CASS
Sentenza 23 giugno 2016

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Massime1

Integra il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319-ter cod.pen. la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, cui sia seguita la falsa testimonianza per favorire una parte del processo penale. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale condotta integri il meno grave reato di intralcio alla giustizia, previsto dall'art.377 cod.pen., che è invece configurabile nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni, non sia accettata).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2016, n. 40759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40759
Data del deposito : 23 giugno 2016

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