Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10029
CASS
Sentenza 9 marzo 2023

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Nel provvedimento in questione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione presentata da J.O., in relazione a otto sentenze di condanna per reati commessi in un periodo di nove anni. Il difensore di J.O. ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell'articolo 186 del codice di procedura penale e il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

Il giudice ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse motivata in modo manifestamente illogico e apparente, in quanto era stata assunta senza la previa acquisizione delle sentenze di condanna richieste dalla parte. Secondo il giudice, la decisione non poteva prescindere dalla conoscenza delle sentenze di condanna e della loro motivazione, come previsto dall'articolo 186 del codice di procedura penale. Inoltre, il giudice ha sottolineato che la considerazione della distanza temporale tra il primo e l'ultimo reato non poteva giustificare il diniego della continuazione tra tutti i reati oggetto dell'istanza.

Di conseguenza, il giudice ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, diversa persona fisica. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto a evitare le carenze motivazionali censurate nel provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10029
    Data del deposito : 9 marzo 2023

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