Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7192 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo 1 92 /C . Oggetto 07192 Reratto agrario. SEZIONE TERZA CIVILE Comparazione di situazioni nel caso di pluralità di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magi venti diritto alla prelazione 40 R.G.N. 24130/01 Presidente 26001/01 Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI on 16048 Cron Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Rep. 1883 Consigliere DURANTE Dott. Bruno SEGRETO Consigliere Ud. 19/12/02 Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 18, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MAZZETTI, difeso dall'avvocato ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GA IG;
- intimato e sul 2° ricorso n° 26001/01 proposto da: GA IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato 2578 ALESSIO PETRETTI, che lo difende anche disgiuntamente 1 all'avvocato GIAN MARCO BO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CH IU;
intimato avverso la sentenza n. 273/01 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione I Civile, emessa il 28/03/01 e depositata il 17/04/01 (R.G. 607/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Carla RIZZO (per delega Avv. A. Bongiorno Gallegra); udito l'avvocato Alessio PEDRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso principale, il rigetto nel resto e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione (notificata il 27 luglio 1989), AV SE, nella veste di coltivatore diretto e proprietario di un fondo confinante con quello ogget- to della compravendita tra AV ER Vittorio e NZ IG (vendita avvenuta il 13 maggio 1989 e 2 trascritta il successivo 2 giugno) conveniva dinanzi al Tribunale di Chiavari il terzo acquirente NZ IG e dichiarava di esercitare il diritto di riscatto agrario, con offerta del prezzo e chiedendo pronuncia di accertamento del diritto e con effetti transativi della proprietà dei fondi riscattati. Si costituiva il NZ e contestava il fondamento delle pretese assumendo di avere acquistato validamente i fondi in quanto coltivatore confinante .La lite era istruita documentalmente e con consulenza tecnica di ufficio;
il Tribunale con la sentenza n: 464/93 rigetta- va la domanda di riscatto ponendo le spese di lite a carico dell'attore.La decisione era appellata dal Chia- varini che ne chiedeva la riforma, resisteva il conve- nuto con eccezioni pregiudiziali e chiedeva il rigetto del gravame. La Corte di appello , con sentenza del 28 novembre 1996 confermava l'impugnata sentenza, integrandone la motivazione. Contro la decisione proponeva ricorso per cassazio- ne il AV, resisteva la controparte con ricorso incidentale. Questa Corte con sentenza n. 12092/98, accogliendo per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, ha ri- messo al giudice del rinvio l'esame della questione 3 relativa alla valutazione del miglior accorpamento tra i fondi del preteso riscattante ed i fondi del terzo acquirente, parimenti confinante con i terreni acqui- stati. Entrambe le parti con separati atti riassumevano la lite dinanzi alla Corte di appello di Genova, ripropo- nendo le rispettive difese svolte in appello e sulla base dei principi di diritto stabiliti dalla Cassazione remittente, e la Corte con sentenza depositata il 17 aprile 2001 così decideva: Krigetta l'appello principale e quello incidentale e conferma la reiezione della domanda di riscatto;
com- pensa tra le parti le spese del procedimento dinanzi al tribunale nonché le spese di procedimento dinanzi alla corte di appello e le spese del giudizio di cassa- zione;
condanna il AV alla rifusione delle spe- se del giudizio di rinvio nonché delle spese di consu- lenza tecnica esperita in primo grado, come già liqui- date ed in quanto anticipate>>> Contro la decisione hanno proposto ricorso: il AV, sulla base di tre motivi illustrati da me- moria;
resiste il NZ con controricorso e ricorso incidentale condizionato, illustrato da memorie. I ri- corsi sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 M in delivist Il ricorso principale non merita accoglimento in ordine ai tre motivi dedotti, restando assorbito il ri- corso incidentale condizionato,per le seguenti conside- razioni. NEL PRIMO MOTIVO si deduce l'omessa pronuncia ed il vizio della motivazione sul punto relativo alle spese processuali pagate dal AV al NZ in esecu- zione della sentenza della Corte di appello cassata da questa Corte con la sentenza 12092/98. Dato che la cas- sazione comporta, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. la ca- precedenti pronunce sulle spese, ilducazione delle AV aveva diritto alla restituzione di quanto pagato ed il giudice del rinvio avrebbe omesso di pro- nunciare sul punto. Il motivo, secondo l'ordine logico, dev'essere esami- nato per ultimo, dipendendo, almeno in parte, dallo ac- coglimento o dal rigetto delle censure di merito. NEL SECONDO MOTIVO si deduce l'error iuris per la violazione degli articoli 8 della legge 1965 n.590 e art. 7 della legge 1971 n.817. La tesi è che il criterio di comparazione tra le posizioni delle parti non poteva essere fatto perché il convenuto NZ, nella qualità di proprietario del fondo confinante, non aveva eserci- tato la prelazione o il riscatto. In senso contrario si osserva che la Corte di ap- 5 pello, in sede di rinvio, si rigorosamente attenuta ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione rinvian- te (nella sentenza 12092/90) che a sua volta si era at- tenuta all'orientamento compositivo espresso dalle SU civili nella sentenza 6123/86. In termini sinteti- ci, nella fattispecie in esame, la Corte affida al giudi- ce del merito il criterio selettivo di risoluzione del conflitto tra più parti aventi diritto alla prelazione, sulla base del criterio sostanziale del miglior accor- pamento in relazione alle esigenze della ricomposizione fondiaria e della produttività agricola. Non sussiste dunque alcun error iuris o in iudican- do, ma un profilo prevalente di inammissibilità, posto che il motivo di ricorso tende ad eludere il principio di diritto stabilito dalla Cassazione remittente, prin- cipio che vincola il giudice per la statuizione e le parti in ordine alle deduzioni difensive. NEL TERZO MOTIVO si deduce l'errore su fatto es- senziale ai fini della decisione ed il vizio della mo- tivazione su punto decisivo. La tesi è che lo accerta- mento, a sfavore del preteso riscattante, di una ridotta attività agricola pari a 27 giornate era errato e che il calcolo doveva includere anche terreni coltivati in comodato. In senso contrario si osserva che si tratta di mo- M 6 tivo nuovo, inammissibile in questa sede, perché involge un travisamento del fatto e cioè una res controversa in ordine alla quale non si è svolto un contraddittorio tra le parti. Viene ora in considerazione il PRIMO MOTIVO sulla omessa pronuncia in ordine alla pretesa restituzione delle spese processuali della fase di appello rescissa dalla Cassazione. In senso contrario si osserva che di- fetta il titolo di legittimazione alla restituzione. Infatti il giudice di appello, in sede di rinvio,ha re- spinto la domanda di riscatto, confermando la decisione del tribunale, ed ha pertanto riconosciuto che l'appello originario contro la sentenza del tribunale era infondato, con la conseguenza che le spese per tale grado del giudizio non potevano gravare sulla parte vittoriosa. La omessa pronuncia, in realtà è in danno della parte vittoriosa, che tuttavia non ha posto grava- me specifico ed autonomo sul punto. Per le esposte considerazioni il ricorso principale deve essere rigettato, mentre resta assorbito il ricor- so incidentale condizionato del NZ (che contesta- va la posizione del AV in ordine alla situazio- ne di improcedibilità della domanda in relazione alla comunione familiare ed alla mancanza di requisiti sog- gettivi,oltre che sulla compensazione delle spese). 7 Sussistono giusti motivi in relazione alla natura ed alla complessità delle questioni trattate, per com- pensare tra le parti le spese del giudizio di cassazio- ne.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma 19 dicembre 2002. Il Presidente V. Carbone Il relatore G.B. Petti шлиYufenture Beth DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 12 MAC. 2003 Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 7/8/2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 289 17 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Ric 8