CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2023, n. 40927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40927 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IE LF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso il difensore ha presentato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40927 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 13/06/2023 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 24/11/2021 La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che il 18/12/2020 ha condannato RO NS per concorso in rapina. Deduce il ricorrente: 1. nullità della sentenza per violazione dell'articolo 108 per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione nel giudizio di primo grado dei termini a difesa ai sensi dell'articolo 108 codice procedura penale. Lamenta che la Corte d'appello ha ritenuta infondata la questione di nullità eccepita nell'atto di appello con riferimento all'ordinanza resa a verbale dal primo giudice il 18/05/2018 con la quale il tribunale aveva rigettato la richiesta di termini a difesa ritenendo che il tribunale avesse correttamente escluso nel caso di specie il ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 108 codice procedura penale attesa l'intervenuta nomina di un difensore d'ufficio alla precedente udienza, nonché la tardività con cui l'imputato aveva provveduto alla nomina del nuovo difensore di fiducia. Sostiene che il tribunale prima e la Corte d'appello dopo hanno violato la ratio dell'articolo 108 perché la mancata concessione di un termine a difesa al difensore di fiducia nominato ha sicuramente determinato un vulnus nella difesa dell'imputato considerato anche che la nuova nomina era intervenuta nella fase dibattimentale durante la quale si dava seguito, nello specifico, all'esame dei testimoni della pubblica accusa. Richiama la sentenza delle Sezioni unite del 2011 numero 155 che ha\chiarito che in merito alla concessione del termine a difesa occorre distinguere le ipotesi in cui la relativa richiesta risponda o meno a una reale esigenza difensiva e sottolinea come nel caso di specie sussisteva detta esigenza perché venivano escussi i testi dell'accusa; 2. nullità della sentenza per violazione di legge e in particolare degli articoli 189 e 192 cod. proc. pen. con riguardo il giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della condanna. Sostiene che la Corte d'appello ha trascurato immotivatamente le numerose incongruenze emerse nel dibattimento ed evidenziate dall'appellante con riguardo all'attendibilità della persona offesa ed al riconoscimento fotografico da questa eseguita in fase di indagini preliminari;
3. nullità della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla qualificazione del fatto come rapina. Sostiene che manca l'elemento oggettivo e soggettivo del reato;
4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto;
1 5. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La ratio dell'istituto del termine a difesa, previsto dall'art. 108 cod. proc. pen., deve essere infatti individuata nella tutela della persona dell'imputato. E tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il difensore non abbia diritto al rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo, deve essere bilanciata con il principio della sua ragionevole durata (così: Sez. 4 n. 4928 del 27/10/2022 Rv. 284094; Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016 Rv. 267804). Nel caso in esame come evidenziato dai giudici di merito la nomina fiduciaria conferita il 15 maggio 2018 all'avvocato Luigi Fusaro del foro di Cosenza è intervenuta mesi dopo dalla comunicazione inoltrata nel dicembre 2017 al ricorrente dall'allora difensore di fiducia. Prova ne è che all'udienza del 15 dicembre il tribunale ha nominato all'imputato un difensore d'ufficio. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto che a fronte della tardività della nomina non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 108 cod. proc. pen. 2. Con gli ulteriori motivi il ricorrente si è limitato a riprodurre, pressoché testualmente, le stesse doglianze già poste a base dell'appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità. 2.1. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del motivo, diretto ad invalidare il valore probatorio dell'individuazione fotografica, vale la pena di evidenziare che correttamente i giudici di merito hanno tratto il convincimento della colpevolezza dell'imputato anche da tali elementi di prova, costituendo essi accertamenti di fatto utilizzabili in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali, ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti. Deve aggiungersi che la Corte territoriale ha dato conto con motivazione logica e coerente dell'attendibilità di AP CC. 2.2. Così come correttamente il fatto è stato qualificato come rapina in quanto l'atto di disposizione patrimoniale della vittima, lungi dall'essere la conseguenza 2 dell'errore in cui era stato indotto in merito ad un presunto sinistro stradale era stato l'effetto della richiesta minacciosamente rivoltagli dall'imputato. 2.3. La Corte territoriale ha dato altresì conto delle ragioni che impedivano l'applicazione del danno di particolare tenuità richiamandosi agli insegnamenti di questa Corte così come ha dato conto delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche individualizzate non solo nell'assenza di elementi positivamente valutabili ma anche per la presenza di elementi individuati nei precedenti anche specifici che attestano la tendenza dell'imputato a soddisfare le proprie esigenze di vita. 3. Alla luce delle considerazioni espresse e il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 13/06/2023 Il consigliere estensore Il presidente IO RG IA • - penali
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso il difensore ha presentato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40927 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 13/06/2023 Ritenuto in fatto Con sentenza in data 24/11/2021 La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che il 18/12/2020 ha condannato RO NS per concorso in rapina. Deduce il ricorrente: 1. nullità della sentenza per violazione dell'articolo 108 per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione nel giudizio di primo grado dei termini a difesa ai sensi dell'articolo 108 codice procedura penale. Lamenta che la Corte d'appello ha ritenuta infondata la questione di nullità eccepita nell'atto di appello con riferimento all'ordinanza resa a verbale dal primo giudice il 18/05/2018 con la quale il tribunale aveva rigettato la richiesta di termini a difesa ritenendo che il tribunale avesse correttamente escluso nel caso di specie il ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 108 codice procedura penale attesa l'intervenuta nomina di un difensore d'ufficio alla precedente udienza, nonché la tardività con cui l'imputato aveva provveduto alla nomina del nuovo difensore di fiducia. Sostiene che il tribunale prima e la Corte d'appello dopo hanno violato la ratio dell'articolo 108 perché la mancata concessione di un termine a difesa al difensore di fiducia nominato ha sicuramente determinato un vulnus nella difesa dell'imputato considerato anche che la nuova nomina era intervenuta nella fase dibattimentale durante la quale si dava seguito, nello specifico, all'esame dei testimoni della pubblica accusa. Richiama la sentenza delle Sezioni unite del 2011 numero 155 che ha\chiarito che in merito alla concessione del termine a difesa occorre distinguere le ipotesi in cui la relativa richiesta risponda o meno a una reale esigenza difensiva e sottolinea come nel caso di specie sussisteva detta esigenza perché venivano escussi i testi dell'accusa; 2. nullità della sentenza per violazione di legge e in particolare degli articoli 189 e 192 cod. proc. pen. con riguardo il giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della condanna. Sostiene che la Corte d'appello ha trascurato immotivatamente le numerose incongruenze emerse nel dibattimento ed evidenziate dall'appellante con riguardo all'attendibilità della persona offesa ed al riconoscimento fotografico da questa eseguita in fase di indagini preliminari;
3. nullità della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla qualificazione del fatto come rapina. Sostiene che manca l'elemento oggettivo e soggettivo del reato;
4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto;
1 5. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La ratio dell'istituto del termine a difesa, previsto dall'art. 108 cod. proc. pen., deve essere infatti individuata nella tutela della persona dell'imputato. E tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il difensore non abbia diritto al rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo, deve essere bilanciata con il principio della sua ragionevole durata (così: Sez. 4 n. 4928 del 27/10/2022 Rv. 284094; Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016 Rv. 267804). Nel caso in esame come evidenziato dai giudici di merito la nomina fiduciaria conferita il 15 maggio 2018 all'avvocato Luigi Fusaro del foro di Cosenza è intervenuta mesi dopo dalla comunicazione inoltrata nel dicembre 2017 al ricorrente dall'allora difensore di fiducia. Prova ne è che all'udienza del 15 dicembre il tribunale ha nominato all'imputato un difensore d'ufficio. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto che a fronte della tardività della nomina non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 108 cod. proc. pen. 2. Con gli ulteriori motivi il ricorrente si è limitato a riprodurre, pressoché testualmente, le stesse doglianze già poste a base dell'appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità. 2.1. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del motivo, diretto ad invalidare il valore probatorio dell'individuazione fotografica, vale la pena di evidenziare che correttamente i giudici di merito hanno tratto il convincimento della colpevolezza dell'imputato anche da tali elementi di prova, costituendo essi accertamenti di fatto utilizzabili in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali, ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti. Deve aggiungersi che la Corte territoriale ha dato conto con motivazione logica e coerente dell'attendibilità di AP CC. 2.2. Così come correttamente il fatto è stato qualificato come rapina in quanto l'atto di disposizione patrimoniale della vittima, lungi dall'essere la conseguenza 2 dell'errore in cui era stato indotto in merito ad un presunto sinistro stradale era stato l'effetto della richiesta minacciosamente rivoltagli dall'imputato. 2.3. La Corte territoriale ha dato altresì conto delle ragioni che impedivano l'applicazione del danno di particolare tenuità richiamandosi agli insegnamenti di questa Corte così come ha dato conto delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche individualizzate non solo nell'assenza di elementi positivamente valutabili ma anche per la presenza di elementi individuati nei precedenti anche specifici che attestano la tendenza dell'imputato a soddisfare le proprie esigenze di vita. 3. Alla luce delle considerazioni espresse e il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 13/06/2023 Il consigliere estensore Il presidente IO RG IA • - penali