CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10029 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN OP nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Lucia Odello che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10029 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 24 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta presentata da OP AN di riconoscimento della continuazione. Le condanne, pronunciate da otto sentenze, avevano riguardato reati commessi in un arco temporale di nove anni, circostanza ritenuta ostativa al riconoscimento della sussistenza di un comune disegno criminoso. 2. Il difensore di OP AN ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. non risultando acquisite le sentenze, con conseguente manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione, fondata unicamente sulla distanza temporale tra il primo e l'ultimo reato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. La decisione di rigetto è stata assunta, senza la previa acquisizione delle sentenze di condanna oggetto della richiesta della parte, sul rilievo della distanza cronologica assai ampia tra il primo e l'ultimo reato. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta dunque, in parte, manifestamente illogica e, in parte, apparente. Infatti, il legislatore, con l'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., impone al giudice dell'esecuzione l'acquisizione delle sentenze di condanna cui si riferisce l'istanza e così stabilisce che la decisione sull'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. non può prescindere dalla conoscenza delle sentenze di condanna e della relativa motivazione. Ne segue che la decisione assunta senza l'acquisizione delle sentenze è motivata in termini manifestamente illogici, in quanto il giudizio si è formato senza la conoscenza di un dato che il giudice deve conoscere. Si deve poi aggiungere che la considerazione della distanza temporale tra il primo e l'ulteriore reato non è dato che possa giustificare il diniego della continuazione tra tutti i reati oggetto dell'istanza, che potrebbero essere tra loro 2 a distanza ravvicinata e rispetto ai quali la considerazione dell'intero arco temporale è un dato irrilevante. Va quindi pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, diversa persona fisica. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto a non ripetere le censurate carenze motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. Così deciso, I'll gennaio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Lucia Odello che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10029 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 24 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta presentata da OP AN di riconoscimento della continuazione. Le condanne, pronunciate da otto sentenze, avevano riguardato reati commessi in un arco temporale di nove anni, circostanza ritenuta ostativa al riconoscimento della sussistenza di un comune disegno criminoso. 2. Il difensore di OP AN ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. non risultando acquisite le sentenze, con conseguente manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione, fondata unicamente sulla distanza temporale tra il primo e l'ultimo reato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. La decisione di rigetto è stata assunta, senza la previa acquisizione delle sentenze di condanna oggetto della richiesta della parte, sul rilievo della distanza cronologica assai ampia tra il primo e l'ultimo reato. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta dunque, in parte, manifestamente illogica e, in parte, apparente. Infatti, il legislatore, con l'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., impone al giudice dell'esecuzione l'acquisizione delle sentenze di condanna cui si riferisce l'istanza e così stabilisce che la decisione sull'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. non può prescindere dalla conoscenza delle sentenze di condanna e della relativa motivazione. Ne segue che la decisione assunta senza l'acquisizione delle sentenze è motivata in termini manifestamente illogici, in quanto il giudizio si è formato senza la conoscenza di un dato che il giudice deve conoscere. Si deve poi aggiungere che la considerazione della distanza temporale tra il primo e l'ulteriore reato non è dato che possa giustificare il diniego della continuazione tra tutti i reati oggetto dell'istanza, che potrebbero essere tra loro 2 a distanza ravvicinata e rispetto ai quali la considerazione dell'intero arco temporale è un dato irrilevante. Va quindi pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, diversa persona fisica. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto a non ripetere le censurate carenze motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. Così deciso, I'll gennaio 2023.