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale per vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni sottostanti la reiezione della richiesta, con particolare riguardo all'omessa valutazione delle note del SERD di Pescara del 28/02/17, del 15/12/2017 e del 26/03/2018, che avevano confermato l'andamento positivo del percorso di recupero. Il giudice di rinvio, con l'ordinanza qui censurata, ha rigettato l'istanza,, rimarcando, da un lato, come nessuna istanza di retrodatazione fosse stata formalizzata al tempo della richiesta di affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90, che nessun elemento di novità, idoneo a sorreggerne la fondatezza, fosse stato evidenziato nella successiva istanza difensiva - reietta dalla prima ordinanza - e, dall'altro lato, che non ne ricorressero comunque i presupposti, dal momento che il Tribunale di sorveglianza Dell'Aquila, con un più recente provvedimento del 20 dicembre 2022, aveva sottoposto il ricorrente alla misura alternativa dell'affidamento ex art. 94 cit. presso una Comunità terapeutica di Chieti sulla base della certificazione del SERD competente, datata 20 novembre 2022, che ne aveva attestato l'attualità di dipendenza "da alcool e gioco d'azzardo". 1.E' stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto il vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale di sorveglianza avrebbe riproposto i medesimi argomenti dell'ordinanza annullata, già censurati dalla Corte di Cassazione, avrebbe erroneamente ritenuto che l'istanza di retrodatazione fosse ancorata a cadenze procedimentali invece insussistenti - e, del resto, in sede di richiesta di concessione dell'affidamento ex art. 94 cit. nessuna istanza di retrodatazione era stata specificamente formalizzata e contestualmente rigettata - ed avrebbe illegittimamente respinto tale istanza facendo riferimento ad un dato sopraggiunto - la nota del SERD di Chieti del novembre 2022 - quando, invece, soltanto la documentazione acquisita agli atti al tempo dell'adozione della prima ordinanza, relativa agli effetti positivi del programma in corso di esecuzione, avrebbe potuto essere presa in considerazione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.In caso di sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio per carenza di motivazione, il giudice di rinvio ha l'obbligo, inderogabile ed assoluto, di uniformarsi al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente e di non riprodurre il percorso logico- argomentativo censurato dal provvedimento di annullamento, ma, nella più ampia prerogativa di vaglio della regiudicanda, conserva la facoltà di riesaminare il materiale probatorio e la documentazione disponibile e, se del caso, di arricchirli ed implementarli con nuove informazioni ed acquisizioni, utili alla decisione (cfr. per il principio espresso Cass. sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660). Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale di Sorveglianza, dandone conto con il provvedimento impugnato, ha valorizzato il certificato del SERD di Chieti del 5 agosto 2022, attestante la persistenza di una condizione di dipendenza da alcol e gioco d'azzardo, tale da giustificare l'emissione, da parte del medesimo Tribunale, in data 20 dicembre 2022, di un'ordinanza di applicazione della misura dell'affidamento terapeutico del condannato ex art. 94 D.P.R. n. 309/90 presso una struttura comunitaria di Chieti. Si tratta di elemento di valutazione sopravvenuto, ma - in quanto dimostrativo della sostanziale inefficacia del programma trattamentale precedentemente assunto e seguito dal ricorrente - certamente idoneo ad influire sui parametri delibativi, di natura discrezionale, che il Tribunale può adottare nel momento in cui sia chiamato a decidere sull'istanza del condannato, ai sensi dell'art. 94 comma 4 del D.P.R. n. 309/90, volta ad ottenere una "diversa e più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione" della pena oggetto dell'emenda, con particolare riferimento alle "limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto" e, soprattutto, al "comportamento" nel complesso da lui tenuto. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
2 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il consigliere\estensore Il Presidente