Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/04/2001, n. 5933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5933 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 33 /01 61904 9 O I . 1 7 Z N 4 A A 6 I 6 R B 2 T R . . S I L A R . L T G P . A E U D . R B B L I E A A R T D D T I A 1 S I 3 E N REPUBBLICA ITALIANA 1 R R. G. N. 19465/98 T E S E . N I E N T S A Crau.12853 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 25/01/2001 - Presidente - Vincenzo CARBONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere - Enrico PAPA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio>> Mario CICALA dal Sig.IL SOLE 24 ORE Giuseppe FALCONE -> per diritti L.3000 rel. >> Antonino DI BLASI il 20 APR: 2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: IVA - Motivi di ricorso non sul ricorso n. 19465/98 R.G. proposto da attinenti al deciso - Inammissibilità - STORM S.A.S. DI AR FA & C., con sede in Rovigo, Via IVA in detrazione Inerenza - Necessità Silvestri n. 6, in persona del legale rappresentante FE Stefania, rappresentata e difesa, giusta procura in Notar Felice Trevisani di Copparo del 05-11-1998, Rep. n. 49556, dall'Avv. Arturo Sforza, nel cui studio in Roma, Via Ettore Rolli n. 24 è el.te domiciliata - Ricorrente- سلم
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, [Resistente] Controriconente per la cassazione della sentenza n. 137/22/98 resa dalla Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 6 1 1 1 N. .61904 0 Tributaria Regionale di Venezia, Sez. n. 22, in data 4-6-1998, depositata il 11-6-1998 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulla base di p.v.c., elevato dalla Guardia di Finanza di Rovigo il 7-4-1994, l'Ufficio Provinciale IVA di Rovigo emetteva l'avviso di rettifica n. 811085/95 che notificava, alla società "Storm s.a.s di FE Stefania & C." con sede in Rovigo, in data 26-5-1995. In particolare, con riferimento alla dichiarazione dell'anno 1993, veniva ridotto il credito d'imposta da L. 74.068.000 a L. 34.908.000 e venivano irrogate sanzioni per L. 99.348.000 nel presupposto che la contribuente avesse acquistato e ceduto beni senza fattura, procedendo, peraltro, all'indebita detrazione di IVA per L.
9.905.983. L'atto veniva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, la quale, con sentenza n. 103.02-96 del 31/10/1996, riconosceva legittimo l'operato dell'Ufficio solo con riferimento al rilievo concernente l'indebita detrazione d'IVA, accogliendo, per il resto, il ricorso. Tale decisione veniva appellata sia dall'Ufficio, che richiamando il contenuto della sentenza penale del Tribunale di Ferrara n. 32 del 29-1/13-2/1996, chiedeva che la rettifica venisse confermata per un ammontare di corrispettivi non contabilizzati di L.
7.956.797 e per gli interessi sulla parte del credito d'imposta non riconosciuto in quanto portato in detrazione nell'anno 2 successivo, sia pure dalla contribuente, che, censurava l'impugnata decisione perché aveva omesso la pronuncia sulle spese e non aveva considerato che il ricorso di primo grado aveva investito tutto il p.v. di constatazione costituente presupposto per la rettifica e, quindi, anche l'indebita detrazione. La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l'appello della società, accoglieva in parte l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, confermava l'avviso di rettifica nella parte relativa ai corrispettivi non contabilizzati nel limite di L.
7.956.797 di imponibile e della relativa IVA di L. 954.816 (12%); confermava, per il resto, la sentenza di primo grado, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Con ricorso notificato il 9-11-1998, la contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello con quattro mezzi. Resiste il Ministero delle Finanze, giusto controricorso notificato il 18-12- 1998, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 112 C.p.C., in quanto i giudici di merito sarebbero incorsi nel vizio di ultrapetizione nel confermare la statuizione di primo grado relativa ad indebita detrazione d'imposta per L. 9.905.983 (fattura Keba), in quanto l'Ufficio, con l'appello si era limitato a chiedere solo la conferma dell'accertamento nella parte in cui venivano contestati corrispettivi non registrati per L.
7.956.797 e determinata un'imposta IVA di L. 954.816. La doglianza è priva di fondamento. Dall'impugnata decisione si evince, inequivocabilmente, che l'appello dell'Ufficio ha investito due capi della sentenza di primo grado e, 3 segnatamente, quello relativo a corrispettivi non contabilizzati, per i quali veniva chiesta, in ossequio al giudicato penale, la conferma dell'avviso di rettifica, nei limiti della somma di L. 7.956.797, e quell'altro concernente gli interessi, per i quali si richiedeva il riconoscimento anche per la parte di credito d'imposta ritenuto insussistente, in quanto portato in detrazione nell'anno successivo. E', dunque, da escludere che il gravame dell'Amministrazione abbia riguardato altri capi della decisione della Commissione Tributaria Provinciale e, tra questi, quello dell'indebita detrazione d'imposta, evincendosi chiaramente che l'appello ha investito, nei termini anzi esplicitati, solo due capi sfavorevoli della pronuncia, non già le altre statuizioni, e, tanto meno, quella relativa all'indebita detrazione, peraltro favorevole. Il denunciato vizio è, pertanto, insussistente, avendo la Commissione Tributaria Regionale pronunciato nei limiti della domanda. Con il secondo mezzo la sentenza di merito viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Legge n. 516/82, per essersi sottratta all'obbligo di uniformarsi al giudicato penale, manifestando contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo. Si sostiene, al riguardo, che il giudice di secondo grado avrebbe violato il principio, posto dalla citata norma, nel momento cui ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accertato l'indebita detrazione di IVA, malgrado detta circostanza non avesse trovato riscontro nella sentenza del giudice penale. Anche tale censura è priva di fondamento. In effetti, come si evince chiaramente dalla parte motiva dell'impugnata decisione, la C.T.R. ha ritenuto di accogliere l'appello dell'Ufficio, limitatamente alla doglianza concernente i corrispettivi non contabilizzati nell'anno 1993, nella considerazione che dalla sentenza penale del Tribunale di Ferrara si evincesse la relativa circostanza. L'operato della Commissione di merito non è, quindi, censurabile, costituendo puntuale applicazione della richiamata norma, che riconosce autorità di cosa giudicata, nel processo tributario, per quanto attiene i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, alla sentenza del giudice ordinario. Infatti, l'oggetto del giudizio penale, nel caso, consisteva in addebiti connessi ad omessa fatturazione e registrazione di corrispettivi ai fini del reddito e dell'IVA, ragion per cui, correttamente, i giudici di merito hanno valorizzato la relativa realtà fattuale ed, altrettanto, giustamente, hanno escluso ogni rilevanza giuridica del giudicato in merito all'indebita detrazione di IVA, trattandosi di circostanza rimasta estranea al giudizio penale e con riferimento alla quale la sentenza penale non aveva operato accertamenti, né emesso statuizioni. Il terzo ed il quarto mezzo, che per la loro intima connessione si trattano congiuntamente, sono infondati Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 19 bis del D.P.R. n. 636 del 26-10-1972 in relazione alle norme di cui al D.L.vo 21-12-92 n. 546. Si deduce al riguardo che, con riferimento all'indebita detrazione di IVA per L. 9.905.983, male avrebbe fatto la C.T.R. a rigettare l'appello della società, a motivo della genericità della censura, dal momento che con la memoria depositata il 10-10-1996 erano stati opportunamente e ritualmente integrati i motivi del ricorso. Con il quarto mezzo la decisione viene, poi, censurata per omessa o, comunque, insufficiente motivazione circa il punto decisivo della 5 controversia relativo all'indetraibilità dell'IVA di cui alla fattura emessa dalla ditta Keba. La C.T.R., al riguardo, aveva disatteso le ragioni prospettate dalla società, rilevando che se era pur vero che l'originaria impugnazione aveva investito il processo verbale di contestazione dell'Ufficio nella sua interezza, pur tuttavia la doglianza in ordine all'indebita detrazione d'imposta non era stata puntuale, per come richiesta dalla legge e tale genericità non era stata neppure colmata in sede di appello, dal momento che anche in tale fase giudiziale, la contribuente non aveva adeguatamente puntualizzato i motivi che giustificavano la detrazione d'imposta. La prima di dette doglianze non ha specifica attinenza al decisum e, quindi, si rivela inammissibile (Cass. n. 1998 del 09/10/98; 10695/95). Infatti, l'impugnata sentenza, come si evince dalla relativa parte motiva, he non perviene alle rassegnate conclusioni, per avere negato ingresso processuale e, quindi, per avere omesso l'esame della memoria integrativa depositata il 10-10-1996 dalla società. La C.T.R., invero, perviene alle rassegnate conclusioni per l'assoluta genericità dei motivi di appello, i quali, lungi dal muovere specifiche doglianze alla statuizione pregiudizievole, con argomentazioni valide ad infirmarne la costruzione logico - giuridica, si erano limitati a rilevare "che non esisteva alcun giuridico fondamento per contestare la deducibilità dell'IVA su fatture regolarmente emesse e ricevute". Di fronte ad una decisione della C.T.R. che aveva accolto in toto il ricorso di primo grado, con la sola esclusione dell'accertamento relativo all'indebita detrazione, peraltro, affermata, in adesione alle argomentazioni dell'Ufficio, che ne aveva escluso l'inerenza, proprio perché la genericità della 6 dizione usata in fattura ("provvigioni relative all'acconto provv. Linea Lupo Grigio us. Zone come da accordi intercorsi") non ne consentiva il necessario collegamento con la particolare attività esercitata dalla società, quest'ultima avrebbe dovuto offrire specifici elementi di valutazione critica, atti ad evidenziare l'erroneità dell'iter decisionale. Alla stregua di tali ultime considerazioni anche la seconda lamentela si rivela priva di fondamento, giacchè dal contenuto della decisione impugnata è ben individuabile, nonostante la sinteticità della motivazione, il percorso logico-giuridico seguito dal Collegio giudicante. Questi, per l'appunto, ha riaffermato, nel confermare la decisione di primo grado, l'indetraibilità dell'IVA di cui alla fattura "Keba" per non essere stati forniti specifici elementi di valutazione atti a superare la genericità della dizione usata nella fattura stessa ed a collegare la prestazione ivi indicata all'attività propria della società al fine di coglierne l'inerenza. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001. E 6 5 8 A N I 9 . 1 O Il Presidente I N R / Z 4 - A / A 6 B T R Dott. Vincenzo Carbone 2 . U T . L S B R L I . I Il Consigliere Relatore - Estensore P A G . R . D E B T R L A Dott Anton Di Blasi A E T I D A 1 R D I 3 S E 1 N E T E T . S A N N I E A M S E DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 21 APR. 2001 Osvaldo Ascanio Oggi 1 IL CANCELLIERE C1 KONE Osvaldo Ascanio 1