Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/2002, n. 15155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15155 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
: 15/255/02 REPU IN NO EL OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE COMPRAVENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16803/99 Dott. Rafaele CORONA - -Est. Presidente Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron.35402 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 3940 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 30/01/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24.QRE per 2018 OFF. 200220 17 S FOTO UNIVERSAL, in persona del legale rapp.te LUCA IL CANCELLIERE ANDREI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso 10 studio dell'avvocato CLAUDIO RIA BERLIRI, che lo difende unitamente all'avvocato GINO MELANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ONCEAS SPA, in persona del suo Presidente EGON RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato TINA GREGORI, che lo difende 2001 unitamente all'avvocato ALCIDE VILLANI, giusta delega 183 in atti;
controricorrente - nonchè
contro
RT MANFRED;
- intimato avverso la sentenza n. 6317/98 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 9 giugno 1981, il Presidente del Tribunale di Milano in- giunse alla società di fatto TO RS di VO ND e GI EL di pa- gare, in favore della NC s.p.a., la somma di lire 8.807.114, quale prezzo residuo per la vendita di merci. La TO RS propose opposizione per conseguire la revoca del decreto, assumendo di aver estinto il debito con il pagamento. In fase istruttoria, al decreto fu concessa la provvisoria esecuzione. Con separato atto di citazione, la TO RS convenne in garan- zia, davanti allo stesso tribunale, FR TH, figlio del Presidente della società NC e, per il caso che la società suddetta non avesse ammesso di aver ricevuto il pagamento, chiese che il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di lire 11.470.000. Riuniti i procedimenti, con sentenza 15 aprile 1981, il Tribunale accol- se l'opposizione per quanto di ragione e, revocato il decreto ingiuntivo, condannò la TO RS a pagare alla NC la minore somma di lire 1.673.603; respinse la domanda di garanzia proposta dalla TO RS contro il TH. Decidendo l'appello principale della NC e quello incidentale della TO RS, in contraddittorio con FR TH, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 11 aprile 1995, in parziale riforma, condannò la TO RS a pagare alla NC la somma di lire 786.530; condannò quest'ultima società a restituire alla TO RS la somma di lire 8.848.884 ricevuta in seguito alla esecuzione provvisoria concessa al decreto ingiuntivo. 2 In seguito al ricorso principale proposto dalla NC ed ai ricorsi in- cidentali proposti dalla TO RS e da FR TH, la Corte di Cas- sazione, con sentenza 26 giugno 1998, n. 6317, respinse il ricorso principale e quello incidentale della TO RS e, in accoglimento di quello propo- sto dal TH, cassò senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello nella par- te che condannava questi al pagamento delle spese processuali in favore della TO RS. Per la revocazione di questa sentenza ha proposto ricorso la TO U- niversal, "in persona del suo attuale ed unico proprietario UC ND per atto ai rogiti del notaio Francesco Alfieri di Livorno rep. n° 7399 racc. n° 19782"; ha resistito con controricorso la NC s.p.a., mentre non ha svolto attività difensiva l'intimato FR TH. ! Il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Su richiesta del consigliere relatore, il 28 marzo 2001 è stata disposta la riconvocazione del collegio per il 26 aprile 2001, ma nessuna decisione è stata assunta, per essere intervenuto nelle more il decesso del suddetto consigliere relatore dott. Enrico Spagna Musso. La redazione della sentenza è stata poi assegnata al Presidente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- A fondamento della domanda di revocazione, la TO RS de- duce che la Cassazione ha travisato il fatto ed il motivo del ricorso inciden- tale, addebitando ad essa TO RS di aver censurato la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento di lire 786.530, essendo detta somma ricompresa nel maggior importo di lire 8.848.884 che la NC era stata condannata a restituire, ed aveva respinto 3 il ricorso incidentale ritenendo la doglianza "di puro merito, in quanto vol- ta soltanto a mettere in discussione la ricostruzione contabile effettuata dal giudice del merito". In realtà, la Suprema Corte era caduta nel grave errore di aver ritenu- to l'esistenza di un fatto mai dedotto e del tutto diverso, per di più contrad- detto da un documento prodotto ed espressamente richiamato, dal quale ri- sultava che la TO RS in data 11 ottobre 1992 aveva corrisposto la somma di lire 9.635.415, comprensiva sia di quella di lire 786.530, sia della somma di lire 8.848.884 alla cui restituzione l'NC era stata condannata. La TO RS aveva posto in evidenza un errore di fatto e cioè la man- cata o disattenta lettura del documento, cui aveva fatto seguito la mancata operazione aritmetica (9.635.415 - 8.848.884 786.531), con la conseguente condanna a suo carico al pagamento della somma che era stata già pagata. Se nella esposizione del motivo la Suprema Corte avesse scritto che la TO RS deduceva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento della somma di lire 786.530, essendo detta somma compresa in quella di maggior importo di lire 9.635.415, sareb- be stato evidente che l'RS TO aveva denunziato non una errata va- lutazione di merito, ma un puro errore aritmetico. L'aver supposto un fatto inesistente, cioè quello che la somma di lire 786.530 era compresa in quella di lire 8.848.884, mentre ciò era smentito da- gli atti di causa, ha influito sulla decisione assunta con nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione medesima.
2. Il motivo non può essere preso in considerazione, perché il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. 4 Per la verità, il ricorso per revocazione è stato proposto dalla TO U- niversal, quale ditta individuale, in persona dell'unico proprietario e rap- presentante legale UC ND. Ma in tutte le precedenti fasi processuali, compresa quella del ricorso per cassazione, è stata parte del giudizio la so- cietà di fatto TO RS di ND VO e EL GI, in persona dei suoi omonimi titolari. Orbene, non risulta una valida successione tra la società di fatto sopra ricordata e la ditta individuale. La parte ricorrente ha allegato al ricorso una "dichiarazione della non ricostituzione della pluralità dei soci della società in nome collettivo TO RS di ND UC" per rogito del notaio Francesco Alfieri di Livorno in data 23 luglio 1993, rep. 73999, da cui risulta che, in data 11 gen- naio 1993, i soci ND VO e EL GI consentirono il recesso di EL Gi- no, ragion per cui venne mutata la ragione sociale in TO RS s. n. c. di ND UC, già unico socio ed amministratore della società; risulta al- tresì che, essendo trascorsi oltre sei mesi dal momento in cui il sig. ND UC era rimasto unico socio della società e non essendo stata ricostituita la pluralità dei soci, il predetto ND UC ebbe a dichiarare l'estinzione della società e ne chiese la cancellazione dal registro delle imprese, ragion per cui il suddetto ND UC rimase unico titolare dell'impresa già eser- citata in forma societaria e quindi unico titolare della ditta individuale ND UC. Tutto ciò suppone che alla società di fatto TO RS di ND VO e EL GI fosse subentrata nel tempo la TO RS s.n.c. di ND UC e EL GI. Il che, peraltro, appare in contrasto con la circostanza che il controri- corso e ricorso incidentale nel giudizio di cassazione, notificato in data 11 novembre 1995, quindi in epoca successiva alla suddetta dichiarazione no- 5 tarile, è stato proposto dalla società di fatto TO RS di ND VO e EL GI, con procura speciale sottoscritta dai due soci e legali rappresen- tanti. Ciò dimostra che alla ricordata data dell'11 novembre 1995, la società di fatto tra ND VO (persona diversa da ND UC) e EL GI era ancora esistente ed operante e che ad essa non era subentrata la s.n.c. TO RS di ND UC e EL GI. Alla stregua di quanto esposto non si può ritenere fornita la prova convincente dell'avvenuta successione tra la società di fatto TO RS e la società in nome collettivo TO RS, (e quindi sostituzione da par- te della ditta individuale TO RS di ND UC nella originaria posizione della società di fatto tra ND VOe EL GI). D'altra parte, se poi si ritenesse dimostrato il subentro della società in nome collettivo TO RS di ND VO e EL GI nella posizione della società di fatto tra ND VO e EL GI, manca comunque agli atti la prova che detta società in nome collettivo, sebbene colpita da una causa di scioglimento di diritto ex art. 2272 n. 4 cod. civ. (venir meno della plurali- tà dei soci non ricostituita nel termine di sei mesi), sia stata effettivamente cancellata dal registro delle imprese e si sia estinta, poiché dalla dichiara- zione notarile non risulta la istaurazione della fase di liquidazione (si può argomentare il contrario), mentre la dichiarazione unilaterale dello stesso ND UC in ordine alla estinzione della società ed alla richiesta di can- cellazione della medesima sono prive di efficacia, avuto riguardo alla ne- cessità della puntuale osservanza delle disposizioni sulla liquidazione. Tutto ciò considerato - poiché non può considerarsi dimostrato che la società in nome collettivo TO RS di ND VO e EL GI sia suc- ceduta alla società di fatto TO RS di ND VO e EL GI, né che 6 la suddetta società in nome collettivo sia venuta meno, in capo alla ditta individuale TO RS non sussiste la legittimazione ad impugnare per revocazione la sentenza della Corte Suprema, ragion per cui il ricorso deve considerarsi inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorren- te nelle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente nelle spese, (€109800) che liquida in complessive lire 125,800 V, oltre lire per le spese e lire 2.000.000 per gli onorari. Roma, 26 aprile 2001. Il Presidente est. Dott. Rafaele Corona лепти la suddetta società in nome collettivo sia venuta meno, in capo alla ditta individuale TO RSe non sussiste la legittimazione ad impugnare per revocazione la sentenza della Corte Suprema, ragione per cui il ricorso deve considerarsi inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente nelle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente nelle spese, che liquida in complessive Lire 2.125. 800 0 (Euro(Euro 1098,00 _), di cui lire 125.800 4 . A 8 M O 7 65,00 ) per le spese lire 2.000.000 (Euro 1033,00) per gli 4 R 1 0 E 1 T 5 A R 0 T e 0 onorari. N 2 E s . r 2614 V e Roma, 30 gen O v N A 6. I Z II Presidente est. N E G 900 S A AON Dott. Rafaele Corona I persona O I C I F UF La sentenza viene sottoscritta dal solo Presidente estensore, essendo deceduto il relatore cons. Enrico Spagna Musso. A095 129, 11 Il Cancelliere4565 30, 99 IL CANCELLIERE C1 760,10 Paolo Talarico co 18.00 8065 178,10 IL CANCELLIERE C1 Paolo TalaricoDEPOSITATO IN CANCELLE RIA Roma 28 OTT 2002 IL CANCELLIERE C1 Lalazico